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Permessi per lutto docenti e ATA: quanti giorni ed entro quando fruirli [GUIDA]

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Entro quando vanno fruiti i giorni di permesso per lutto? Per chi è possibile usufruirne? Una guida completa ad un istituto previsto nel CCNL 2016/18, a cui vanno aggiunte importanti precisazioni.

Permessi per lutto: 3 giorni

Al personale docente e ATA spettano, per ogni evento luttuoso, 3 giorni di permesso retribuito.

I 3 giorni di permesso sono un diritto per il dipendente, per cui l’Amministrazione è tenuta a concederli a domanda.

Permessi per lutto: per chi spettano

I giorni di permesso spettano per la perdita del coniuge, dei parenti entro il secondo grado, di soggetto componente la famiglia anagrafica o convivente stabile e di affini di primo grado, ossia (come indicato dal prof. Paolo Pizzo):

  • coniuge;
  • parenti entro il secondo grado (per i quali non occorre il requisito della convivenza): genitori, figli naturali, adottati o affiliati (I grado); nonni, fratelli e sorelle, nipoti di nonni naturali (figli dei figli) (II grado);
  • affini di primo grado (per i quali non occorre il requisito della convivenza): suoceri, generi e nuore;
  • conviventi stabili: a condizione che la convivenza risulti da certificazione anagrafica;
  • il patrigno (o la matrigna) con figliastri risulta essere un affine di primo grado e, quindi, uno dei soggetti espressamente contemplati dalla disposizione contrattuale in argomento.

Permessi per lutto: modalità e termini fruizione

I 3 giorni di permesso possono essere fruiti anche in maniera non continuativa. Il Contratto non dispone nulla in merito al lasso di tempo entro cui fruire i tre giorni.

Un’indicazione in merito è stata fornita dall’Aran che ha così risposto ad un preciso quesito:

L’ art. 15, comma 1, alinea II^ del CCNL 29/11/2007 del comparto Scuola che disciplina i permessi retribuiti per lutto, seppure non stabilisca un limite temporale entro cui utilizzare i 3 giorni concessi al dipendente avente diritto, dispone comunque, l’utilizzo non oltre un ragionevole lasso di tempo dall’evento stesso in considerazione dello stretto collegamento tra il permesso e il fatto luttuoso, che ne costituisce il presupposto giustificativo.

Per l’Aran, dunque, i giorni vanno fruiti non oltre un ragionevole lasso di tempo da quando si verifica l’evento luttuoso, quindi si può spostare di qualche giorno la decorrenza del permesso.

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