Coronavirus, normativa assenze e permessi docenti e Ata. Dai casi positivi ai lavoratori fragili. Scheda Cisl

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Assenze e permessi del personale scolastico al tempo del Covid 19. Una scheda dettagliata della Cisl Scuola analizza diversi casi: dall’assenza per malattia dovuta al Covid alle misure per chi ha figli in quarantena.

Assenza per malattia dovuta al COVID-19, ovvero per quarantena o per permanenza domiciliare fiduciaria

Secondo il D.L. 18/2020 (decreto legge Cura Italia) convertito nella Legge 27/2020, art. 87, comma 1 “il periodo trascorso in malattia o in quarantena con sorveglianza attiva, o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva, dai dipendenti delle amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dovuta al COVID19, è equiparato al periodo di ricovero ospedaliero.”
Pertanto:

  • Le assenze di questo tipo non si contano ai fini del periodo di comporto
  •  Non si applica la decurtazione ai sensi del D.L.112/2008, art.71
  • Non si dispone la visita fiscale

Assenza in attesa dell’esito del tampone dopo il test sierologico

L’Ordinanza Ministeriale 18 del 28 luglio dispone che “il personale docente e non docente nonché per gli educatori delle istituzioni del sistema nazionale di istruzione, compresa l’università, dei centri di formazione professionale regionale, delle scuole private, anche non paritarie, e dei servizi educativi per l’infanzia, il periodo di assenza dal luogo di lavoro, per il tempo intercorrente tra l’esito, eventualmente positivo, riscontrato all’esecuzione di analisi sierologiche per la ricerca di anticorpi specifici nei confronti del virus SARSCoV-2 e l’acquisizione del risultato del test molecolare per la diagnosi dell’infezione, sia equiparato, previa presentazione di idoneo certificato medico rilasciato dal medico di medicina generale e/o dalla ASL competente, al periodo della quarantena, ai fini del riconoscimento del trattamento economico previsto dalla normativa vigente”.
Pertanto:

  • Le assenze di questo tipo non si contano ai fini del periodo di comporto
  • Non si applica la decurtazione ai sensi del D.L.112/2008, art.71
  • Non si dispone la visita fiscale.

Assenza del Lavoratore fragile

La Legge di conversione del Decreto Legge 104/2020 ha previsto che per i lavoratori dipendenti pubblici e privati in possesso di certificazione rilasciata dalle autorità sanitarie o dal medico di base attestante una condizione di rischio derivante da:
– immunodepressione
– esiti da patologie oncologiche
– svolgimento di terapie salvavita
– disabilità con connotazione di gravità

il periodo di assenza dal servizio sia equiparato al ricovero ospedaliero fino alla data del 15 ottobre 2020.
Pertanto

  • Le assenze di questo tipo si contano ai fini del periodo di comporto
  • Non si applica la decurtazione ai sensi del D.L.112/2008, art.71
  • Non si dispone la visita fiscale.

Assenza per “quarantena scolastica del figlio”

Il Decreto legge 104/2020 in sede di conversione, ha previsto che il personale della scuola (come tutti ogni altro lavoratore dipendente) possa svolgere la propria prestazione di lavoro in modalità agile per tutto o parte del periodo corrispondente alla durata della quarantena del figlio convivente minore di 14 anni disposta a seguito di contagio verificatosi nel plesso scolastico.

Nelle sole ipotesi in cui la prestazione lavorativa non possa essere svolta in modalità agile e comunque in alternativa può astenersi dal lavoro per tutto o parte del periodo di quarantena; in questo caso è riconosciuta in luogo della retribuzione, una indennità pari al 50% della retribuzione stessa. Tale beneficio può essere riconosciuto per i periodi compresi entro il 31 dicembre 2020.

Scarica la scheda Cisl

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