Personale ATA: le ferie dello scorso anno scolastico non possono essere azzerate d’ufficio

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Le ferie, come stabilisce l’art. 13 del CCNL, costituiscono un diritto irrinunciabile e devono essere fruite durante l’anno scolastico, compatibilmente con le esigenze di servizio e tenuto conto delle richieste di ogni singolo dipendente.

Devono essere richieste al Dirigente Scolastico, secondo le modalità e i termini stabiliti dalla contrattazione d’istituto.

Periodo maturato ogni anno scolastico (dal 1° Settembre al 30 Agosto):

  • Personale con un’anzianità di servizio inferiore ai tre anni: 30 giorni lavorativi;
  • Dopo i tre anni di servizio, comunque prestati: 32 giorni lavorativi;
  • Il periodo di ferie maturato è in proporzione dei dodicesimi di servizio prestato, le frazioni superiori ai 15 giorni sono considerate come mese intero;

Importante ricordare che le assenze per malattia non riducono il periodo di ferie.

È possibile fruire almeno 15 giorni consecutivi nel periodo tra il 1° Luglio e il 31 Agosto. La rimanente durata può essere fruita nel corso dell’anno scolastico, compatibilmente con le esigenze di servizio.

Le ferie non godute per malattia, esigenze di servizio o motivi personali possono essere fruite entro il mese di aprile dell’A.S. successivo.

Un nostro lettore ci chiede se è legittimo azzerare d’ufficio le ferie residue dell’anno scolastico precedente:

Sono un collaboratore scolastico di ruolo e oggi mi hanno comunicato ( l’ho chiesto io ) che le ferie a.s.2019/2020 sono state azzerate .  È successo in tt le scuole italiane ? Come dovrei comportarmi ? Grazie 

di Giovanni Calandrino – le ferie dell’anno scolastico precedente non possono essere azzerate d’ufficio, in questo caso si configurerebbe una procedura illegittima da parte della scuola. Durante il periodo emergenziale è stato chiarito che le ferie non possono essere disposte d’ufficio ma devono essere richieste dal dipendente, pertanto non possono essere imposte unilateralmente.

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Pubblicato in ATA

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