Argomenti Guide

Tutti gli argomenti

Personale ATA: 18 ore permessi malattia per visite, terapie, prestazioni specialistiche o esami diagnostici [Guida]

WhatsApp
Telegram

Qualche chiarimento sui permessi per visite specialistiche del personale ATA, in riferimento all’ultimo contratto nazionale 2016/2018.

L’art. 33 del CCNL/2018 introduce per il personale ATA, ulteriori 18 ore di permesso per l’espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici:

Sono fruibili su base sia giornaliera che oraria, nella misura massima di 18 ore per anno scolastico, comprensive anche dei tempi di percorrenza da e per la sede di lavoro.
Sono riproporzionati in caso di part time. Spettano anche al personale a tempo determinato

Se fruiti per l’intera giornata

I permessi orari possono essere fruiti anche cumulativamente per la durata dell’intera giornata lavorativa, in questo caso:

  • l’incidenza dell’assenza sul monte ore a disposizione del dipendente viene computata con riferimento all’orario di lavoro che il medesimo avrebbe dovuto osservare nella giornata di assenza.
  • il trattamento economico accessorio del lavoratore è sottoposto alla medesima decurtazione prevista dalla vigente legislazione per i primi dieci giorni di ogni periodo di assenza per malattia.

Pertanto se nella giornata di permesso, l’ orario lavorativo del dipendente è di 7,12 ore, dovranno essere sottratte 7,12 ore dal monte ore previsto.

Rimane sempre la possibilità di utilizzare altri permessi o l’assenza per malattia

Rimane ovviamente valido il ricorso al giorno di malattia in quanto comunque diritto del dipendente anche riconosciuto dal CCNL/2007 che rimane in vigore nelle parti non disapplicate.

Resta inoltre ferma la possibilità per il dipendente, di fruire in alternativa ai permessi di cui sopra, anche dei:

  • permessi brevi a recupero (art. 16 CCNL/2007);
  • permessi per motivi familiari e personali (nel caso della nostra lettrice essendo a tempo determinato non sono retribuiti);
  • riposi compensativi per le prestazioni di lavoro straordinario.

Se fruiti in ore:

  • sono incompatibili con l’utilizzo nella medesima giornata delle altre tipologie di permessi fruibili ad ore, previsti dalla legge e dal presente CCNL, nonché con i riposi compensativi di maggiori prestazioni lavorative;
  • non sono assoggettati alla decurtazione del trattamento economico accessorio prevista per le assenze per malattia nei primi 10 giorni.

Ai fini del computo del periodo di comporto, sei ore di permesso fruite su base oraria corrispondono convenzionalmente ad una intera giornata lavorativa.

Oltre le 18 ore, come si fa per le malattie

Rimane valido il ricorso al giorno di malattia in riferimento al DECRETO LEGGE n. 98 del 2011 capo III art. 16

WhatsApp
Telegram

Abilitazione all’insegnamento 30 CFU. Corsi Abilitanti online attivi! Università Dante Alighieri