Graduatorie: la contestazione dei titoli non deve essere generica. Se illegittima va annullata

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Nella scuola spesso si dice che è un tutti contro tutti. Guerre a colpi di ricorsi, dove tutela del diritto soggettivo e interesse legittimo spesso si mescolano. Soprattutto con le modifiche introdotte con l’OM che disciplina le GPS e le nuove graduatorie d’istituto si segneranno una serie di ricorsi notevoli. Il provvedimento che ora si commenta è precedente alla nuova disciplina ma i principi di diritto sono ugualmente applicabili e se ne dovrà tener certamente conto.

Il fatto

Il T.A.R. Sicilia Palermo Sez. II, con provvedimento del 24/06/2020, n. 1259 affronta il ricorso di una docente che aveva partecipato alla selezione indetta dalla scuola per la selezione di esperti esterni, chiedendo l’annullamento, vinte le spese, della graduatoria provvisoria e di quella definitiva finale, in cui era stata collocata al terzo posto. Contestava varie questioni tra cui la quantificazione errata dei punteggi alla vincitrice oltre che alla ricorrente. Il ricorso, dunque, che ha ad oggetto la graduatoria relativa a una procedura selettiva finalizzata al reclutamento a termine di esperti da parte di un istituto scolastico statale, per i giudici però non poteva essere accolto.

La contestazione generica dei punteggi rende inammissibile la censura

“È, in particolare, inammissibile la censura avente ad oggetto la contestazione generica dei punteggi attribuiti ai titoli della ricorrente e della vincitrice, in quanto non sono stati adeguatamente precisati gli errori commessi dall’Amministrazione scolastica”.

Deve essere il ricorrente a fornire all’amministrazione gli elementi specifici da contestare

Altra sentenza interessante da segnalare è quella del Consiglio di stato del 2005 la numero 6045 lì ove afferma: Per quel che concerne la mancata allegazione (o, quanto meno, la omessa precisa indicazione degli estremi dei relativi provvedimenti) degli atti di conferimento formale per l’espletamento delle funzioni superiori, non è neppure sostanzialmente contestato che si è trattato di una omissione dell’appellante, il quale, però, non poteva pretendere che fosse l’Amministrazione a procurarsi i relativi atti, anche in considerazione del fatto che egli, al di là di una generica dichiarazione, non aveva fornito all’amministrazione neppure gli elementi identificativi dei provvedimenti stessi. Né può sostenersi l’esistenza di un obbligo di cooperazione dell’Amministrazione, perché in una procedura concorsuale, è sempre indispensabile il rispetto della “par condicio”; laddove la lex specialis della gara (nel caso di specie, il bando di concorso) richieda entro una determinata scadenza che gli interessati presentino alcuni determinati documenti, è necessario il rispetto di tali prescrizioni al fine appunto della tutela della parità di trattamento fra tutti i candidati alla selezione (salva l’eventuale impugnazione di tali disposizioni per irragionevolezza, arbitrarietà, irrazionalità, ipotesi che non si rinviene nel caso di specie).

La graduatoria illegittima va annullata

Se poi dalle relative contestazioni e verifiche che emergono possa arrivare ad accertarsi il carattere di illegittimità della graduatoria, questa può essere annullata. Si segnala sul punto quanto affermato dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato nella sentenza del 13.4.2015, in un contenzioso che non riguardava la scuola, ma il principio è estendibile.
“Sulla base del principio della domanda che regola il processo amministrativo, il giudice amministrativo, ritenuta la fondatezza del ricorso, non può ex officio limitarsi a condannare l’amministrazione al risarcimento dei danni conseguenti agli atti illegittimi impugnati anziché procedere al loro annullamento, che abbia formato oggetto della domanda dell’istante ed in ordine al quale persista il suo interesse, ancorché la pronuncia possa recare gravi pregiudizi ai controinteressati, anche per il lungo tempo trascorso dall’adozione degli atti, e ad essa debba seguire il mero rinnovo, in tutto o in parte, della procedura esperita”.

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