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Cristallizzazione del diritto alla pensione: cosa comporta?

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Cosa si intende quando si parla di cristallizzazione del diritto alla pensione?

In materia previdenziale quando si parla di cristallizzazione del diritto alla pensione, si intende quel particolare istituto che tutela i lavoratori che scelgono di restare in servizio anche nel momento in cui si sono maturati i requisiti di accesso ad alcune misure pensionistiche.

L’istituto scende in campo nel momento in cui un lavoratore matura i requisiti per la pensione con una misura che viene cessata negli anni successivi. In virtù di questa possibilità, il lavoratore non perde il diritto all’uscita nonostante la fine del funzionamento di una misura pensionistica. In altri termini, una volta maturato il diritto alla pensione, questo diritto viene congelato e non si perde, questo il principio cardine della cristallizzazione.

Cristallizzazione del diritto alla pensione, quando viene previsto?

Una volta maturato il diritto ad una prestazione pensionistica, tale diritto è cristallizzato a nome del lavoratore che lo ha centrato.

Non si tratta di un istituto di poco conto perché soprattutto in un momento in cui il sistema previdenziale è oggetto di approfondita discussione tra governo e parti sociali, per una riforma che potrebbe portare molte novità e molte nuove misure per i lavoratori, la cristallizzazione del diritto può essere molto importante.

Viene subito da fare un esempio utilizzando quota 100, anche se questo principio può essere esteso a molte altre misure oggi vigenti ma non strutturali. Quando parliamo di misure strutturali ci riferiamo a quelle misure previdenziali che fanno parte integrante del sistema pensionistico italiano.

Per esempio, la pensione di vecchiaia ordinaria o la pensione anticipata sono misure strutturali perché non hanno una scadenza. In pratica, possono cambiare i requisiti, magari per via del collegamento alle aspettative di vita, ma si tratta di misure fisse nel nostro sistema.

Esistono però misure sperimentali, come opzione donna per esempio, che dal 2004 (fu la legge Maroni a istituirla) va avanti di proroga in proroga e probabilmente funzionerà anche nel 2021 proprio grazie a una ennesima proroga.

Stesso discorso per l’Ape sociale, che al pari di opzione donna scade il 31 dicembre 2020. E altra misura a scadenza, e probabilmente destinata a morire è la quota 100, che scade però il 31 dicembre 2021. Su quota 100 possiamo fare un esempio lampante del funzionamento di questa cristallizzazione del diritto alla pensione.

Con la quota 100 si va in pensione con minimo 62 anni di età e con minimo 38 anni di contribuzione versata. Nel momento in cui il lavoratore centra il requisito alla pensione con la quota 100,  ha la facoltà di lasciare il lavoro.

Ma si tratta di una facoltà, perché il lavoratore può benissimo scegliere di continuare a lavorare, magari per ampliare il proprio montante contributivo. E lo può fare tranquillamente, perché il suo diritto a uscire con la quota 100 non si perde se il doppio requisito di età e contribuzione viene centrato entro la data prestabilita in cui quota 100 è vigente.

Pertanto, per quanti completano almeno 62 anni di età e almeno 38 anni di contributi, la quota 100 è sfruttabile anche dopo il 2021, anche dopo la cessazione della misura dal 1° gennaio 2022 (assai probabile).

Il diritto cristallizzato e cosa occorre sapere

Ricapitolando, fin quando  una misura previdenziale è in funzione, il soggetto che ne matura i requisiti, mantiene intatto il diritto a lasciare il lavoro  anche se la misura cessa di esistere.

Il diritto quindi può dirsi maturato e centrato  così come la facoltà di lasciare il lavoro con quel diritto resta  inalterato anche per gli anni successivi a quello di cessazione del funzionamento di una determinata misura. Alla stregua di quota 100 possiamo citare come detto in premessa, opzione donna.

A prescindere o meno dalla proroga nella legge di Bilancio 2020, per le lavoratrici che hanno completato i 58 anni di età se dipendenti e 59 anni di età se autonome, e contestualmente i 35 anni di contributi, cioè entrambi i requisiti utili al regime sperimentale donna, entro i 31 dicembre 2019, possono sfruttare la misura anche negli anni futuri.

Questo proprio in virtù di quanto detto fino ad ora per il principio della cristallizzazione del diritto. Il diritto alla cristallizzazione non viene inficiato nemmeno dalle finestre mobili che sono ormai una costante in molte misure previdenziali vigenti. Infatti la decorrenza della prestazione, cioè le finestre, scattano a partire dal momento del raggiungimento dei requisiti (si ricorda che nel comparto scuola le finestra di uscita non operano, visto che è prevista una sola finestra di uscita l’anno il 1 settembre) in base all’articolo 59 comma 9 della legge n. 449/1997.

Pertanto, che siano i 3 o 6 mesi di attesa previsti per la quota 100, o i 12 mesi per la lavoratrice dipendente e per opzione donna, la cristallizzazione del diritto resta intatta dal momento in cui si maturano i requisiti.

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