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Pensione con opzione contributiva: cosa comporta e chi può richiederla?

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La guida all’opzione contributiva, le regole generali e cosa è cambiato dopo la riforma Fornero.

La pensione con l’opzione contributiva garantisce la possibilità di accedere alla quiescenza con un anticipo dell’età pensionabile ma pagando un duro scotto in termini di assegno previdenziale da incassare. Questo perché bisogna accettare un calcolo dell’assegno completamente diverso rispetto al sistema misto e meno favorevole.

Ma sempre più spesso ci sono lavoratori che pur di uscire prima dal lavoro scelgono questa via, nonostante le evidenti penalizzazioni in termini di rateo di pensione. La stragrande maggioranza di lavoratori che scelgono l’opzione contributiva sono donne, vuoi perché il sistema ha previsto la famosa opzione donna e vuoi perché sono le lavoratrici che spesso desiderano lasciare il lavoro in anticipo per dedicarsi alla cura della casa, della famiglia e dei figli (o nipoti). Ma cos’è l’opzione contributiva, cosa prevede e chi può richiederne l’utilizzo? Ecco la guida dettagliata alle pensioni con opzione contributiva.

Opzione contributiva, cos’è?

L’opzione contributiva è una facoltà prevista dall’articolo 1, comma 23 della legge 335 del 1995, cioè la riforma delle pensioni targata Lamberto Dini.

Ma l’opzione contributiva è pure alla base di opzione donna, misura prevista dall’articolo 1, comma 9 della legge 243 del 2004. L’appetibilità di queste opzioni sta tutta nella possibilità di lasciare il lavoro diversi anni prima di quanto previsto dalla legge Fornero o con meno anni di contributi versati.

A conferma di tutto ciò basti pensare che opzione donna  prevede l’uscita già a 58 anni di età, ben 9 anni prima dell’età pensionabile della pensione di vecchiaia. E con l’opzione Dini possono bastare 15 anni di contributi, un numero di contributi che senza questa opzione, sposterebbe la pensione di vecchiaia a 71 anni di età.

In definitiva, per opzione contributiva si intende la facoltà concessa ad alcuni lavoratori di accedere a misure previdenziali vantaggiose dal punto di vista delle uscite, ma sfavorevoli dal punto di vista dell’entità dell’assegno previdenziale perché il calcolo del rateo di pensione spettante viene effettuato solo con il metodo contributivo.

Opzione contributiva, il calcolo

Se già per le pensioni ordinarie, vecchiaia o anticipata che sia, il calcolo della pensione appare piuttosto difficile da capire, tra montante contributivo, quota di pensione calcolata nel retributivo, quota di pensione calcolata nel contributivo e altri cavilli vari, il calcolo della pensione attraverso l’opzione contributiva è ancora più complesso.

Quando si cerca di capire quanto si percepirà di pensione con l’opzione contributiva, occorre sapere che il calcolo è differente pure da quello del contributivo classico, quello cioè che si usa per calcolare la parte di pensione che ricade in questo sistema.

Le differenze stanno nel fatto che bisogna far rientrare nella logica del montante contributivo anche i periodi di contribuzione antecedenti il 1996, quelli pre-riforma Dini. Le difficoltà stanno quasi tutte nel trasformare i periodi antecedenti il 1996 da retributivi in contributivi. Occorre risalire a tutte le retribuzioni, che erano in Lira, trasformarle in euro, rivalutarle perché troppo indietro negli anni e farle diventare contributi versati, nel senso che vanno fatte diventare montante contributivo.

Ed è proprio in questa fase di calcolo che si erode l’assegno previdenziale. Tutto ciò anche alla luce del fatto che per rendere meno complicata questa ricostruzione contributiva, la legge ha previsto un netto taglio in termini di annualità di lavoro da tenere in considerazione se antecedenti il 1996.

Le retribuzioni da considerare per questa fattispecie di situazione, non saranno quindi tutte quelle precedenti il 1996, ma solo quelle tra il 1986 e il 1996 se trattasi di versamenti presso l’AGO o presso le sue forme sostitutive mentre per le forme esclusive, sempre dell’Ago, bastano gli ultimi 3 anni.

Addirittura è previsto che per chi  ha versato nelle forme esclusive dell’Ago più di 15 anni di contribuzione al 31 dicembre 1992 si terrà in considerazione la retribuzione degli ultimi 18 mesi prima del 1° gennaio 1996.

La contribuzione di ciascuno degli anni del periodo di riferimento viene calcolata applicando alla retribuzione l’aliquota contributiva vigente in quel determinato anno e in ogni singola gestione. Questo naturalmente a condizione che  non si superi l’aliquota vigente nello stesso periodo temporale, presso il Fondo pensioni lavoratori dipendenti (FPLD).

Opzione contributiva, chi può accedere?

L’opzione contributiva è appannaggio di soggetti iscritti all’Assicurazione generale obbligatoria e ai fondi ad essa sostitutivi ed esclusivi.

Condizione cardine per l’accesso a questa facoltà è il possesso di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995. In primo luogo non devono esserci nella carriera del lavoratore optante, più di 18 anni di contribuzione alla data del 31 dicembre 1995.

E poi è necessario avere almeno  15 anni di contribuzione totale di cui minimo 5 nel sistema contributivo, ossia, successivi al 31 dicembre 1995. Dopo la legge Fornero è stato stabilito che l’opzione è riconosciuta per chi ha maturato i requisiti antecedentemente il 31 dicembre 2011.

Pertanto  gli assicurati devono aver  perfezionato i requisiti anagrafici o contributivi per il diritto alla pensione entro il 31 dicembre 2011 e con le regole vigenti a quella data. Se invece i requisiti per l’opzione sono stati completati successivamente al 31 dicembre 2011, si applicano i requisiti di accesso alla pensione di vecchiaia e alla pensione anticipata previsti per i lavoratori in possesso di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995.

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