Supplenze, con art. 36 anche docenti di ruolo partecipano alle nomine al 31 agosto e 30 giugno

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Ogni anno per il personale immesso in ruolo prima dell’a.s. 2020/2021, è possibile presentare richiesta per svolgere un incarico a tempo determinato ai sensi dell’art.36 del CCNL, probabilmente in seguito ad un mancato ottenimento del trasferimento o assegnazione provvisoria. Nella maggior parte dei casi la motivazione che spinge un insegnante a T.I. ad accettare incarichi a T.D. è quella dell’avvicinamento agli affetti o in generale alla propria terra d’origine.

L’incarico a T.D. per i docenti già di ruolo deve però essere o al 30/06 o al 31/08. C’è tempo fino al 31 dicembre per essere convocati e di conseguenza vedere concretizzato quanto previsto dall’articolo 36.

I docenti neoassunti nell’a.s. 2020/21, anche se in sedi lontane dalla propria residenza, non avranno più tale possibilità – a meno che abbiano decorrenza giuridica antecedente al primo settembre corrente anno – causa blocco quinquennale previsto dalla Legge di conversione n.159 del 20 dicembre 2019.

Cosa prevede l’art. 36

L’art.36 del CCNL 29/11/2007 consente ai docenti di ruolo – non i Neoimmessi con decorrenza giuridica 2020/21 – di accettare un incarico a tempo determinato in altro ruolo/classe di concorso

Questa disposizione risulta confermata nel CCNL 2016/2018. Esso stabilisce:

1. Ad integrazione di quanto previsto dall’art. 28, il personale docente può accettare, nell’ambito del comparto scuola, rapporti di lavoro a tempo determinato in un diverso ordine o grado d’istruzione, o per altra classe di concorso, purché di durata non inferiore ad un anno, mantenendo senza assegni, complessivamente per tre anni, la titolarità della sede.

2. L’accettazione dell’incarico comporta l’applicazione della relativa disciplina prevista dal presente CCNL per il personale assunto a tempo determinato, fatti salvi i diritti sindacali.

I docenti di ruolo possono accettare supplenze per tre anni mantenendo la titolarità della sede (nel caso della collega quella assegnata con l’immissione in ruolo). Superati i tre anni si perde la titolarità di sede e sarà necessario presentare domanda di trasferimento nella provincia di assunzione, se nel frattempo non si sarà ottenuto trasferimento interprovinciale.

Disposizioni importanti sull’art. 36

[Personale ATA non può accettare immissione in ruolo come docente utilizzando l’art. 59, viceversa, docente di ruolo non può utilizzare l’art. 36 del CCNL per supplenze ATA.]

  • La supplenza accettata deve avere durata al 30 giugno o 31 agosto. Quindi se l’incarico a T.D. è ad esempio fino all’ultimo giorno di lezioni come da calendario scolastico regionale, non rientra nella fattispecie consentita
  • La supplenza può essere accettata nel corso dell’anno scolastico, entro il 31 dicembre
  • Ai fini della ricostruzione di carriera l’anno in cui si usufruisce dell’art. 36 viene considerato preruolo. Quindi la data riferita allo scatto stipendiale/cedolino viene riviata di un anno.

Blocco quinquennale per i neoassunti con decorrenza giuridica 2020/21

Legge di conversione n.159 del 20 dicembre 2019, art.1 comma 17-octies:

“ […..] A decorrere dalle immissioni in ruolo disposte per l’anno scolastico 2020/2021, i docenti a qualunque titolo destinatari di nomina a tempo indeterminato possono chiedere il trasferimento, l’assegnazione provvi-soria o l’utilizzazione in altra istituzione scolastica ovvero ricoprire incarichi di insegnamento a tempo determinato in altro ruolo o classe di concorso soltanto dopo cinque anni scolastici di effettivo servizio nell’istituzione scolastica di titolarità, fatte salve le situazioni sopravvenute di esubero o soprannumero. La disposizione del presente comma non si applica al personale di cui all’articolo 33, commi 3 e 6, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, purché le condizioni ivi previste siano intervenute successivamente alla data di iscrizione ai rispettivi bandi concorsuali ovvero all’inserimento periodico nelle graduatorie di cui all’articolo 401 del presente testo unico”.

Il blocco quinquennale si estende anche alla richiesta di svolgere un incarico a tempo determinato ai sensi dell’art.36 del CCNL. Prima di presentare tali domande il docente dovrà avere svolto 5 anni di effettivo servizio nella scuola dove è stato assegnato in ruolo.

Casi in cui sono previste deroghe

Il vincolo quinquennale non si applica ai docenti che si trovano in una delle seguenti condizioni:

1- docente soprannumerario

2- docente beneficiario dell’art.33 commi 3 e 6, della legge n. 104/1992

Nel primo caso il docente dichiarato soprannumerario, in seguito a contrazione nell’organico della scuola di titolarità, dovrà necessariamente presentare domanda di trasferimento anche se si trova nel quinquennio

Nel secondo caso il docente è titolare di precedenza per il trasferimento nel comune di residenza del familiare disabile al quale presta assistenza, anche se si trova nel quinquennio, a condizione che tali situazioni riferite alla legge 104 siano intervenute successivamente alla data di iscrizione dei concorsi o dell’aggiornamento delle Graduatorie ad esaurimento.

Come vengono convocati i Docenti di ruolo per incarico a T.D. in base all’art 36 del CCNL 29/11/2007

Potrebbe stupire la ragione per la quale un docente di ruolo presenti istanza di iscrizione nelle GPS pur essendo già titolare di una cattedra. In verità possono essere molteplici i motivi ma indubbiamente una ragione prioritaria potrebbe essere quella di avvicinarsi ad una sede più vicina alla propria famiglia oppure quella di svolgere un’altra esperienza professionale.

Supplenze: come verranno assegnate nell’anno scolastico 2020/21 [GUIDA all’Ordinanza 60/2020]

Quanto staremo per descrivere, è valido anche per i docenti di ruolo, non per i NEOIMMESSI con decorrrenza giuridica 2020/21.

Dalle G.P.S., dagli Ambiti territoriali, saranno convocati i docenti per le seguenti supplenze:

  • Supplenze annuali: fino al 31 agosto su posti vacanti e disponibili entro la data del 31/12;
  • Supplenze fino al termine delle attività didattiche: fino al 30 giugno. La nomina viene fatta su posti non vacanti, ma che si rendono disponibili entro il 31/12.

Dalle G.I. e quindi dai Dirigenti scolastici:

  • Posti residui dalle nomine dalle GPS per incarichi al 30 giugno o al 31 agosto.

Come detto sopra, la supplenza può essere accettata nel corso dell’anno scolastico, entro il 31 dicembre

Quali supplenze può accettare un docente di ruolo

Supplenze da GPS e graduatorie di istituto: convocazioni, posti, priorità [LO SPECIALE]

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