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Didattica a distanza: sì se docente è in quarantena fiduciaria, no se è in malattia. Tutto sul contratto, testo definitivo

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Ipotesi di Contratto Collettivo Nazionale Integrativo concernente le modalità e i criteri sulla base dei quali erogare le prestazioni lavorative e gli adempimenti connessi resi dal personale docente del comparto “Istruzione e ricerca”, nella modalità a distanza, fino al perdurare dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020, dovuto al diffondersi del virus COVID-19.

Premessa: breve storia della DAD (didattica a distanza)

Eravamo nel mese di Marzo  corrente anno, nel pieno dell’Epidemia; non era ancora una Pandemia, dato che aveva colpito soltanto la Cina e pochi altri paesi. Noi i primi ad affrontarla nel continente vecchio. Il 17 marzo è la data nella quale vengono predisposte dal Ministero dell’Istruzione le “Prime indicazioni operative per la DAD.

La prima volta della DAD da un punto di vista normativo: Decreto Legge n. 22/2020 poi convertito con Legge n. 41

I docenti assicurano le prestazioni didattiche tramite DAD

L’articolo 2, comma 3, del decreto legge 22 aprile 2020, n. 22, convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2020, n. 41, prevede che:

“In corrispondenza della sospensione delle attività didattiche in presenza a seguito dell’emergenza epidemiologica, il personale docente assicura comunque le prestazioni didattiche nelle modalità a distanza, utilizzando strumenti informatici o tecnologici a disposizione, potendo anche disporre per l’acquisto di servizi di connettività delle risorse di cui alla Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente. Le prestazioni lavorative e gli adempimenti connessi dei dirigenti scolastici nonché del personale scolastico, come determinati dal quadro contrattuale e normativo vigente, possono svolgersi nelle modalità del lavoro agile (o smart working) anche attraverso apparecchiature informatiche e collegamenti telefonici e telematici, per contenere ogni diffusione del contagio”.

Accordo contrattuale integrativo con i sindacati sui criteri di erogazione della DAD

L’articolo 2, comma 3-ter, del decreto legge 22 aprile 2020, n. 22:

“Fino al perdurare dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020, dovuto al diffondersi del virus COVID-19, le modalità e i criteri sulla base dei quali erogare le prestazioni lavorative e gli adempimenti connessi resi dal personale docente del comparto “Istruzione e ricerca”, nella modalità a distanza, sono regolati mediante un apposito accordo contrattuale collettivo integrativo stipulato con le associazioni sindacali rappresentative sul piano nazionale per il comparto “Istruzione e ricerca”

Smart working per il personale scolastico solo in caso di sospensione delle attività didattiche in presenza

L’articolo 32, comma 4 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104:

Al fine di consentire l’avvio e lo svolgimento dell’anno scolastico 2020/2021 e per le finalità di cui all’articolo 231-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e del presente articolo, per l’anno scolastico 2020/2021 al personale scolastico e al personale coinvolto nei servizi erogati dalle istituzioni scolastiche in convenzione o tramite accordi, non si applicano le modalità di lavoro agile di cui all’articolo 263 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 tranne nei casi di sospensione delle attività didattiche in presenza a seguito dell’emergenza epidemiologica”.

Organico COVID-19

L’articolo 231-bis, comma 1, lettera b) del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77,:

“Attivare ulteriori incarichi temporanei di personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA) a tempo determinato dalla data di inizio delle lezioni o dalla presa di servizio fino al termine delle lezioni, non disponibili per le assegnazioni e le utilizzazioni di durata temporanea. In caso di sospensione delle attività didattiche in presenza a seguito dell’emergenza epidemiologica, il personale di cui al periodo precedente assicura le prestazioni con le modalità del lavoro agile (eliminata la possibilità di licenziare il personale senza indennizzo in caso di sospensione della didattica)

PSDDI (piano scolastico per la didattica digitale integrata)

Il decreto del Ministro dell’istruzione 26 giugno 2020, n.39 ha previsto l’adozione del Piano scolastico per la Didattica Digitale integrata nel Piano Triennale per l’Offerta Formativa (PTOF)  di ogni istituzione scolastica.

Linee guida sulla Didattica digitale integrata

Il decreto del Ministro dell’Istruzione n. 89/2020 ha introdotto le Linee Guida per la Didattica Digitale Integrata, fornendo indicazioni per la progettazione del Piano scolastico per la didattica digitale integrata (DDI) da adottare, nelle scuole secondarie di II grado, in modalità complementare alla didattica in presenza nonché, da parte di tutte le istituzioni scolastiche di qualsiasi grado, qualora si rendesse necessario sospendere nuovamente le attività didattiche in presenza a causa delle condizioni epidemiologiche contingenti.

Attività sincrone e asincrone

Ogni istituzione scolastica del Sistema nazionale di istruzione e formazione definisce le modalità di realizzazione della didattica digitale integrata, in un equilibrato bilanciamento tra attività sincrone e asincrone.

  • Le attività sincrone comportano l’interazione in tempo reale tra gli insegnanti e il gruppo di studenti (es. videolezioni in diretta; lo svolgimento di elaborati digitali, la risposta a test con il monitoraggio in tempo reale da parte dell’insegnante)
  • Le attività asincrone, sono caratterizzate dall’assenza di interazione in tempo reale tra gli insegnanti e il gruppo di studenti (es. l’approfondimento individuale o di gruppo con l’ausilio di materiale didattico digitale fornito o indicato dall’insegnante; la visione di videolezioni, documentari o altro materiale video predisposto o indicato dall’insegnante; esercitazioni, produzione di relazioni in forma scritta/multimediale)

Contratto Collettivo Nazionale Integrativo: Criteri di erogazione DAD

Casi in cui si può ricorrere alla DDI – Si potrà fare lezione a distanza anche se in insolamento o quarantena fiduciaria. NON IN MALATTIA.

Fino al perdurare dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri, dovuto al diffondersi del virus COVID-19, l’attività didattica sarà effettuata a distanza attraverso la modalità di didattica digitale integrata (di seguito DDI), al fine di garantire la continuità del diritto all’istruzione, quale strumento complementare alla didattica in presenza nelle istituzioni scolastiche di secondo grado ovvero, nella generalità delle istituzioni scolastiche qualora l’andamento epidemiologico dovesse configurare nuove situazioni emergenziali a livello nazionale o locale, con sospensione della modalità ordinaria della didattica in presenza, fermo restando il rispetto di quanto disposto dalle Linee Guida per la Didattica
digitale integrata, adottate con decreto del Ministro dell’istruzione 7 agosto 2020, n. 89, in merito alla particolare casistica degli alunni con disabilità e con riguardo agli alunni con bisogni educativi speciali

La DDI si svolge nel rispetto:

  • della libertà di insegnamento
  • delle competenze degli Organi collegiali
  • dell’autonomia progettuale e organizzativa delle istituzioni scolastiche.

La DDI sarà svolta anche dal docente in quarantena fiduciaria o in isolamento fiduciario, ma non in malattia certificata, esclusivamente per le proprie classi, ove poste anch’esse in quarantena fiduciaria.

nel caso in cui le classi svolgono attività in presenza e il docente è in quarantena o isolamento fiduciario ma non in malattia, il docente svolge la DDI se sarà possibile garantire la vigilanza.

Ministero – Differenza tra quarantena e isolamento

[La circolare del Ministero della Salute del 12 ottobre chiarisce la differenza tra i termini quarantena e isolamento:

  • Quarantena: si riferisce alla restrizione dei movimenti di persone sane per la durata del periodo di incubazione, ma che potrebbero essere state esposte ad un agente infettivo o ad una malattia contagiosa. In questo caso, l’obiettivo è quello di monitorare l’eventuale comparsa di sintomi e identificare tempestivamente nuovi casi.
  • Isolamento: per i casi di documentata infezione da Sars-CoV-2 per riferirsi alla separazione delle persone infette dal resto della comunità per la durata del periodo di contagiosità, in ambiente e condizioni tali da prevenire la trasmissione del contagio. Ma ci sono poi ulteriori differenziazioni a seconda che i soggetti destinatari del provvedimenti siano sintomatici, asintomatici o contatti di positivi.]

DDI – Rispetto monte ore per i docenti – DS predispone piano settimanale delle attività educative/didattiche

  • Qualora intervengano sospensioni dell’attività didattica in presenza, a causa dell’emergenza sanitaria in atto e si faccia ricorso alla DDI, il personale docente sarà tenuto al rispetto dell’orario di servizio; assicurerà le prestazioni didattiche nelle modalità a distanza, utilizzando gli strumenti informatici o tecnologici a disposizione.
  • Fermo restando l’orario di servizio settimanale dei docenti stabilito dal CCNL, il Dirigente scolastico, sulla base dei criteri individuati dal Collegio docenti nel PSDDI, predispone il piano di lavoro settimanale delle attività educative e didattiche, finalizzato al raggiungimento degli obiettivi di apprendimento programmati in relazione alla specifica necessità di realizzarli attraverso la DDI, avendo cura di assicurare adeguato spazio settimanale a tutte le discipline.

Quote orarie minime settimanali da garantire in modalità sincrona

Le quote orarie sono indicate nelle Linee Guida emanate dal Ministero lo scorso agosto,

I livelli essenziali minimi da garantire come quote orarie settimanali di lezione in modalità sincrona per i gruppi classe, con riferimento ai gradi di istruzione, sono:

  • Scuola dell’infanzia: secondo quanto previsto dalla progettazione dei LEAD (legami educativi a distanza) nell’ambito dell’autonomia dell istituzioni scolastiche
  • Scuola del primo ciclo: almeno quindici ore settimanali di didattica in modalità sincrona con l’intero gruppo classe (dieci ore per le classi prime della scuola primaria);
  • Scuola secondaria di secondo grado: almeno venti ore settimanali di didattica in modalità sincrona con l’intero gruppo classe;
  • CPIA: per i percorsi di primo livello, primo periodo didattico, almeno nove ore alla settimana di didattica in modalità sincrona con l’intero gruppo di apprendimento; per i percorsi di primo livello, secondo periodo didattico, assicurare almeno dodici ore alla settimana di didattica in modalità sincrona con l’intero gruppo di apprendimento; per i percorsi di alfabetizzazione e apprendimento della lingua italiana assicurare almeno otto ore alla settimana di didattica in modalità sincrona con ogni gruppo di apprendimento; per i percorsi di secondo livello assicurare almeno quattro ore al giorno di didattica in modalità sincrona con l’intero gruppo di apprendimento.

Nella strutturazione dell’orario settimanale in DDI, è possibile fare ricorso alla riduzione dell’unità oraria di lezione, alla compattazione delle discipline, nonché adottare tutte le forme di flessibilità didattica e organizzativa previste dal Regolamento dell’Autonomia scolastica.

N.B.: Il monte ore di ciascun docente viene completato con le attività asincrone concordate tra docenti e Dirigente scolastico sulla base dei criteri stabiliti dal Collegio docenti  nel PSDDI con riferimento alle Linee guida ministeriali per la DDI.

 Rilevazione delle presenze

Ai fini della rilevazione delle presenze del personale e degli allievi è utilizzato il registro elettronico.

Riservatezza e privacy ai tempi della didattica digitale

Nell’esercizio della DDI è assicurata la riservatezza delle:

  • informazioni
  • dei dati personali
  • dell’identità personale.

I docenti dovranno attenersi alle adeguate istruzioni che l’istituzione scolastica dovrà fornire al personale autorizzato al trattamento dei dati attraverso la piattaforma e in particolare a quelle concernenti l’utilizzo e la custodia:

  • delle credenziali di accesso
  • il divieto di condivisione delle stesse
  • il divieto di far accedere alla piattaforma persone non autorizzate
  • la protezione da malware e attacchi informatici, nonché i comportamenti da adottare durante la DDI e le conseguenze in caso di violazione di tali istruzioni.

Analoghe indicazioni dovranno essere fornite agli studenti e ai genitori intestatari delle utenze, con riferimento all’uso corretto del proprio account, al fine di evitare l’utilizzo improprio e la diffusione illecita dei dati personali trattati di docenti e altri studenti.

Formazione prioritaria sull’uso della piattaforma adottata per la DDI

Le istituzioni scolastiche attivano la necessaria formazione al personale docente sulla DDI, con prioritario riferimento all’uso della piattaforma adottata.

Nell’ambito della formazione obbligatoria in materia di sicurezza e salute dei lavoratori, è assicurato uno specifico modulo concernente l’uso degli strumenti tecnologici necessari allo svolgimento della DDI.

Diritti sindacali – Garantita la partecipazione alle assemblee sindacali

Ai docenti in DDI sono garantiti i diritti sindacali, compresa la partecipazione alle assemblee sindacali durante l’orario di lavoro come richiamato dall’articolo 8 del CCNL/2007, che si potranno tenere con le stessa procedure con cui si svolgono le attività didattiche a distanza.

Scarica il testo integrale e definitivo

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