Presa di servizio docenti supplenti: entro 24 ore dalla nomina, quando è possibile rinviare

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Chi vive la scuola, sa che i tempi impiegati per convocare i docenti supplenti non sono mai stati rapidi, quest’anno poi la procedura informatica,in alcuni casi sembra aver rallentato ancor più tutto il sistema.

Proprio in questi giorni, in virtù dei ritardi di nomina dei supplenti dalle GAE e dalle GPS, alcune scuole hanno incominciato a convocare i supplenti per coprire le numerose cattedre vacanti, con nomine stipulate secondo quanto stabilito dall’art. 41 del CCNL 2016/18.

Ricordiamo che il suddetto articolo prevede quanto segue:
“i contratti a tempo determinato del personale docente, educativo ed ATA devono recare in ogni caso il termine. Tra le cause di risoluzione di tali contratti vi è anche l’individuazione di un nuovo avente titolo a seguito dell’intervenuta approvazione di nuove graduatorie”.

Come stabilito dall’OM.60 che regolamenta le supplenze e come anche ribadito dalla nota 26841 del 5 settembre 2020, la convocazione delle supplenze annuali e al 30 giugno, sono di competenza degli uffici scolastici provinciali mentre le supplenze brevi, di competenza delle scuole, mediante graduatorie d’istituto.

Presa di servizio supplenze al 31 agosto e 30 giugno

Per le nomine che si svolgono in presenza o in modalità telematica da GaE e/o GPS prima e seconda fascia, la data entro la quale prendere servizio è indicata nel decreto con cui viene assegnata la nomina.

Supplenze temporanee e presa di servizio

L’OM.60 art.13, comma 1, prevede che per il conferimento di supplenze brevi, le istituzioni scolastiche convochino i candidati che risultino parzialmente occupati o totalmente inoccupati.

In riferimento alla presa di servizio, la normativa di riferimento è sempre l’OM.60, che al comma 3 recita così:

L’utilizzo della procedura è previsto per la convocazione di ogni tipologia di supplenza, tenendo comunque conto che, per le supplenze pari o superiori a 30 giorni, la proposta di assunzione deve essere trasmessa con un preavviso di almeno 24 ore rispetto al termine utile per la risposta di disponibilità da parte dell’aspirante…e, acquisita anche telematicamente la formale accettazione da parte del destinatario della supplenza medesima, assegna il termine massimo di 24 ore per la presa di servizio effettiva, salvo i casi previsti dalla normativa vigente”.

Come si vede, viene normato solo il caso di supplenza pari o superiore a 30 giorni.

Cosa significa presa di servizio

È l’atto attraverso il quale, la scuola avvia tutte le pratiche amministrative per l’assunzione in servizio del docente e inserirlo così nell’organico scolastico per l’anno in corso, nonché per il pagamento dello stipendio.
Non è possibile fare delega e la presa di servizio va fatta in presenza, presso la segreteria della sede centrale dell’istituzione scolastica alla quale si è destinati, anche se poi il servizio effettivo potrà essere svolto in altra sede.
La mancata assunzione di servizio dopo l’accettazione, attuatasi anche mediante la presentazione preventiva di delega, comporta la perdita della possibilità di conseguire supplenze, sia sulla base delle GAE che delle GPS, nonché sulla base delle graduatorie di istituto, per il medesimo insegnamento (OM.60, comma 1, a) ii.

E’ possibile differire la presa di servizio

Sì, così come disposto dall’ art. 560 del Dlgs 297/94:

“La nomina dell’impiegato che per giustificato motivo assume servizio con ritardo sul termine prefissogli decorre, agli effetti economici, dal giorno in cui prende servizio. Colui che ha conseguito la nomina, se non assume servizio senza giustificato motivo entro il termine stabilito, decade dalla nomina”.

La stessa nota 26841 del 5 settembre 2020 chiarisce quanto segue:
“E’ inoltre estesa al personale a tempo determinato la possibilità di differire la presa di servizio per i casi contemplati dalla normativa (es. maternità, malattia, infortunio, etc…)”

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