L’ARAN interviene su ATA in part time e incarico specifico e il computo del congedo parentale per più figli

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Due orientamenti interessanti dell’ARAN su due questioni molto specifiche della scuola che interessano in particolar modo il personale ATA e il personale docente. L’agenzia interviene sulla questione degli incarichi specifici al personale ATA in part time e su come debbano essere computati i periodi di congedo parentale per più figli.

Il primo quesito: E’ possibile assegnare al personale ATA in part time le risorse del fondo di cui all’art. 40 del CCNL Istruzione e ricerca del 19.04.2018 relative agli incarichi specifici per il personale ATA?

L’ARAN risponde in questo modo: “Nel Fondo per il miglioramento dell’offerta formativa di cui all’art. 40 del CCNL Istruzione e Ricerca del 19.04.2018 sono confluite le risorse elencate ai commi 1, 2 e 3 del medesimo articolo. Con le risorse di tale unico nuovo fondo si finanzia la retribuzione accessoria del personale docente ed ATA, volta a remunerare il personale scolastico per le finalità designate dal comma 4 dell’articolo 40 sopra citato, tra cui sono ricompresi anche gli incarichi specifici del personale ATA”. Concludendo che “per quanto riguarda invece il personale in part time si fa presente che l’art. 58, comma 8, del CCNL comparto scuola del 29.11.2007, esclude il personale con rapporto di lavoro a tempo parziale dalle attività aggiuntive aventi carattere continuativo. Tale comma precisa che “Nell’applicazione degli altri istituti normativi previsti dal presente contratto, tenendo conto della ridotta durata della prestazione e della peculiarità del suo svolgimento, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di legge e contrattuali dettate per il rapporto a tempo pieno.”

Il secondo quesito: Qual è l’esatto computo dei periodi di congedo parentale chiesti dal personale della scuola per ciascuno dei propri due figli, dal lunedì al venerdì per il primo figlio e dal lunedì al venerdì successivi per il secondo? Ai fini del computo del predetto periodo, debbano essere considerati anche il sabato e la domenica, in osservanza delle precisazioni dell’art. 12, comma 6, del CCNL 2006-2009 del comparto scuola?

“Nel merito del quesito, si ritiene opportuno rilevare che l’art. 12 del CCNL del 29.11.2007 del comparto scuola, al comma 6, espressamente dispone che i periodi di congedo parentale “nel caso di fruizione continuativa comprendono anche gli eventuali giorni festivi che ricadono all’interno degli stessi. Tale modalità di computo trova applicazione anche nel caso di fruizione frazionata, ove i diversi periodi di assenza non siano intervallati dal ritorno al lavoro del lavoratore o della lavoratrice”. L’aver considerato i giorni festivi o, comunque, non lavorativi ricompresi all’interno dell’istituto del congedo parentale comporta che, sotto il profilo contrattuale, il calcolo di tale periodo di assenza debba effettuarsi tenendo conto di tutti i giorni di calendario ricadenti nel periodo di congedo richiesto. Diverso è, invece, il caso prospettato da codesto istituto, in quanto la/il dipendente chiede due periodi di congedo riferiti a bambini diversi”.

Entrando nel merito del quesito, l’ARAN rileva che “l’ipotesi in esame, a parere della scrivente Agenzia, è assimilabile al caso di fruizione di due diversi istituti con la conseguenza che se la/il dipendente riprende effettivamente servizio il lunedì successivo al secondo periodo di congedo parentale le giornate di sabato e domenica non rientrano nel computo del congedo parentale.

A fortiori, si richiama sia la circolare n. 2/2011 del Dipartimento della Funzione Pubblica, che con riferimento al congedo biennale così chiarisce “Il congedo è fruibile anche in modo frazionato (a giorni interi, ma non ad ore). Affinché non vengano computati nel periodo di congedo i giorni festivi, le domeniche e i sabati (nel caso di articolazione dell’orario su cinque giorni), è necessario che si verifichi l’effettiva ripresa del lavoro al termine del periodo di congedo richiesto. Tali giornate [il sabato e la domenica] non saranno conteggiate nel caso in cui la domanda di congedo sia stata presentata dal lunedì al venerdì, se il lunedì successivo si verifica la ripresa dell’attività lavorativa ovvero anche un’assenza per malattia del dipendente o del figlio”, sia il messaggio Inps 18 ottobre 2011, n. 19772, che nel fornire ulteriori precisazione per i criteri di computo ed indennizzo del congedo parentale di cui agli artt. 32 e ss. del d.lgs. 151/2001, ritiene non computabili il sabato e la domenica compresi in un periodo unico di assenza ma fruita ad altro titolo”.

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Pubblicato in ATA

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