Concorsi scuola sì alle preselettive, ma senza punteggio di sbarramento. Sentenza

WhatsApp
Telegram

La sentenza del TAR del Lazio del 2 ottobre 2020, la numero 10061 richiamando dei suoi consolidati pronunciamenti in materia ribadisce che una prova preselettiva che conferisce un punteggio è illegittima e che la scuola deve rispettare la normativa generale per i concorsi pubblici non potendo in sostanza derogare da questa

Il fatto

Con il ricorso in esame, i ricorrenti tramite i propri difensori hanno impugnato i provvedimenti di esclusione dall’elenco degli ammessi alle prove scritte del concorso per il reclutamento del personale docente nelle scuole dell’infanzia, primaria, secondaria di primo e di secondo grado, indetto con D.M. n. 82/2012, nella parte in cui è stato previsto un punteggio per accedere pari a 35/50 .

La prova preselettiva serve solo a sfoltire la platea dei candidati

Per i giudici il ricorso è fondato in virtù della giurisprudenza di questa Sezione che – con le sentenze nn. 272/14, 284/14, 285/14, 287/14, 326/14, 327/14 e 5711/14, 384/15, 1039/15, 4039/15, 4003/2015, 4006/2015, 4018/2015 e 4039/2015, 2510/2020 – ha annullato il Bando relativo al Concorso indetto con D.D.G. n. 82 adottato in data 24 settembre 2012 dal MIUR, nella parte in cui, all’art. 5, comma 6, ha stabilito che sono ammessi alla prova scritta i candidati che hanno conseguito un punteggio non inferiore a 35/50. In particolare, è stata ritenuta fondata la doglianza con cui i ricorrenti lamentano l’illegittimità per manifesta arbitrarietà ed illogicità, oltre che irragionevolezza, della norma del bando di concorso che prevede il superamento della prova preselettiva con un punteggio minimo di 35/50, sostenendo che la disciplina dei concorsi a cattedra per il personale docente della scuola è recata dall’art. 400 del Testo Unico dell’Istruzione, il quale non prevede la prova preselettiva. È stato rilevato che «Ne deriverebbe l’illegittimità della disposizione recata dall’art. 5, comma 6 del bando di concorso, nella parte in cui ha fissato in 35/50 il punteggio di superamento della prova preselettiva, che inoltre, come espressamente previsto dallo stesso comma, “non concorre alla formazione del voto finale nella graduatoria di merito”». La censura, per i  giudici, merita condivisione, in considerazione delle argomentazioni già esposte nelle richiamate decisioni, secondo cui tale prova non è volta a saggiare le conoscenze dei candidati, avendo come fine quello di sfoltire la platea degli stessi.

Si applica anche per il concorso suola il regolamento generale dei concorsi pubblici

Osservano i giudici che “Alla fattispecie in esame va quindi ritenuto applicabile il regolamento sui concorsi di cui al d.P.R. 9 maggio 1994, n. 487, il cui art. 7, comma 2 bis (inserito dal D.P.R. 30 ottobre 1996, n. 693) stabilisce che “Le prove di esame possono essere precedute da forme di preselezione predisposte anche da aziende specializzate in selezione di personale. I contenuti di ciascuna prova sono disciplinati dalle singole amministrazioni le quali possono prevedere che le prove stesse siano predisposte anche sulla base di programmi elaborati da esperti in selezione”. Lo stesso regolamento sui concorsi prevede poi che il punteggio finale ha come elementi costitutivi “i voti delle prove scritte o pratiche o teorico-pratiche e quello del colloquio” (cfr. art. 7 comma 3 del d.P.R. n. 487/1994), con norma del tutto generale e valida per ogni tipo di concorso laddove siano previste le prove scritte, pratiche ed il colloquio e senza annoverare quindi il punteggio del test preselettivo, come avviene appunto nel concorso per insegnante scolastico”.

Sì ad una soglia minima di quesiti ma non alla formazione del punteggio

“Data la funzione di “sfoltimento” dell’accesso alle prove scritte ed orali preordinata dalle prove preselettive, come peraltro evidenziato dagli stessi ricorrenti che hanno fatto riferimento anche all’art. 1, comma 2 del Regolamento sui concorsi laddove sancisce il principio di economicità dell’operato dell’Amministrazione che può ricorrere all’ausilio di mezzi automatizzati di preselezione dei candidati, ben diversa sarebbe dovuta essere la modalità di valutazione dei test, potendo limitarsi l’Amministrazione a stabilire una soglia minima di quesiti superati al fine di ammettere i candidati che si fossero avvicinati o avessero superato detta soglia, come peraltro viene effettuato in molte procedure concorsuali, dove essa non concorre a formare il punteggio finale del candidato, esattamente come avviene nel caso in esame”.

Il punteggio nella prova preselettiva è irragionevole

Concludono i giudici che “Né vi è bisogno di invocare l’art. 400 del d.lgs. n. 297/1994, ossia la norma speciale che disciplina i concorsi del personale docente, per sostenere la dedotta irragionevolezza del punteggio di base stabilito dall’Amministrazione per la preselezione, rilevato che la circostanza posta in evidenza e secondo cui tale norma non contemplerebbe nessuna preselezione, non impedisce di ritenere la detta disposizione chiaramente integrata dalle successive in materia di svolgimento di concorsi in generale e che richiamano, come fa l’art. 1, comma 2 del d.P.R. n. 487 del 1994, i principi di imparzialità, economicità e celerità di espletamento, cui anche i concorsi per il personale docente, pur nella loro peculiarità, devono attenersi”.

WhatsApp
Telegram

Abilitazione all’insegnamento 30 CFU. Corsi Abilitanti online attivi! Università Dante Alighieri