Assenze alunni con disabilità durante la Didattica a distanza: occorre una riflessione

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Il periodo di lockdown dello scorso anno ha avuto purtroppo un suo seguito anche in questo inizio anno scolastico 2020/2021, sebbene con tempi e modalità differenti, in un Italia contraddistinta da colori diversi che ne indicassero la gravità o meno.

Indubbiamente docenti e allievi non sono stati colti impreparati in quanto l’esperienza pregressa ha dato una mano a non perdere di vista il proprio cammino e se si è ripresa la Didattica digitale integrata, ovviamente a malincuore, l’attenzione particolare va agli alunni con disabilità e ai loro genitori.

Gli alunni con handicap come tutti i loro compagni avvertono ancor più la mancanza di quel contatto diretto, fisico, emozionale con la classe e i loro docenti.

Gli alunni disabili durante la DID

Ogni scuola è impegnata nel processo di inclusione dei propri alunni disabili, supportata dalle circolari che il Ministero dell’Istruzione ha diffuso a difesa e tutela dei diritti dei disabili, anche se poi concretizzarle e adattarle ai molteplici casi di disabili presenti nella classe diventa ardua impresa.

La  nota del Ministero dell’Istruzione del 5 novembre 2020 nel ribadire quanto sia importante la frequenza in presenza per gli alunni con disabilità, ha precisato come questa presenza debba essere effettiva e non formale poiché in molte istituzioni scolastiche si è verificata la loro presenza in classe con i soli docenti di sostegno, ed è uno dei motivi per i quali la circolare richiama quanto segue:

“…. I dirigenti scolastici, unitamente ai docenti delle classi interessate e ai docenti di sostegno, in raccordo con le famiglie, favoriranno la frequenza dell’alunno con disabilità, in coerenza col PEI, nell’ambito del coinvolgimento anche, ove possibile, di un gruppo di allievi della classe di riferimento, che potrà variare nella composizione o rimanere immutato, in modo che sia costantemente assicurata quella relazione interpersonale fondamentale per lo sviluppo di un’inclusione effettiva e proficua, nell’interesse degli studenti e delle studentesse”.

Al di là di quanto esplicitato dai diversi DPCM e circolari che si sono susseguiti in questo lungo periodo emergenziale, è evidente che a guidare le sorti degli alunni con disabilità, siano tutti i docenti e sebbene in alcuni casi appaiano essi stessi disorientati, non bisogna dimenticare che la DID, soprattutto per gli alunni disabili più gravi, l’accettazione di questo nuovo metodo di far didattica, possa apparire come un percorso distaccato e ostico, da qui nasce la loro scarsa demotivazione a prendere parte alle lezioni da remoto.

Limite assenze alunni

Seguire le attività didattiche da remoto è trasferire l’ambiente in presenza a quello virtuale ed ha lo stesso valore giuridico, motivo per il quale gli alunni avranno gli stessi diritti e doveri e le loro assenze alle video lezioni sincrone saranno annotate sul Registro Elettronico e dovranno essere giustificate alla stessa stregua delle lezioni in presenza e con le stesse modalità. Infatti le assenze saranno riportate anche se riferite alle singole ore a distanza e queste rientreranno nel monte ore annuale di assenze ai fini della validità dell’anno scolastico al pari degli ingressi in ritardo o delle uscite anticipate nei giorni di didattica in presenza.

Ricordiamo che per la scuola secondaria di primo e secondo grado è necessario frequentare almeno tre quarti del monte ore personalizzato, affinché l’anno scolastico possa essere valutato:

Per la scuola secondaria di primo grado il riferimento normativo è il decreto legislativo 62/2017 (articolo 5/1): Ai fini della validità dell’anno scolastico, per la valutazione finale delle alunne e degli alunni è richiesta la frequenza di almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato

Per la scuola secondaria di secondo grado il riferimento normativo è il DPR 122/09 (articolo 14/7): …ai fini della validità dell’anno scolastico, compreso quello relativo all’ultimo anno di corso, per procedere alla valutazione finale di ciascuno studente, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell’orario annuale personalizzato.

Sia il DPR 122/09 che il D.lgs 66/2017 prevedono la possibilità che le scuole ricorrano a deroghe motivate al succitato limite (stabilite dal collegio dei docenti), fermo restando che i consigli di classe abbiano gli elementi sufficienti per la valutazione degli alunni interessati.

Deroghe possibili

L’articolo 14, comma 7, del DPR 122/2009 (Regolamento sulla valutazione) prevede che “le istituzioni scolastiche possono stabilire, per casi eccezionali, analogamente a quanto previsto per il primo ciclo, motivate e straordinarie deroghe al suddetto limite [dei tre quarti di presenza del monte ore annuale]. Tale deroga è prevista per assenze documentate e continuative, a condizione, comunque, che tali assenze non pregiudichino, a giudizio del consiglio di classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati”.

La Circolare Ministeriale, n.20/2011 chiarisce che sarà il Collegio dei docenti a definire i criteri generali per la deroga al limite minimo di presenza. Tale deroga, è prevista per casi speciali, quali:

  • Motivi di salute documentati con apposita certificazione medica
  • Assenze per ricovero ospedaliero o in casa di cura (superiore ai giorni tre), documentato con certificato di ricovero e di dimissione e successivo periodo di convalescenza prescritto all’atto della dimissione e convalidato da un medico del SSN.
  • Assenze continuative di 5 o più giorni motivate da patologie che impediscano la frequenza scolastica, certificate da un medico del SSN.
  • Assenze ricorrenti, giustificate di volta in volta con certificato medico, per grave malattia documentata.
  • Motivi personale e/o di famiglia
  • Rientro nel paese di origine per motivi legali.
  • Adesione a confessioni religiose per le quali esistono specifiche intese che considerano il sabato come giorno di riposo (cfr. Legge 516/1988 che percepisce l’intesa con la Chiesa Cristiana Avventista del Settimo Giorno; Legge n. 101/1989 sulla regolazione dei rapporti tra lo Stato e l’Unione delle Comunità Ebraiche Italiane, sulla base dell’intesa stipulata il 27 febbraio 1987).
  • Donazioni di sangue.
  • Partecipazione a concorsi e selezioni per l’avviamento al lavoro.
  • Assenze per assistenza genitori infermi.
  • Partecipazione a gare sportive a livello nazionale o internazionale.

Assenze alunni con disabilità

Anche gli alunni con handicap dovranno rispettare la frequenza dei tre quarti del monte ore personalizzato, a meno che le loro assenze non rientrino in una delle cause stabilite dal collegio dei docenti, tra i quali vi possono essere (come ci sono nella maggior parte delle delibere dei Collegi delle varie scuole, se non in tutte) “gravi motivi di salute adeguatamente documentati” e “terapie e/o cure programmate”. È evidente che i docenti terranno conto delle difficoltà degli allievi, e piuttosto che insistere sull’assenza fine a sé stessa, cercheranno di motivare l’alunno disabile a frequentare anche se si è in DID, creando quell’ambiente favorevole al processo di inclusione e integrazione.

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