Docente rimuove crocifisso in sua presenza per poi riappenderlo. Sospeso dall’insegnamento per 30 giorni, a decidere la Cassazione. Fatti e precedenti

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Il crocifisso nell’aula scolastica è un simbolo neutro o un simbolo religioso che lede la laicità della scuola ed i diritti del lavoratore non credente, che dovrebbe per legge operare in un contesto laico? È possibile qualche mediazione? Viene segnalato il provvedimento importante della Cassazione civ. Sez. lavoro, Ord., 18-09-2020, n. 19618, con il quale si rimette alle Sezioni Unite la questione affinché si possa avere un provvedimento definitivo sul punto.

Il fatto

Un docente veniva sanzionato con la sanzione disciplinare della sospensione dall’insegnamento per trenta giorni, poiché, in sostanza invocando la libertà di insegnamento e di coscienza in materia religiosa, aveva sistematicamente rimosso il simbolo prima di iniziare la lezione, ricollocandolo al suo posto solo al termine della stessa.

La Corte EDU sui simboli religiosi

La Cassazione ricorda che sul significato da attribuire all’ostensione del crocifisso nelle aule scolastiche è intervenuta la Corte EDU che, con la sentenza della Grande Camera del 18.3.2011, Lautsi ed altri contro Italia, ribaltando le conclusioni alle quali era pervenuta una Camera della stessa Corte, dopo aver dato atto del valore religioso del simbolo nonchè delle posizioni divergenti assunte in proposito dal Consiglio di Stato e dalla Corte di Cassazione (punto 68 della pronuncia), ha escluso la denunciata violazione dell’art. 9 della Convenzione perchè dalla sola esposizione di un “simbolo essenzialmente passivo” non deriva la violazione del principio di neutralità dello Stato ed all’ostensione, che deve essere “relativizzata”, non può essere riconosciuta un’influenza sull’educazione degli allievi paragonabile a quella di un discorso didattico o della partecipazione ad attività religiose allorquando lo stesso Stato non assuma alcun comportamento intollerante nei confronti di alunni che aderiscano ad altri credi religiosi.

Non è stata affrontata dalla giurisprudenza in modo compiuto il rapporto tra il crocifisso ed il docente laico

Osservano i giudici che “in questo caso viene in rilievo il valore del simbolo in relazione non all’utente del servizio bensì al soggetto che è chiamato a svolgere la funzione educativa, di tal chè si potrebbe dubitare dell’asserito “ruolo passivo” qualora all’esposizione del simbolo si attribuisse il significato di evidenziare uno stretto collegamento fra la funzione esercitata ed i valori fondanti il credo religioso che quel simbolo richiama; sebbene la fattispecie che qui viene in rilievo non sia sovrapponibile a quella esaminata dal giudice Eurounitario, tuttavia si potrebbe sostenere che l’esposizione del crocifisso, sempre che alla stessa si ricolleghi il particolare significato di cui si è discusso – nei punti che precedono, pone il docente non credente o aderente ad un credo religioso diverso da quello cattolico, in una situazione di svantaggio rispetto all’insegnante che a quel credo aderisce, perchè solo il primo si vede costretto a svolgere l’attività di insegnamento in nome di valori non condivisi, con conseguente lesione di quella libertà di coscienza che il datore di lavoro è tenuto a salvaguardare ogniqualvolta la prestazione possa essere utilmente resa con modalità diverse, che quella libertà garantiscano. In tal senso si rinvengono precedenti nella giurisprudenza amministrativa (TAR Brescia n. 603/2006) ed è questa la soluzione adottata in altro ordinamento dell’unione Europea (Legge Bavarese 23 dicembre 1995, art. 7) che, appunto, in ragione delle caratteristiche proprie della comunità scolastica, ha ritenuto di dover valorizzare, quanto all’esposizione di simboli religiosi, la volontà espressa dalla maggioranza degli alunni, dei genitori e del personale docente”.

I principi affermati dalla Corte Costituzionale sul crocifisso

Rilevano sempre i magistrati che “a questa tesi, però, si potrebbe obiettare che la soluzione finisce per porsi in contrasto con i principi affermati dalla Corte Costituzionale secondo cui in materia di religione nessun rilievo può essere attribuito al criterio quantitativo, perchè si impone la “pari protezione della coscienza di ciascuna persona che si riconosce in una fede, quale che sia la confessione religiosa di appartenenza” (Corte Cost. n. 440/1995 richiamata da Corte Cost. n. 329/1997), con la conseguenza che il conflitto fra la volontà espressa dagli alunni e quella del docente che nel simbolo non si riconosce, andrebbe risolto valorizzando il principio della laicità dello Stato, da intendere nei termini sopra indicati, che implica l’impossibilità di operare discriminazioni fra le diverse fedi e fra credenti e non credenti”.

Saranno le Sezioni Unite a pronunciarsi sulla legittimità del crocifisso in aula

Concludono i giudici, accogliendo le criticità come sollevate con efficacia dalla parte difensiva, “d’altro canto, e l’interrogativo rileva anche ai fini dell’indagine che il diritto antidiscriminatorio richiede sull’appropriatezza del mezzo utilizzato rispetto alla finalità perseguita, ci si può chiedere se, a fronte della volontà manifestata dalla maggioranza degli alunni e dell’opposta esigenza resa esplicita dal docente, l’esposizione del simbolo fosse comunque necessaria o se non si potesse realizzare una mediazione fra le libertà in conflitto, consentendo, in nome del pluralismo, proprio quella condotta di rimozione momentanea del simbolo della cui legittimità qui si discute, posta in essere dal ricorrente sull’assunto che la stessa costituisse un legittimo esercizio del potere di autotutela; in via conclusiva ritiene il Collegio che, in ragione della natura dei diritti che vengono in rilievo, le questioni poste dal ricorso possano essere ricondotte a quelle “di massima di particolare importanza” di cui all’art. 374 c.p.c., comma 2, e che sia pertanto opportuna la trasmissione degli atti al Primo Presidente per l’eventuale assegnazione alle Sezioni Unite”.

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