Graduatorie GPS: punteggi in più per errore o titoli inseriti dicendo “tanto in caso non lo valutano” adesso fanno ottenere la supplenza. Quali le conseguenze?

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Conferimento delle supplenze anno scolastico 2020/21 in corso: alcuni Uffici Scolastici hanno ripubblicato le Graduatorie provinciali GSP rettificate e in alcuni casi ci sono state numerose modifiche ai punteggi, altri stanno procedendo senza le rettifiche o comunque con rettifiche ancora parziali. Non sono pochi i docenti che lamentano punteggi ancora errati.

Non si parla di “furbetti”

Lo diciamo in premessa: il nostro articolo non è dedicato ai “furbetti delle graduatorie” , ad aspiranti che hanno inserito titoli ad iosa, pur sapendo che non potevano essere valutati in base alle tabelle di valutazione allegate alla OM n. 60/2020.

L’articolo è dedicato a coloro che hanno inserito titoli e servizi perché in dubbio sulla valutazione degli stessi. Quante volte, anche nella chat tra colleghi, abbiamo letto la frase “inseriscilo, sarà poi la segreteria a dirti se è valido oppure no“.  Ma le segreterie quest’anno non hanno avuto il tempo per un controllo accurato, soprattutto per la valutazione degli “altri titoli”, concentrandosi in particolare sul titolo di accesso per verificare il diritto o meno all’inserimento in graduatoria.

E’ così avvenuto che alcuni di quei titoli, inseriti con più dubbi che certezze, al momento campeggiano in bella vista in tante graduatorie.

Ricordiamo infatti che nei quindici giorni di tempo utili per la presentazione delle domande, le uniche strutture che hanno accompagnato questo iter sono state quelle sindacali. E il mutuo aiuto sui social e i gruppi wa, che non sempre è utile al 100%.

Punteggi in meno e punteggi in più

Abbiamo affrontato la problematica degli aspiranti che per una lettura poco approfondita della nuova ordinanza si ritrovano con punteggio di servizio inferiori a quelli spettanti per non aver richiamato  servizi proposti dal Ministero o aver indicato solo gli ultimi tre, credendo si trattasse di un aggiornamento e non di un nuovo inserimento, alla stregua di quello del 2017.

Ma c’è anche chi punteggio ne ha in più e, nonostante abbia comunicato in vari modi l’errore all’ufficio Scolastico, non è seguita alcuna rettifica. Anzi in alcuni casi ha già ricevuto la supplenza.

Ad esempio

il verdetto algoritmico che mi assegna ad un istituto secondario di primo grado con un punteggio di 25 punti superiore a quello che dovevo avere. In sostanza io dovevo concorrere in quella classe di concorso con 53 punti (29 per la laurea + 24 dei 4 anni di sostegno svolti ad un istituto secondario di secondo grado) e invece me ne ritrovo 78. Che cosa era successo? Molto semplice, chi ha fatto il mio punteggio ha valutato i miei anni di sostegno alle secondarie di II grado con il punteggio pieno alle secondarie di I grado (invece di 24 punti me ne hanno dati il doppio, 48).

oppure

nell’inviare l’istanza di aggiornamento delle graduatorie ad agosto, ho sbagliato ad inserire nella voce dottorato, master ed altri titoli equipollenti, corsi da me seguiti ma che non danno, secondo normativa vigente, diritto ad ottenere 12 punti per ciascun corso indicato. Purtroppo però, mi sono stati assegnati ugualmente 48 punti non legittimamente spettatimi. Ho già inviato una autocertificazione/reclamo al CSA  in cui ho spiegato tutta la situazione ma non mi è stato risposto nulla, ne’ hanno aggiornato le graduatorie correggendo il punteggio.

Controlli sulle supplenze

Il controllo, quest’anno è multilivello

  • il primo affidato al sistema informativo;
  • il secondo agli Ambiti territoriali che hanno svolto la valutazione;
  • il terzo alle Istituzioni scolastiche, ove l’aspirante stipula il contratto di lavoro, chiamate ad avviare una verifica definitiva e a darne comunicazione agli uffici scolastici provinciali.

I controlli sulle dichiarazioni presentate, si legge nell’OM 60/2020,  spetteranno al Dirigente Scolastico della scuola in cui il docente stipula il primo contratto.

Nel caso di titoli di accesso non validi, il DS non sottoscrive il contratto ovvero lo rescinde e ne dà immediata comunicazione all’Ambito territoriale per il seguito di competenza.

I nostri però non sono casi che riguardano i titoli di accesso, ma gli “altri titoli”, di servizio o culturali.

In questo caso quindi la verifica sarà negativa, comportando una rideterminazione dei punteggi e della posizione dell’aspirante in graduatoria.

E l’art. 8 comma 9 aggiunge

“Conseguentemente alle determinazioni di cui al comma 9, l’eventuale servizio prestato dall’aspirante sulla base di dichiarazioni mendaci è, con apposito provvedimento emesso dal
dirigente scolastico, dichiarato come prestato di fatto e non di diritto, con la conseguenza che lo stesso non è menzionato negli attestati di servizio richiesti dall’interessato e non è attribuito
alcun punteggio, né è utile ai fini del riconoscimento dell’anzianità di servizio e della progressione di carriera, salva ogni eventuale sanzione di altra natura”

Attenzione: poniamo il caso, come in alcuni nostri esempi, che  non si possare parlare di dichiarazioni mendaci. Pertanto, come comportarsi? La supplenza dovrà essere revocata e assegnata a chi? Al primo aspirante libero in graduatoria, iniziando nuovamente la trafila dei controlli? Lasciare la supplenza al docente in questione, pur ammettendo l’errore di convocazione?

Un vero e proprio pasticcio, che dovrà essere necessariamente affrontato.

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