Concorso straordinario Docenti 2020: griglia di valutazione pubblicata almeno sette giorni prima della relativa prova. Chi prepara le prove

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Procedura Straordinaria per titoli ed esami per immissione in ruolo di personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado​​​​; meglio noto come “Concorso straordinario 2020 per il ruolo”. Per la valutazione delle prove scritte, le commissioni giudicatrici si avvalgono delle griglie di valutazione; quest’ultime sono predisposte dal Comitato tecnico scientifico e rese pubbliche almeno sette giorni prima della relativa prova.

Ad oggi non sappiamo se viene istituito un unico Comitato tecnico scientifico per tutti i concorsi docenti, oppure uno specifico per ogni procedura. Tale organo viene nominato dal M.I. tramite decreto direttoriale. Il concorso prende il via il 22 Ottobre 2020. Il comitato è stato designato?

Nel Decreto Dipartimentale n.783 del 8 luglio 2020 con oggetto: “Procedura straordinaria, per titoli ed esami, per l’immissione in ruolo di personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado su posto comune e di sostegno. Modifiche e integrazioni al decreto 23 aprile 2020, n. 510”, sono contenute, tra le tante, indicazioni sulle:

  • Commissioni giudicatrici
  • Griglia di valutazione della prova scritta

Commissari e Presidente: Dove e quando presentare la domanda

Era possibile presentare la candidatura a commissario e a presidente di commissione entro il 30 settembre dall’Area Riservata MIUR / Servizi / Tutti i servizi / Piattaforma Concorsi e Procedure Selettive.

La procedura del concorso straordinario per il ruolo, vista la necessità di valutare degli elaborati dei candidati, prevede diverse commissioni per ogni classe di concorso.

Per sapere quali regioni ospiteranno le commissioni, è necessario consultare l’allegato B del D.D. 510 dove sono indicate le regioni capofila e quelle aggregate. Gli aspiranti commissari e presidenti hanno potuto presentare la domanda solo nella regione di servizio o, in caso di personale a riposo, nella regione di residenza.

La nota del Ministero

Composizione delle commissioni

L’art. 7 del D.D. 510 stabilisce che le commissioni saranno presiedute da un professore universitario o da un dirigente tecnico o da un dirigente scolastico e saranno composte, di base, da due docenti. Sono previste anche le figure del segretario e dei membri aggregati per la verifica della conoscenza della lingua inglese.

In caso di concorrenti oltre le 500 unità

L’articolo 1 comma 6 del decreto 783 (che novella l’art. 7 del D.D. 510) prescrive che, qualora il numero dei concorrenti sia superiore alle 500 unità, la commissione è integrata, per ogni gruppo o frazione di 500 concorrenti, con altri tre componenti, oltre ai relativi membri aggregati e ai supplenti, individuati nel rispetto dei requisiti e secondo le modalità previste per la commissione principale.

Alle sottocommissioni, è preposto il presidente della commissione originaria, che a sua volta è integrata da un altro componente e si trasforma in sottocommissione, in modo che il presidente possa assicurare il coordinamento di tutte le sottocommissioni così costituite.

Sono previsti, per il presidente e ciascun componente, inclusi i componenti aggregati, la nomina di un supplente.

Requisiti dei presidenti

I requisiti dei presidenti sono richiamati dall’art. 8 del D.D. 510 e sono particolareggiati a seconda della tipologia di posto, comune o sostegno. In particolare per i posti di sostegno e per le classi di concorso A57, A58, A59 e A23, si richiedono dei requisiti aggiuntivi.

– Per i concorsi a posti comuni, gli aspiranti presidenti devono possedere i seguenti requisiti:
a. per i professori universitari, appartenere o essere appartenuti a uno dei settori scientifico disciplinari caratterizzanti le distinte classi di concorso;
b. per i dirigenti tecnici, appartenere preferibilmente allo specifico settore;
c. per i dirigenti scolastici, provenire dai ruoli delle distinte classi di concorso ovvero dirigere o avere diretto istituzioni scolastiche ove la classe di concorso è presente.

– Per i concorsi a posti di sostegno gli aspiranti presidenti devono possedere i seguenti requisiti:
a. per i professori universitari, appartenere o essere appartenuti al settore scientifico disciplinare M-PED/03 ovvero aver espletato attività di insegnamento nell’ambito dei percorsi preposti all’acquisizione del titolo di specializzazione per le attività di sostegno;
b. per i dirigenti tecnici, aver maturato preferibilmente documentate esperienze nell’ambito del sostegno o svolgere o aver svolto attività di insegnamento nell’ambito dei percorsi preposti all’acquisizione del titolo di specializzazione per le attività di sostegno. Costituisce titolo di preferenza l’aver svolto attività di sostegno agli alunni con disabilità essendo in possesso dei titoli di specializzazione;
c. per i dirigenti scolastici, dirigere o aver diretto istituzioni scolastiche del grado di istruzione relativo alle distinte procedure concorsuali per la scuola secondaria di primo o secondo grado. Costituisce titolo di preferenza l’aver svolto attività di sostegno agli alunni con disabilità essendo in possesso dei titoli di specializzazione.

Lo stesso articolo fornisce delle precisazioni aggiuntive riguardo particolari classi di concorso:

– I presidenti delle commissioni di valutazione per l’accesso ai ruoli delle classi di concorso A57-Tecnica della danza classica, A58-Tecnica della danza contemporanea e A59-Tecniche di accompagnamento alla danza e teorie, pratica musicale per la danza, sono scelti tra i dirigenti scolastici degli istituti ove sia attivato un percorso di liceo musicale e coreutico ad indirizzo coreutico, ovvero tra i professori dell’Accademia Nazionale di Danza.
– I presidenti delle commissioni di valutazione per l’accesso ai ruoli delle classi di concorso A23- Lingua italiana per discenti di lingua straniera, sono scelti tra i professori universitari dei settori scientifico disciplinari L-LIN/01 o L-LIN/02.

Per i requisiti dei commissari, segretario e componenti aggregati, leggi qui:

Concorso straordinario per il ruolo: chi giudicherà prova scritta a risposta aperta. Requisiti Commissione, domande entro il 23 settembre

Chi elabora le prove

Le prove hanno carattere nazionale e sono elaborate da un Comitato tecnico scientifico nominato con decreto apposito a livello ministeriale. Il comitato è composto scegliendo tra:

  • Professori universitari di I o II fascia
  • Ricercatori a tempo indeterminato, a tempo determinato di tipo A o tipo B di cui all’art. 24, comma 3 lettere a) e b) della legge 30 dicembre 2010, n. 240
  • Assegnisti di ricerca
  • Docenti delle istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica (AFAM)
  • Dirigenti tecnici
  • Dirigenti scolastici
  • Docenti di ruolo delle scuole secondarie di I e II grado.

N.B.: Naturalmente trattasi di un organo distinto e separato dal CTS creato da un’ordinanza del capo dipartimento della protezione civile il 3 febbraio 2020 e poi istituito per decreto del commissario per l’emergenza Coronavirus, Angelo Borrelli .

Valutazione delle prove scritte

Per la valutazione delle prove scritte, le commissioni giudicatrici si avvalgono delle griglie di valutazione predisposte dal Comitato tecnico scientifico, che sono rese pubbliche almeno sette giorni prima della relativa prova.

Tutto sulla prova scritta

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