Concorso straordinario per il ruolo: domanda commissari prorogata al 30 settembre. Difficoltà tecniche o poche candidature?

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Prolungata fino al 30 settembre l’inoltro della domanda per la costituzione delle commissioni di valutazione della prova scritta del concorso straordinario per il ruolo di cui al Decreto Dipartimentale n. 510 del 23/04/2020 e D.D. n. 783 del 8 luglio 2020.

La domanda potrà essere inoltra telematicamente, attraverso la piattaforma Concorsi disponibile sul sito www.miur.gov.it, raggiungibile dall’Area Riservata MIUR / Servizi / Tutti i servizi / Piattaforma Concorsi e Procedure Selettive.

Si precisa che, entro lo stesso termine, potranno presentare istanza anche i professori universitari, attraverso la piattaforma del sito CINECA, raggiungibile all’indirizzo https://loginmiur.cineca.it/.

La nota del MInistero del 23 settembre 2020

Una commissione per ogni USR

La procedura del concorso straordinario per il ruolo, vista la necessità di valutare degli elaborati dei candidati, prevede commissioni per ogni classe di concorso.

Per sapere quali regioni ospiteranno le commissioni, è necessario consultare l’allegato B del D.D. 510 dove sono indicate le regioni capofila e quelle aggregate. Gli aspiranti commissari e presidenti potranno presentare la domanda solo nella regione di servizio o, in caso di personale a riposo, nella regione di residenza.

Il decreto

Non è stata ancora stabilita la data di svolgimento della prova.

Perché la proroga per la presentazione delle domande

La spiegazione più immediata va ricercata nelle difficoltà tecniche che nei primi giorni utili per la presentazione della domanda non hanno permesso di inoltrare la domanda. E dunque un ritardo fisiologico che non dovrebbe influire sullo svolgimento della prova, attesa per ottobre (in quale regione si svolgerà la prova, due possibilità)

C’è chi vede in questa proroga un SOS alla volontà dei docenti a partecipare alla procedura. Questo pressupporrebbe che gli USR abbiano già “contato” le candidature.  Su questo avanziamo qualche dubbio. In quest’ultimo caso infatti di solito è il singolo USR a disporre un’apertura mirata della procedura. Il DD 08 luglio 2020 ha infatti così stabilito “10. In caso di mancanza di aspiranti, il dirigente preposto all’USR competente nomina i presidenti e i componenti, anche aggregati, con proprio atto motivato, fermi restando i requisiti e le cause di incompatibilita’ previsti dal presente decreto e dalla normativa vigente e la facolta’ di accettare l’incarico. ”

Vi è quindi da supporre che le problematiche tecniche registrate i primi giorni possano aver indotto il Ministero a prorogare di qualche giorno la presentazione della domanda.

Composizione delle commissioni

L’art. 7 del decreto direttoriale stabilisce che ogni commissione sarà presieduta da un professore universitario o da un dirigente tecnico o da un dirigente scolastico e composta da due docenti. E’ prevista anche la presenza di un segretario.

I docenti devono essere confermati in ruolo, con almeno cinque anni di servizio, preruolo compreso, prestato nelle istituzioni del sistema educativo di istruzione e formazione. Per i docenti AFAM, va evidenziato che non viene fatta menzione del servizio preruolo.

Gli USR, per la scelta dei componenti della commissione, dovranno seguire dei criteri di precedenza dati da:

a. titoli di dottorato di ricerca; diploma di specializzazione; diploma di perfezionamento equiparato per legge o per statuto e ricompreso nell’allegato 4 nel decreto del Direttore Generale per il personale della scuola 31 marzo 2005; attività di ricerca scientifica sulla base di assegni ai sensi dell’art. 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997 n. 449, ovvero dell’art. 1, comma 14, della legge 4 novembre 2005 n. 230, ovvero dell’art. 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240; abilitazione scientifica nazionale a professore di prima o seconda fascia, in settori disciplinari coerenti con la tipologia di insegnamento;
b. aver svolto attività di docente supervisore o tutor organizzatore o tutor coordinatore presso i percorsi di abilitazione all’insegnamento secondario o aver ricoperto incarichi di docenza presso i predetti corsi;
c. diploma di specializzazione sul sostegno agli alunni con disabilita’; d. diploma di perfezionamento post diploma o post laurea, master universitario di 1 o 2 livello con esame finale, nell’ambito dei bisogni educativi speciali.

Il segretario

Il segretario dovrà essere individuato tra il personale amministrativo appartenente alla seconda area o superiore, ovvero alle corrispondenti aree del comparto istruzione e ricerca, secondo le corrispondenze previste dalla tabella n. 9, relativa al comparto scuola, allegata al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 26 giugno 2015.

Vincolo di genere

Il comma 6 prevede anche un vincolo di genere per la formazione delle commissioni: al suo interno deve essere garantita la presenza di entrambi i sessi, salvi i casi di motivata impossibilità.

Condizioni personali ostative all’incarico di presidente e componente delle commissioni

L’articolo 8 fissa le condizioni ostative che sono quelle solite di questa tipologia di procedura concorsuale.

In particolare gli aspiranti membri della commissione non devono:

a. avere riportato condanne penali o avere in corso procedimenti penali per i quali sia stata formalmente iniziata l’azione penale;
b. avere in corso procedimenti disciplinari;
c. essere incorsi nelle sanzioni disciplinari;
d. essere stati collocati a riposo da più di tre anni dalla data di pubblicazione del Bando e, se in quiescenza, aver superato il settantesimo anno d’età alla medesima data;
e. a partire da un anno antecedente alla data di indizione della procedura, essere componenti dell’organo di direzione politica dell’amministrazione, ricoprire cariche politiche e essere rappresentanti sindacali, anche presso le Rappresentanze sindacali unitarie, o essere designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali;
f. avere relazioni di parentela, affinità entro il quarto grado o abituale convivenza con uno o più concorrenti;
g. svolgere, o aver svolto nell’anno antecedente alla data di indizione della procedura, attività o corsi di preparazione ai concorsi per il reclutamento dei docenti;
h. essere stati destituiti o licenziati dall’impiego per motivi disciplinari, per ragioni di salute o per decadenza dall’impiego comunque determinata.

Presentazione domande e formazione delle commissioni

L’Art. 9 definisce le procedure per la formazione delle commissioni.

Tra quanto prescritto dai diversi commi dell’articolo, sono di particolare interesse i seguenti aspetti:
– l’istanza deve essere presentata unicamente per la regione sede di servizio o, nel caso di aspiranti collocati a riposo, in quella di residenza;
– deve essere allegato il curriculum vitae;
– in caso di mancanza di aspiranti, il dirigente preposto all’USR competente nomina i presidenti e i componenti con proprio atto motivato, fermi restando i requisiti e le cause di incompatibilità previsti dal presente decreto e dalla normativa vigente e la facoltà di accettare l’incarico;
– qualora non sia possibile reperire commissari, il dirigente preposto all’USR ricorre, con proprio decreto motivato, alla nomina di professori universitari, ricercatori a tempo indeterminato, a tempo determinato di tipo A o tipo B di cui all’art. 24, comma 3, lettere a) e b) di cui alla legge 30 dicembre 2010, n. 240, assegnisti di ricerca, docenti a contratto in possesso di esperienza di docenza almeno triennale.

Infine il comma 12 prescrive ai dirigenti scolastici delle istituzioni scolastiche di appartenenza di favorire la partecipazione alle attività delle commissioni dei docenti membri delle commissioni.

Compensi

L’art. 7 comma 7, indica che i compensi saranno quelli previsti dalla normativa vigente: si può quindi ipotizzare che siano confermati i compensi del concorso 2018 che variavano dai 400 ai 500 €.

Collaudo postazioni informatiche

Si conclude in ogni caso oggi il collaudo delle postazioni informatiche

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