Nuovo DPCM e didattica a distanza: si vuole ridurre l’attività in presenza o gli alunni che utilizzano i trasporti?

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Inviato da Alessandro Artini Presidente ANP Toscana – “(…) Previa comunicazione al ministero dell’istruzione da parte delle autorità regionali, locali o sanitarie delle situazioni critiche e di particolare rischio riferite agli specifici contesti territoriali, le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado adottano forme flessibili (…) ai sensi degli articoli 4 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, incrementando il ricorso alla didattica digitale integrata, per una quota pari almeno al 75 per cento delle attività, modulando ulteriormente la gestione degli orari di ingresso e di uscita degli alunni, anche attraverso l’eventuale utilizzo di turni pomeridiani e disponendo che l’ingresso non avvenga in ogni caso prima delle 9,00”.

Questo è il testo del DPCM del 24 ottobre 2020, per ciò che attiene le scuole superiori. Ho ritenuto opportuno citare integralmente le frasi contenute nell’art. 1 (Misure urgenti di contenimento del contagio sull’intero territorio nazionale) comma 9s, per esaminarle con maggiore attenzione.

Come si vede, l’attuazione dei cambiamenti previsti deve avvenire “previa comunicazione” delle situazioni critiche al ministero. In altri termini, a queste ultime si dovrebbero improntare i cambiamenti, in vista del superamento o dell’attenuazione delle criticità stesse.

Per esempio, in un territorio dove si ha un sovraffollamento dei mezzi di trasporto, ovviamente, gli scaglionamenti all’entrata degli alunni sono fondamentali, sempre che i servizi di trasporto siano anch’essi organizzati di conseguenza. Occorre evitare, infatti, che i ragazzi giungano troppo presto nei dintorni della scuola, altrimenti si produrrebbero degli assembramenti.

In certi casi, può valere anche il vincolo di entrata “non prima delle 9,00”. Non sempre, però. Esso potrà avere una efficacia maggiore in una grande città piuttosto che in un paese di montagna, dove l’uso dei mezzi pubblici è ridotto. Magari, in quel paese, il flusso avviene in uscita, quando la mattina molte persone vanno a lavorare nelle città limitrofe, più che in entrata, quando non molti alunni giungono a scuola dai paesi vicini…

In sostanza, sensatamente, le criticità dovrebbero guidare l’attuazione dei cambiamenti scolastici.

Però c’è urgenza. Ed essa confligge con una disamina ponderata delle criticità. Ma l’urgenza non sarebbe stata tale, oppure sarebbe stata meno… urgente, se solamente ci si fosse preparati per tempo.

L’urgenza, infatti, se non preventivata, produce effetti inadeguati. E allora, cosa c’entrano i riferimenti agli “articoli 4 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275”. Beh, quel DPR ha una particolare importanza perché segna l’avvio dell’autonomia scolastica, definendo le regole della stessa. I due articoli in questione definiscono il contesto di due autonomie funzionali, quella didattica e quella organizzativa, che sono realizzate dalle scuole grazie ad apposite delibere degli organi collegiali. Ma l’urgenza confligge con i tempi delle eventuali nuove delibere. Quando c’è un’emergenza sanitaria, alcuni cambiamenti sono necessari e vanno realizzati. Punto.

Vi è una terza questione, quella di porre in essere, “almeno al 75 per cento delle attività”, la didattica digitale integrata, cioè quella on line. Ne deriva che solamente il restante 25 per cento di attività può essere svolto in presenza fisica. Forse meno del 25%, perché la didattica on line deve essere “almeno” per il 75%, ma potrebbe essere di più.

A questo punto, sorge una domanda riguardo al senso del DPCM, in particolare a cosa si voglia ridurre. In altri termini, si vuole diminuire la quantità di attività oppure il numero degli alunni, che tutti i giorni usano i mezzi di trasporto senza possibilità di mantenere le distanze di sicurezza?

Com’è noto, il problema del contagio riguarda solo parzialmente le scuole, perché in esse vi è un sostanziale rispetto delle regole sanitarie. Tutto ciò, tuttavia, non vale all’esterno, in particolare nei pubblici trasporti, dove vi sono picchi di sovraffollamento. La finalità, quindi, è quella di ridurre l’affluenza nei treni, nei bus, ecc. Tuttavia, se così stanno le cose, possiamo osservare che non sempre una riduzione delle attività, cioè dell’orario, si accompagni a una diminuzione del pendolarismo.

Si dà il caso, infatti, che un metodo diffuso, scelto cioè da molte scuole nei mesi estivi, per affrontare l’incapienza delle aule, dal punto di vista della sicurezza sanitaria, sia stato quello di dividere le classi. I presidi, infatti, hanno scelto di lasciare metà classe in presenza fisica e l’altra metà presso le abitazioni, collegata on line. Ovviamente, il sistema prevede che le due metà si alternino periodicamente. In questo modo, con metà classe in aula, si è potuta rispettare la distanza di sicurezza. Si è avuto, inoltre, un altro importante effetto: quello di ridurre gli spostamenti degli studenti da casa a scuola. Solamente la metà del totale degli alunni, infatti, viene ogni giorno a scuola. Una conseguenza importante! Essa però non ha nulla a che fare con la durata delle attività di cui parla la norma, perché ogni giorno, vuoi in presenza fisica, vuoi a distanza, si ha la stessa quantità di lezioni che si avrebbe senza la divisione delle classi.

Dunque, tra numero degli alunni e durata delle attività scolastiche, non c’è un nesso di proporzionalità diretta. Di conseguenza, se si voleva ridurre il numero degli spostamenti degli alunni, meglio sarebbe stato dichiarare apertamente quale fosse l’obiettivo da raggiungere.

Se queste critiche hanno una loro ragionevolezza, ciò significa che al Ministero non si lavora accuratamente. Da questo punto di vista, non tutte le colpe possono essere imputate alla ministra Azzolina.

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