Supplenze da GPS: punteggio sbagliato, nomina non spettava, cosa fare. Scattano già i primi licenziamenti, Ministero potrebbe riconvocare sindacati

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Supplenze da Graduatorie provinciali e di istituto, costituite sulla base dell’OM n. 60/2020: una necessaria operazione di controllo spetterà alle segreterie scolastiche che stipulano i controlli. Ma i problemi non sono certo finiti. Se infatti qualsiasi mancanza relativa al titolo di accesso comporta l’esclusione dalla graduatoria, differenze di punteggio portano invece alla rideterminazione dei punteggi e delle posizioni.

Quanto tempo per i controlli

L’OM 60/2020 raccomanda, all’art. 8 comma 7 “tempestivamente”, ma non indica un preciso limite temporale.

L’unica indicazione proviene finora dall’Ufficio Scolastico di Torino che propone alle scuole 30 giorni di tempo per i necessari controlli.

Punteggio sbagliato, nomina non spettava: cosa fare

Al di là del caso che comporta l’esclusione dalla graduatoria, paradossalmente il controllo sui punteggi può portare ad una balletto di supplenti sullo stesso posto, che lo occuperebbero più o meno per un mese. Non c’è da pensare solo ai docenti, ma anche al diritto allo studio degli studenti.

Il problema è stato messo in evidenza ieri dal sindacato FLCGIL: “Al di fuori del caso delle dichiarazioni false o della mancanza del titolo di accesso, per i quali è prevista espressamente nella OM n. 60 (art. 7 commi 8 e 9) l’esclusione dalla relativa graduatoria, non è stata indicata una procedura precisa con dei parametri o delle indicazioni puntuali, in pratica la valutazione delle scelte da operare è rimessa alle scuole. Esemplare in questo contesto è la mancanza di un qualsiasi orientamento sulla verifica e convalida dei titoli artistici delle discipline musicali e coreutiche”.

“E’ molto grave – prosegue la FLCGIL – che i lavoratori non possano sentirsi tutelati dall’amministrazione, laddove si vedono scavalcati da aspiranti a cui sono stati attribuiti punteggi più alti di quanto non fosse corretto”

L’amministrazione – conclude la FLCGIL – si è riservata di riconvocarci a strettissimo giro per valutare l’entità dei problemi e individuare eventuali misure necessarie”.

Il sindacato UIL Scuola ha avanzato una proposta “abbiamo chiesto semplicemente di bloccare tutto per qualche giorno e consentire i necessari aggiustamenti per ripartire in sicurezza. Nulla di tutto ciò. I blocchi si stanno realizzando lo stesso solo che sono stati riversati sulla scuole già oberate da mille problemi”.

I primi licenziamenti

A parlare a Bergamonews.it è il segretario territoriale CISL. Il licenziamento sarebbe scattato dopo il controllo: un docente era stato assunto da prima fascia ma non era in possesso del relativo titolo di abilitazione, l’altro docente aveva un punteggio superiore a quello spettante. Circostanza quest’ultima della quale il docente aveva avvertito l’Amministrazione.

Questo del punteggio in più calcolato dal sistema informatico è un problema comune e laddove le GPS non sono state sottoposte ad un secondo controllo dopo la pubblicazione dei primi giorni di settembre, rischia di diventare un boomerang nell’assegnazione delle supplenze perchè di volta in volta bisognerebbe andare a ricostruire a quale docente spetterebbe effettivamente l’incarico, verificarne la disponibilità e nel caso indire una nuova convocazione.

Rischio più volte paventato dai sindacati che riteniamo non potrà verificarsi perché rappresenterebbe una paralisi per le segreterie scolastiche e un danno per gli studenti.

Non spetta punteggio per servizio svolto sulla base di dichiarazioni mendaci

Il servizio eventualmente svolto sulla base di dichiarazioni mendaci non dà punteggio. A metterlo per iscritto è l’OM n. 60/2020, all’art. 8 comma 10 “l’eventuale servizio prestato dall’aspirante sulla base di dichiarazioni mendaci è, con apposito provvedimento emesso dal dirigente scolastico, dichiarato come prestato di fatto e non di diritto, con la conseguenza che lo stesso non è menzionato negli attestati di servizio richiesti dall’interessato e non è attribuito alcun punteggio, né è utile ai fini del riconoscimento dell’anzianità di servizio e della progressione di carriera, salva ogni eventuale sanzione di altra natura.”

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