Supplenze 2020/21: le possibilità per completare orario di servizio

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L’ordinanza ministeriale n. 60 del 10 luglio 2020 disciplina la procedura di istituzione delle graduatorie provinciali e di istituto, ma anche il conferimento delle supplenze per il personale docente ed educativo. Il Regolamento delle supplenze finora in vigore era tale da 13 anni, risalendo al 2007. (dm 131/2007)

Nell’ordinanza n. 60/2020 sono tre gli articoli dedicati alle supplenze: art. 12, 13 e 14; vengono declinate le modalità di completamento dell’orario di servizio per gli insegnanti precari

Quando e come si procede all’assegnazione delle supplenze

Nei casi in cui non sia stato possibile:

  • assegnare alle cattedre e ai posti di insegnamento a qualsiasi titolo vacanti e/o disponibili personale con contratto a tempo indeterminato;
  • provvedere con il personale docente di ruolo delle dotazioni organiche, ivi compreso il personale soprannumerario in utilizzazione si provvede ad assegnare le supplenze.

Prima delle supplenze viene valorizzato ed utilizzato l’organico dell’autonomia

Ai fini di un utilizzo ottimale dell’organico dell’autonomia, i posti di insegnamento a qualsiasi titolo disponibili all’esito delle operazioni di immissione in ruolo sono coperti prioritariamente, con particolare riferimento alle ore di insegnamento curricolari stabilite dagli ordinamenti didattici vigenti, con i docenti dell’organico dell’autonomia in possesso di specifica abilitazione o specializzazione sul sostegno.

Il dirigente scolastico, ai sensi dell’articolo 1, comma 79, della Legge 107/2015, può altresì utilizzare i docenti di ruolo in classi di concorso diverse da quelle per le quali sono abilitati, purché in possesso dei titoli di studio validi per l’insegnamento della disciplina ovvero di percorsi formativi e competenze professionali coerenti con gli insegnamenti da impartire, nel caso di assenza di aspiranti in possesso del predetto titolo di abilitazione nelle GPS ovvero nelle graduatorie di istituto.

Ore di insegnamento pari o inferiori a 6 ore che non concorrono a costituire cattedra: la novità dell’O.M. 60/2020

Nella scuola secondaria di primo e di secondo grado il dirigente scolastico attribuisce, come ore aggiuntive oltre l’orario d’obbligo, fino a un orario complessivo massimo di ventiquattro ore settimanali, con il consenso degli interessati, le ore di insegnamento pari o inferiori a sei ore settimanali, che non concorrono a costituire cattedre o posti orario, ai docenti dell’organico dell’autonomia, in possesso di specifica abilitazione o specializzazione sul sostegno o, in subordine, del titolo di studio valido per l’insegnamento della disciplina.

Qui i dettagli:

Supplenze, disponibilità per ore pari o inferiori a 6. Docenti di ruolo anche senza abilitazione precedono precari che potrebbero completare nella stessa scuola

Dopo questi passaggi vengono attribuite le supplenze

In subordine alle operazioni di cui ai paragrafi sopra descritti, si provvede con la stipula di contratti a tempo determinato secondo le seguenti tipologie:

  • Convocazione dagli Ambiti territoriali provinciali tramite GPS 1 e 2 fascia: supplenze annuali al 30/06 o al 31/08 per la copertura delle cattedre e posti d’insegnamento, su posto comune o di sostegno, vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano presumibilmente tali per tutto l’anno scolastico;
  • Convocazione dai Dirigenti scolastici tramite G.I.: supplenze posti residui dalle nomine dalle GPS per incarichi al 30 giugno o al 31 agosto; supplenze temporanee  per la copertura di cattedre e posti d’insegnamento, su posto comune o di sostegno, non vacanti ma di fatto disponibili, resisi tali entro la data del 31 dicembre e fino al termine dell’anno scolastico e per le ore di insegnamento che non concorrano a costituire cattedre o posti orario;
  • Convocazione dai Dirigenti scolastici tramite G.I.: supplenze temporanee/brevi per ogni altra necessità diversa dai casi precedenti (malattie, maternità, aspettative brevi);
  • Convocazione dai Dirigenti scolastici tramite G.I.: supplenze organico emergenza Covid-19.

Ricordiamo che le GAE precedono in termini di convocazione le GPS e le GI

Per l’attribuzione delle supplenze annuali e delle supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche (30/06) sono utilizzate le GAE. In caso di esaurimento o incapienza delle stesse, in subordine, si procede allo scorrimento delle GPS. In caso di esaurimento o incapienza delle GPS, sono utilizzate le graduatorie di istituto.

Conferimento delle supplenze annuali e sino al termine delle attività didattiche: il completamento orario

Al fine di garantire il regolare e ordinato inizio delle lezioni, le operazioni di conferimento delle supplenze annuali o delle supplenze temporanee sino al termine delle attività didattiche sono disposte annualmente assicurando preventivamente la pubblicizzazione nell’albo e nel sito web di ciascun ambito territoriale provinciale:

  • del quadro complessivo delle disponibilità e delle relative sedi cui si riferiscono;
  • del calendario delle convocazioni.

L’aspirante cui è conferita una supplenza a orario non intero in caso di assenza di posti interi, conserva titolo, in relazione alle utili posizioni occupate nelle diverse graduatorie di supplenza, a conseguire il completamento d’orario, esclusivamente nell’ambito della provincia di inserimento, nel quale l’insegnante ha già accettato l’incarico con orario non intero, fino al raggiungimento dell’orario obbligatorio di insegnamento previsto per il corrispondente personale di ruolo – 25 ore settimanali nella scuola dell’infanzia; 22 ore nella scuola primaria; 18 ore nella scuola secondaria di primo e secondo grado – tramite altre supplenze correlate a posti con orario non intero. Tale completamento può attuarsi anche mediante il frazionamento orario delle relative disponibilità, salvaguardando in ogni caso l’unicità dell’insegnamento nella classe e nelle attività di sostegno.

Sostanzialmente il docente ha diritto ad essere riconvocato nel momento in cui ulteriori disponibilità si presentassero in modo da consentirgli il raggiungimento dell’orario completo.

[Quanto appena descritto vale in maniera analoga anche per le supplenze brevi e temporanee assegnate dai Dirigenti scolastici, tramite Graduatorie di Istituto.]

Modalità di completamento orario

Non è possibile superare orario intero tra scuola statale e scuola paritaria

L’art 4 del D.M. 131/07 dispone che il completamento orario, possibile anche tra scuola statale e scuola paritaria, non può superare comunque l’orario obbligatorio per il grado di scuola di riferimento.

Pertanto, tale limite di orario deve essere quindi rispettato anche nel caso di completamento tra scuola privata e scuola statale.

Completamento con supplenza assegnata dalle GI e supplenza assegnata dalle GAE

È possibile, fermo restando il limite orario settimanale, completare con supplenze assegnate dalle GAE e dalle GI (es. 6 ore assegnate dalle GI e 12 ore assegnate dalle GAE).

Completare l’orario da GPS/GI e spezzone orario dalle GAE

Gli aspiranti che, pur in presenza di posti interi, hanno scelto di stipulare un contratto ad orario ridotto, hanno titolo a completare l’orario da graduatorie d’istituto.

Completamento orario tra ordini di scuola diversi

Il completamento orario è conseguibile con più rapporti di lavoro a tempo determinato da svolgere in contemporaneità esclusivamente per insegnamenti appartenenti alla medesima tipologia, per i quali risulti omogenea la prestazione dell’orario obbligatorio di insegnamento prevista per il corrispondente personale di ruolo.

In particolare, per il personale docente della scuola secondaria il completamento dell’orario di cattedra può realizzarsi per tutte le classi di concorso, sia di primo che di secondo grado, sia cumulando ore appartenenti alla medesima classe di concorso sia con ore appartenenti a diverse classi di concorso (es. 12 ore di A022 e 6 ore di A011).

Pertanto, nel caso specifico è possibile, con riferimento a gradi/ordini diversi di scuola, solo il completamento tra ore di I grado e ore del II grado fino ad un massimo di 18 ore in quanto risulta omogenea la prestazione dell’orario obbligatorio di insegnamento prevista per il corrispondente
personale di ruolo ovvero in entrambi i gradi è 18 ore.

Di contro, è vietato il completamento tra infanzia e primaria o tra infanzia/primaria e I/II grado.

Completamento orario tra materia e sostegno

È possibile.
Il completamento orario tra materia e sostegno è possibile quando si tratta dello stesso ordine di scuola (es. 12 ore di lettere e 6 ore di sostegno di I grado).
Se si tratta di ordini di scuola/gradi diversi, è possibile solo tra I e II grado (es. 12 ore di materia I grado e 6 ore sostegno II grado).

Limite di scuole o di comuni

Il limite è di massimo tre sedi scolastiche e massimo due comuni, tenendo presente il criterio della facile raggiungibilità.
Quest’ultimo è da valutare in relazione alla rete stradale e all’esistenza di adeguati mezzi di trasporto (non esiste più il limite dei 30 km).

È utile precisare che negli anni il limite delle tre scuole in due comuni è stato spesso derogato dalle contrattazioni decentrate regionali o direttamente dagli USR/uffici Scolastici.

A mo’ di esempio, l’USR Umbria ha più volte precisato che è possibile derogare dai due comuni solo quando i tre comuni insistono su una sola presidenza e che in ogni caso i dirigenti scolastici devono favorire l’articolazione dell’orario di servizio tra le diverse sedi scelte.

È quindi utile che il docente faccia riferimento all’Ufficio Scolastico della propria provincia.

L’unicità di insegnamento

Il completamento orario può infatti avvenire salvaguardando in ogni caso l’unicità dell’insegnamento nella classe e nelle attività di sostegno.

Non sarà quindi possibile completare nel caso ad esempio di posti di sostegno con rapporto 1/1 (che non possono quindi essere “spezzati”) oppure quando il completamento significherebbe “spezzare” un posto o una cattedra relative ad una materia che può essere insegnata da un solo docente (non è infatti possibile che una materia, ad esempio Storia, sia insegnata nella stessa classe da due docenti).

Completamento orario tra due province

Non è mai possibile il completamento orario tra due province.

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