Concorso infanzia e primaria: chi può presentare domanda commissario d’esame entro il 7 gennaio. No esonero dal servizio, compenso circa 500 euro

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Il decreto direttoriale 498 del 28 aprile 2020 ha bandito la procedura concorsuale ordinaria per il reclutamento di docenti, per posti comuni e di sostegno, destinati a insegnare nella scuola dell’infanzia e primaria.

Con nota 39979 del 14 dicembre 2020 il Ministero ha dato il via alla costituzione delle commissioni di valutazione del concorso ordinario infanzia e primaria. Le istanze di partecipazione potranno essere presentate in via telematica su “Istanze on Line (POLIS)”, a partire da martedì 15 dicembre 2020 e fino a giovedì 7 gennaio 2021.

Requisiti, modalità e tempistiche per la partecipazione dei candidati

Dove si svolgeranno le prove

L’allegato 2 al decreto direttoriale elenca le regioni che ospiteranno le prove, suddivise tra primaria, posto comune e sostegno, e scuola dell’infanzia, posto comune e sostegno.
Alcune regioni non saranno sede d’esame e quindi i candidati di quelle regioni dovranno sostenere le prove ed essere giudicati dalle commissioni delle regioni capofila.

Composizione delle commissioni

I requisiti per la formazione delle Commissioni giudicatrici per il concorso ordinario per l’infanzia e la primaria sono contenute nel D.M. 329 del 9 aprile 2019 richiamato, ovviamente, dal decreto direttoriale.

L’art. 2 del D.M. stabilisce che le commissioni saranno presiedute da un professore universitario o
da un dirigente tecnico o da un dirigente scolastico e saranno composte, di base, da due docenti. Sono previste anche le figure del segretario e del membro aggregato per la verifica della conoscenza della lingua inglese.

Il D.M. 330 del 9 aprile 2019 all’art. 3 prevede che possa essere inoltrata la domanda solo nella regione di servizio o, per il personale al riposo, nella regione di residenza.

Lo stesso decreto all’art. 2, qualora il numero dei concorrenti sia superiore alle 500 unità, la commissione è integrata, per ogni gruppo di 500 o frazione di 500, con altri 3 componenti, oltre ai relativi membri aggregati e ai supplenti, individuati secondo le modalità di cui al comma 2 e in applicazione dell’art. 404, commi 11 e 12, del Testo unico.

I presidenti e i componenti delle commissioni giudicatrici, inclusi i membri aggregati e i supplenti, sono individuati dal dirigente preposto all’USR competente.

Le tempistiche per la presentazione delle domande, che saranno inviate telematicamente, saranno stabilite dalla Direzione generale per il personale scolastico del MIUR.

Requisiti dei presidenti

I requisiti dei presidenti sono richiamati dall’art. 3 del D.M. 329/2019 e sono particolareggiati a seconda della tipologia di posto, comune o sostegno. Per i presidenti vengono richieste competenze specifiche relativamente alla tipologia di posto messo a concorso.
– Per i concorsi a posto comune, a seconda del titolo dell’aspirante presidente, è richiesto:
a. per i professori universitari, svolgere o aver svolto attività di insegnamento nei corsi di laurea in Scienze della formazione primaria;
b. per i dirigenti tecnici, appartenere allo specifico settore ovvero svolgere o aver svolto attività di insegnamento nei corsi di laurea in Scienze della formazione primaria;
c. per i dirigenti scolastici, aver diretto o dirigere istituti comprensivi o circoli didattici ovvero provenire dai relativi ruoli.

– Per i concorsi a posto di sostegno è richiesto:
a. per i professori universitari, appartenere al settore scientifico-disciplinare M-PED/03 ovvero aver espletato attività di insegnamento nell’ambito dei percorsi preposti all’acquisizione del titolo di specializzazione per le attività di sostegno;
b. per i dirigenti tecnici, aver maturato documentate esperienze nell’ambito del sostegno o svolgere o aver svolto attività di insegnamento nell’ambito dei percorsi preposti all’acquisizione del titolo di specializzazione per le attività di sostegno.
Titolo di preferenza: l’aver svolto attività di sostegno agli alunni con disabilita’ essendo in possesso dei titoli di specializzazione;
c. per i dirigenti scolastici, aver diretto o dirigere istituti comprensivi o circoli didattici ovvero provenire dai relativi ruoli.
Titolo di preferenza: l’aver svolto attività di sostegno agli alunni con disabilita’ essendo in possesso dei titoli di specializzazione.

Requisiti dei commissari

L’art. 4 del D.M. 329/2019 definisce i requisiti dei commissari particolareggiati, anche in questo caso, a seconda della tipologia di posto a concorso.

E’ presente un requisito comune: avere documentati titoli o esperienze relativamente all’utilizzo delle tecnologie dell’informazione.

I commi 2 e 3 articolano i requisiti:
– per posto comune conferma in ruolo con almeno 5 anni di anzianità nel ruolo, nella scuola rispettivamente dell’infanzia o primaria, a seconda della distinta procedura cui si riferisce il concorso ed essere stati immessi in ruolo attraverso concorso pubblico per titoli ed esami.
In caso di immissione attraverso le graduatorie di cui all’art. 401 del testo unico (le ex graduatorie permanenti), essere risultati idonei allo specifico concorso ordinario o aver conseguito l’abilitazione all’insegnamento attraverso il corso di laurea in Scienze della formazione primaria.
– per posto di sostegno conferma in ruolo e in possesso del titolo di specializzazione sul sostegno agli alunni con disabilità nonché aver prestato servizio per almeno cinque anni nel ruolo su posto di sostegno nella scuola dell’infanzia o primaria a seconda della distinta procedura cui si riferisce il concorso.

I due commi non esplicitano se nell’anzianità possa o meno essere considerato il preruolo. Tuttavia all’articolo 5, relativo alla nomina dei componenti aggregati, viene fatta diretta menzione del preruolo e quindi si può ipotizzare che per i commissari non possa essere considerato tale periodo.

Titoli o esperienze di insegnamento della lingua inglese costituiscono titolo prioritario.

Costituiscono, invece, criterio di precedenza il possesso di almeno uno dei seguenti requisiti:
a. dottorato di ricerca; diploma di specializzazione; diploma di perfezionamento equiparato per legge o per statuto e ricompreso nell’allegato 4 nel decreto del direttore generale per il personale della scuola 31 marzo 2005; attività di ricerca scientifica sulla base di assegni ai sensi dell’art. 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, ovvero dell’art. 1, comma 14, della legge 4 novembre 2005, n. 230, ovvero dell’art. 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240; abilitazione scientifica nazionale a professore di prima o seconda fascia, in settori disciplinari coerenti con la tipologia di insegnamento;
b. aver svolto attività di docente supervisore o tutor organizzatore o tutor coordinatore presso i corsi di laurea in Scienze della formazione primaria o aver ricoperto incarichi di docenza presso i predetti corsi;
c. diploma di specializzazione sul sostegno agli alunni con disabilità;
d. diploma di perfezionamento post diploma o post laurea, master universitario di primo o secondo livello con esame finale, nell’ambito dei bisogni educativi speciali;
e. diploma di perfezionamento post diploma o post laurea, master universitario di primo o secondo livello con esame finale, nell’ambito delle tecnologie dell’informazione e comunicazione;
f. diploma di laurea, laurea specialistica o laurea magistrale costituente titolo di accesso alle classi di concorso A-24 e A-25 per la lingua inglese;
g. laurea triennale nelle classi di laurea L-11 e L-12, purché il piano di studi abbia ricompreso 24 crediti nei settori scientifico disciplinari L-LIN 01 ovvero L-LIN 02 e 36 crediti nei settori scientifico disciplinari L-LIN 11 ovvero L-LIN 12;
h. diploma di laurea, laurea specialistica o laurea magistrale o diploma ISEF costituente titolo di accesso alle classi di concorso A-48 e A-49 per scienze motorie;
i. diploma di laurea, laurea specialistica o laurea magistrale; diploma accademico di secondo livello o diploma di conservatorio costituente titolo di accesso alle classi di concorso A-29, A-30, A-55 e A-56.

I componenti aggregati

L’art. 5 del D.M. 329/2019 prevede la nomina di componenti aggregati per l’accertamento della lingua inglese devono essere docenti confermati in ruolo con almeno cinque anni di servizio, ivi compreso il preruolo, nella classe di concorso A-24 o A-25 per l’insegnamento della lingua inglese.
In caso di indisponibilità possono essere nominati i candidati senza i requisiti di ruolo e servizio, purché in possesso della relativa abilitazione. E’ possibile nominare personale proveniente dal settore universitario.

Condizioni personali ostative all’incarico di presidente e componente delle commissioni

L’articolo 6 fissa le condizioni ostative per gli aspiranti membri della commissione (presidente, commissari e membri aggregati). In particolare gli stessi non devono:

a. avere riportato condanne penali o avere in corso procedimenti penali per i quali sia stata formalmente iniziata l’azione penale;
b. avere in corso procedimenti disciplinari ai sensi delle norme disciplinari dei rispettivi ordinamenti;
c. essere incorsi nelle sanzioni disciplinari previste nei rispettivi ordinamenti;
d. essere stati collocati a riposo da più di tre anni dalla data di pubblicazione del bando e, se in quiescenza, aver superato il settantesimo anno d’età alla medesima data.

L’articolo aggiunge ulteriori prescrizioni per i componenti della commissione:

a. a partire da un anno antecedente alla data di indizione del concorso, non possono essere componenti dell’organo di direzione politica dell’amministrazione, ricoprire cariche politiche e essere rappresentanti sindacali, anche presso le rappresentanze sindacali unitarie, o essere designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali, né esserlo stati
nell’anno antecedente alla data di indizione del concorso;
b. non debbono essere parenti o affini entro il quarto grado con un candidato, né esserne coniugi;
c. non debbono svolgere, o aver svolto nell’anno antecedente alla data di indizione del concorso, attività o corsi di preparazione ai concorsi per il reclutamento dei docenti;
d. non debbono essere stati destituiti o licenziati dall’impiego per motivi disciplinari, per ragioni di salute o per decadenza dall’impiego comunque determinata.

Il comma 3, infine, completa la casistica: al fine di assicurare la regolarità, l’imparzialità e il buon andamento dei lavori delle commissioni giudicatrici, in aggiunta a quanto già previsto i presidenti e i componenti non devono trovarsi in altre condizioni che, per ragioni oggettive, rendano comunque incompatibile o inopportuna la loro partecipazione a una procedura concorsuale.

Il segretario

Il segretario dovrà essere individuato tra il personale amministrativo appartenente alla seconda area o superiore, ovvero alle corrispondenti aree del comparto istruzione e ricerca, secondo le corrispondenze previste dalla tabella n. 9, relativa al comparto scuola, allegata al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 26 giugno 2015.

Vincolo di genere

L’art. 2 comma 6 del D.M. 329/2019, prevede anche un vincolo di genere per la formazione delle commissioni: al suo interno deve essere garantita la presenza di entrambi i sessi, salvi i casi di motivata impossibilità.

No esonero dal servizio

L’impegno non comporta esonero dal servizio

Compensi

L’art. 7 comma 7 del D.D. 510, indica che i compensi saranno quelli previsti dalla normativa vigente: si può quindi ipotizzare che siano confermati i compensi del concorso 2018 che variavano dai 400 ai 500 €.

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