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Uno studente si è infortunato, cosa devo fare? Le info utili

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Sono sempre più frequenti e possono determinare situazioni di panico e di enorme preoccupazione. Quando accadono degli infortuni ai propri studenti le reazioni possono essere le più variegate, ma lucidità e sangue freddo devono prevalere.

La scuola ha in affidamento i minori

L’accoglimento della domanda di iscrizione, con la conseguente ammissione dell’allievo alla scuola, determina l’instaurazione di un vincolo negoziale, dal quale sorge a carico dell’istituto l’obbligazione di vigilare sulla sicurezza e l’incolumità dell’allievo nel tempo in cui questi fruisce della prestazione scolastica in tutte le sue espressioni, anche al fine di evitare che l’allievo procuri danno a sé stesso; e che – quanto al precettore dipendente dell’istituto scolastico – tra insegnante e allievo si instaura, per contatto sociale, un rapporto giuridico, nell’ambito del quale l’insegnante assume, nel quadro del complessivo obbligo di istruire ed educare, anche uno specifico obbligo di protezione e vigilanza, onde evitare che l’allievo si procuri da solo un danno alla persona. Tribunale Potenza, con Sent., 08-05-2018.

Il personale ha l’obbligo di attivarsi con specifiche prestazioni

“In tema di danni subiti dall’alunno, la natura contrattuale della responsabilità ascrivibile all’istituto scolastico ed al singolo insegnante, che deriva, rispettivamente, dall’iscrizione scolastica e dal contatto sociale qualificato, implica l’assunzione dei cd. doveri di protezione, enucleati dagli artt. 1175 e 1375 c.c., i quali devono essere individuati e commisurati all’interesse del creditore del rapporto obbligatorio ….“). È, dunque, in questi casi onere del creditore porre particolare attenzione nello specificare i profili di inadempimento da cui ritiene sia derivato un danno. Peraltro, talvolta, come nelle ipotesi di responsabilità di medici o per danni agli alunni, l’obbligo di attivarsi con specifiche prestazioni sorge in relazione a concrete situazioni di fatto non predeterminabili in astratto”. Tribunale di Trieste con Sent., 13-06-2018.

Differenza tra pronto soccorso e primo soccorso

Non tutti gli infortuni sono gravi, non tutti gli infortuni comportano la necessità e l’esigenza di adottare determinate pratiche ed interventi. Occorre, pertanto, in base alla gravità dell’accaduto, discernere il concetto di pronto soccorso da primo soccorso.

In ciò ci soccorre l’INAIL con il suo vademecum che richiameremo anche su altri punti.

Il pronto soccorso è un insieme di attività complesse che hanno come obiettivo la “diagnosi e la terapia” della modificazione peggiorativa dello stato di salute al fine di un ripristino, per quanto possibile, dello stato antecedente cui dovranno seguire, nel tempo, ulteriori attività. L’attuazione di tali procedure spetta unicamente al personale sanitario.

Il primo soccorso , invece, è rappresentato da semplici manovre orientate a mantenere in vita l’infortunato e a prevenire le complicazioni, senza l’utilizzo di farmaci e/o di strumentazioni.

Soccorrere non vuol dire effettuare prestazioni terapeutiche particolari o compiere determinate manovre, ma anche solo attivare il 118 e non abbandonare la vittima fino all’arrivo del personale qualificato.

Come comportarsi quando accade l’infortunio?

Anche qui ci soccorre l’INAIL con il suo vademecum

Che cosa bisogna fare?

In caso di infortunio bisognerà determinare chi:

• coordina gli interventi;

• telefona al 118

• sgombra il passaggio ai soccorsi;

• accompagna l’infortunato

Che cosa bisogna avere?

Nel piano si dovrà organizzare e determinare:

• contenuto della cassetta di pronto soccorso;

• arredo dell’eventuale locale adibito ad ambulatorio;

• disponibilità di una linea telefonica sempre libera per le chiamate di emergenza;

• dispositivi di allarme;

• automobile in caso di emergenza.

Ricordiamo che il piano è definito dal datore di lavoro e dal responsabile del servizio di prevenzione e protezione, in collaborazione con il medico competente (se previsto). Il piano va condiviso con gli addetti al Primo Soccorso e con i Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza. Il piano va portato a conoscenza dei preposti e dei lavoratori mediante affissione di cartelli o riunioni.

Norme generali di comportamento

Affrontando una situazione di emergenza o urgenza sanitaria il soccorritore deve, innanzitutto, osservare alcune regole fondamentali:

• ricercare la collaborazione in caso di necessità;

• evitare di diventare una seconda vittima, adottando tutte le misure prevenzionali utili;

• spostare la persona da luogo dell’incidente solo in caso di pericolo imminente;

• accertarsi dell’entità del danno e delle sue cause;

• posizionare più opportunamente la vittima;

• tranquillizzare la vittima, se cosciente, e mantenere la calma.

Cause di rischi connessi agli infortuni e ai malori nei bambini e misure da adottare

Il soccorritore dovrà fare attenzione a due rischi particolari specifici, rischi connessi alla natura stessa dell’intervento sulla persona. Tra questi si segnalano quelli afferenti al rischio biologico

Nel rischio biologico il soccorritore può essere esposto al rischio infettivo sia in forma diretta sia in forma indiretta tramite aria, mani ed indumenti, materiali di soccorso contaminati, liquidi organici, effetti personali della vittima. Per tale motivo le precauzioni sono di vario tipo, in particolare: • protezioni personali specifiche, come vaccinazioni

• Protezione generale di tipo operativo come previsione di profilassi preventiva per il personale e di indumenti a protezione del soccorritore, misure di protezione della vittima, operazioni di disinfezione e sterilizzazione, eliminazione dei rifiuti contaminati, disinfezione periodica dei luoghi di soccorso.

L’addetto al primo soccorso

Così l’INAIL:

Nell’ambito degli obblighi previsti dall’articolo 18 del D.Lgs. n. 81/08 e s.m.i. il datore di lavoro, in adempimento alle disposizioni degli articoli 43 e 45, designa (preventivamente) i lavoratori incaricati al Primo Soccorso.Il loro numero è variabile, poiché nell’individuazione del numero di addetti il datore di lavoro tiene conto della dimensione dell’azienda, del numero di lavoratori e dell’organizzazione dell’azienda o della unità produttiva. L’addetto o gli addetti sono scelti dal datore di lavoro e non possono rifiutare

la designazione se non per giustificato motivo (ad esempio la paura del sangue …). I criteri di scelta di queste figure nell’ambito della scuola, oltre quelli generalmente applicati, dovrebbero in primis tener conto della “disposizione d’animo” e dell’attitudine personale alla “prossimità” verso le persone. La norma che attua le disposizioni dell’art. 45 del D.Lgs. 81/08 è il DM 388/03 che si occupa nello specifico di dare disposizioni circa il servizio di primo soccorso e l’addetto al primo soccorso in azienda. Una volta scelto, il lavoratore è tenuto a frequentare il corso per addetto al primo soccorso che prevede istruzione teorica e pratica, al termine della quale, superato un test di verifica, potrà ricevere l’attestato ed esercitare il ruolo.

Adozione di protocolli da parte della scuola

La maggior parte delle scuole si sono dotate, correttamente, di protocolli comportamentali, che evidenziano come il personale scolastico, dovrà comportarsi, appunto, in caso di infortunio verificatosi ad un proprio studente.

Dopo aver prestato il primo soccorso ed avvisata con immediatezza la famiglia o chi ha in affidamento il minore, e la dirigenza scolastica, andranno effettuati alcuni adempimenti “burocratici”.

Scrivere una relazione sull’infortunio assumendo tutte le notizie più significative in relazione all’accaduto e riportando eventuali testimoni dell’accaduto. Si suggerisce di effettuarla non oltre le 24 ore dall’accaduto. La relazione dovrà contenere le generalità dell’infortunato, classe, sezione, plesso; – dinamica dell’incidente, luogo, data, ora; – presenza dell’insegnante e nominativi di altre persone presenti, le quali saranno invitate, dall’ufficio di segreteria, a rilasciare dichiarazione sull’accaduto; – eventuali soccorsi prestati e conseguenze riportate. Tale relazione andrà fatta anche per gli infortuni di minore gravità. Poi toccherà alla scuola, non appena avrà tutta la documentazione, procedere con la compilazione del registro degli infortuni e contestualmente a ciò si provvederà ad effettuare anche la denuncia dell’infortunio – all’INAIL ed alle autorità competenti.

Spetta alla scuola dimostrare di aver esercitato la sorveglianza sugli allievi

E’ infatti indifferente che colui che agisce per ottenere il risarcimento del danno subito dall’allievo durante il tempo in cui era affidato alla scuola invochi la responsabilità contrattuale di questa per negligente adempimento dell’obbligo di sorveglianza o la responsabilità extracontrattuale per omissione delle cautele necessarie – avuto riguardo sia all’età degli allievi e quindi al loro grado di maturazione, sia alle circostanze di tempo e luogo – secondo l’ordinaria diligenza, onde salvaguardare la loro incolumità mentre spetta all’amministrazione scolastica dimostrare di aver esercitato la sorveglianza sugli allievi con diligenza idonea ad impedire il fatto dannoso (cfr. Cass. n. 3081/2015; Cass. n. 3680/2011; Cass. n. 24997/2008).

Si segnala per comodità il link dal quale si può scaricare il vademecum predisposto dall’INAIL

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