Concorsi e quiz selettivi: sono legittimi, possono essere complessi e richiedere capacità mnemonica. Sentenza

WhatsApp
Telegram

Il TAR del Lazio con la sentenza del 17/08/2020 n° 09220/2020 interveniva sul ricorso con il quale veniva chiesto l’annullamento degli atti di nomina della commissione di esperti per la redazione dei quesiti per la prova preselettiva del concorso per esami e titoli per il reclutamento di dirigenti scolastici di cui al decreto del Direttore Generale del Miur del 13.7.2011, nonché dei successivi atti indicati in ricorso e relativi allo svolgimento della prova preselettiva per il reclutamento di dirigenti scolastici. Per il tribunale amministrativo con un provvedimento articolato da cui si estrapolano le parti ritenute di maggiore interesse, il ricorso non poteva trovare accoglimento.

Legittime le prove preliminari

Per il TAR “la previsione, a scopi di semplificazione ed accelerazione dell’iter concorsuale, della necessità di sottoporre i candidati ad una prova preliminare preordinata ad accertare il possesso da parte loro di requisiti culturali di base non appare irragionevole; essa, infatti, consente di ridurre il numero dei partecipanti alle prove scritte –con conseguente riduzione della complessità e dei tempi della procedura- attraverso un meccanismo semplice e tale da garantire la parità di trattamento degli interessati (cfr. Tar Lazio, Roma, sez., n.603/2011; Cons. Stato, sez. IV, n. 2797/2004 cit.)”.

Se le prove preselettive non violano la par condicio sono legittime

Non è fondato a detta dei giudici il motivo di ricorso, come proposto dai difensori dei ricorrenti, relativo alla pretesa farraginosità della procedura e all’esiguità del tempo a disposizione dei candidati per rispondere alle domande (in questo senso si vedano tra le altre Cons. Stato n. 1057/2015 e 77/2019, nonché Tar Lazio 8141/2012, alle quali si rinvia quale precedenti conformi). Le modalità di espletamento delle prove preselettive, osservano i giudici, che si concretizzavano nella risposta mediante barramento della casella corrispondente previa ricerca sul cosiddetto “librone”, sono in parte infondate e in parte inammissibili per genericità, e in ogni caso, essendo relative al merito della discrezionalità tecnica dell’Amministrazione, non sono sindacabili nel giudizio amministrativo, una volta appurato che non hanno comportato alcuna violazione del principio della par condicio tra i concorrenti.

100 minuti per 100 domande, il tempo è ragionevole

Il TAR conferma i suoi pregressi orientamenti affermando che le giurisprudenza amministrativa si è già espressa sul punto affermando che “quanto al tempo, ritenuto estremamente esiguo, di 100 minuti assegnato per rispondere a 100 domande, va rilevato che, come osservato in altre analoghe circostanze dalla sezione, l’esiguità del tempo a disposizione fa sì che “il candidato, il quale disponga di un lasso di tempo a volte molto limitato, proceda in via logica a rispondere prioritariamente a quiz sui quali si sente particolarmente sicuro, riservando alla parte finale della sua applicazione intellettuale la soluzione di quiz che ritiene più problematici” (TAR Lazio sezione III bis, 10 marzo 2010, n. 3652 cita TAR Campania, Napoli, sezione VIII, 14 gennaio 2010, n. 87).

Se i quesiti sono particolarmente complessi è una discrezionale scelta della PA

“Riguardo al motivo con cui si lamenta che l’amministrazione avrebbe dovuto astenersi dal formulare quesiti particolarmente complessi va rammentato che la scelta degli argomenti e il grado di difficoltà dei quesiti rientrano nell’ambito della scelta di merito o, quantomeno, in un ambito di discrezionalità tecnica molto ampia che, in quanto tale, risulta essere insindacabile dal giudice amministrativo salvo profili di manifesta illogicità ed irragionevolezza (T.A.R. Napoli Campania sez. IV, 28 ottobre 2011, n. 5051; T.A.R. Roma Lazio sez. III, 18 giugno 2008, n.5986). Al tempo stesso, rimangono nella discrezionalità della commissione le scelte sulle modalità con cui procedere allo svolgimento del concorso, che qualora non illogiche e qualora non si traducano in elementi di discriminazione illegittima tra concorrenti devono ritenersi prive di vizi. Le succitate circostanze (compresa quella relativa alla necessità di annerire le risposte corrette e non di barrarle), infatti, non hanno alterato la par condicio fra i partecipanti alla prova preselettiva, atteso che il materiale fornito agli interessati (“librone”) e le modalità di svolgimento di tale prova (annerimento delle risposte corrette) sono state le medesime per tutti i concorrenti (ex multis: Cons. di Stato, Sez. VI, 4 febbraio 2015, n. 1057 e Sez. II, 13 luglio 2016, n. 1743/2016; parere 644/2017), tanto più che l’abitudine a sfogliare libri anche voluminosi e a esercitare la memoria costituiscono attitudine che ben può essere valutata al fine della selezione di dirigenti scolastici”.

La pubblicazione della batteria dei quiz e la capacità mnemonica dei candidati

“Quanto al rilievo secondo cui lo svolgimento della prova secondo i tempi e le modalità previste (in particolare, la batteria dei 6.000 quesiti veniva pubblicata in data 1 settembre e ad appena 7 giorni dallo svolgimento della prova ne venivano annullati circa 1.000, ritenuti erronei) avrebbe privilegiato le capacità mnemoniche dei candidati piuttosto che selezionare quelli dotati di un minimo livello culturale, va rilevato che, come affermato con riferimento alla preselezione informatica del concorso a posti di Notaio, ha il solo scopo di accertare il possesso di un livello di preparazione minimo, che renda utile la partecipazione al concorso. I suoi contenuti risultano coerenti con la sua natura di prova e, quindi, con la funzione selettiva, cui essa adempie. Pertanto, non appare irragionevole che il legislatore abbia attribuito valore rilevante in tale fase alle attitudini mnemoniche dei candidati (T.A.R. Roma Lazio sez. I, 4 giugno 2008, n.5484; T.A.R. Roma Lazio sez. I, 16 aprile 2007, n.3275)”.

Se i quiz sono errati, lo sono per tutti

“Va ancora evidenziato sul punto che la giurisprudenza amministrativa (T.A.R. Campobasso Molise, 24 febbraio 2010, n. 135; T.A.R. Napoli Campania sez. VIII, 14 gennaio 2010, n.87) ha costantemente ritenuto che, a fronte anche dell’errata formulazione di taluni quiz in una procedura concorsuale, tutti i candidati, non solo i ricorrenti, si sarebbero trovati dinanzi alla medesima evenienza di dover risolvere i quesiti erroneamente formulati con conseguente sostanziale persistenza delle condizioni di par condicio, sia pure nella comune difficoltà ingenerata dall’inconveniente occorso. Più in generale, poi, nelle procedure selettive col sistema delle risposte plurime a quiz, è regola di comune esperienza che il candidato, il quale ha a disposizione un lasso di tempo a volte molto limitato, proceda naturalmente a rispondere in via prioritaria ai quiz sui quali si senta particolarmente sicuro e lasci per ultima la soluzione di quei quiz per cui nutra dei dubbi (T.A.R. Napoli Campania sez. VIII 14 gennaio 2010 n. 87). Il previo studio del manuale dei quiz sarebbe dovuto servire ai candidati, se non proprio a familiarizzarsi con il lessico e le espressioni adoperati nella formulazione, almeno ad averne una prima lettura, al fine di comprendere acronimi, sigle o altri dati testuali non comuni, di talché il tempo a disposizione per l’effettuazione della prova sarebbe potuto esser sufficiente, o no, non tanto come dato assoluto, bensì a seconda dello svolgimento di esercitazioni più o meno attente e munite di quel grado di diligenza esigibile da chi aspira ad esser dirigente scolastico. In tal caso, non è fondato il dedurre, per dimostrare (più che l’insufficienza ontologica del tempo a disposizione) l’assenza di pari condizioni tra i candidati, che, a seconda del sorteggio, a taluni di essi furono assegnati anche quiz errati o non perspicui, giacché questo è il portato del sorteggio individuale (a ciascun candidato, il proprio gruppo di quiz, diverso da quello degli altri candidati), ossia uno dei capisaldi del procedimento concorsuale in questione che, se reputato illogico e foriero di tali ingiustizie pretese manifeste, sarebbe dovuto esser impugnato come tale e per tempo”.

WhatsApp
Telegram

TFA sostegno IX ciclo. Segui un metodo vincente. Non perderti la lezione in sincrono a cura della Dott.ssa Evelina Chiocca sul Pei