TFA sostegno V ciclo, cosa possono fare gli “idonei”

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Si avviano alla conclusione le selezioni per il V ciclo del TFA sostegno. La procedura è relativa all’anno accademico 2019/20 e ha subìto dei gravissimi ritardi causa emergenza sanitaria. Come ogni anno le selezioni hanno prodotto una lunga lista di docenti “idonei”. 

Secondo quanto previsto dal DM 92 dell’8 febbraio 2019, recante disposizioni concernenti le procedure di specializzazione sul sostegno di cui al decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249 e successive modificazioni i docenti idonei hanno due alternative.

Candidati idonei ma non in posizione utile: chi sono

I candidati idonei ma non collocati in posizione utile sono quei candidati che superano il test d’accesso (preselettiva, prova scritta  e orale) ma non rientrano nei posti disponibili banditi dall’Università di partecipazione.

Candidati idonei ma non in posizione utile: quali prospettiva

Il DM dell’8 febbraio 2019, relativamente ai candidati idonei, detta due disposizioni di cui una applicabile nell’immediato e un’altra al prossimo corso di specializzazione:

  1. soluzione immediata: richiesta di essere ammesso al percorso presso un altro Ateneo (a determinate condizioni);
  2. soluzione prossimi corsi: ammissione in soprannumero ai percorsi.

1.  Corso presso altro Ateneo

L’articolo 4, comma 5, del succitato decreto così prevede:

Nel caso in cui la graduatoria dei candidati ammessi risulti composta da un numero di candidati inferiore al numero di posti messi a bando, si può procedere ad integrarla con soggetti, collocati in posizione non utile nelle graduatorie di merito di altri atenei, che ne facciano specifica richiesta, a loro volta graduati e ammessi dagli atenei sino ad esaurimento dei posti disponibili. A tal fine, preso atto che la valutazione dei titoli di cui all’articolo 6, comma 8 del DM Sostegno è demandata alle autonome scelte delle sedi, gli atenei provvedono a rivalutare i titoli dei soggetti di cui al presente comma in conformità ai propri bandi.

Le graduatorie di accesso ai percorsi degli Atenei, dunque, possono essere integrate:

  • qualora risultino composte da un numero di candidati inferiore al numero di posti messi a bando;
  • da soggetti collocati in posizione non utile nelle graduatorie di altri Atenei.

I docenti interessati, per essere inseriti nelle graduatorie di un altro Ateneo (diverso cioè da quello in cui hanno svolto le prove d’accesso):

  • sebbene in pozione non utile, devono essere collocati in graduatoria, quindi devono aver superato le prove d’accesso;
  • devono farne specifica richiesta;

I docenti in questione verranno graduati e ammessi dagli Atenei sino ad esaurimento dei posti disponibili.

Considerato che la valutazione dei titoli è affidata all’autonomia delle Università gli Atenei interessati procedono a rivalutare i titoli dei docenti, che hanno chiesto di essere inseriti nelle graduatorie degli ammessi, in conformità ai propri bandi.

2. Ammissione in soprannumero ai prossimi percorsi

L’articolo 4, comma 4, del DM 92/2019, prevede inoltre quanto segue:

  • Sono altresì ammessi in soprannumero ai relativi percorsi i soggetti che, in occasione dei precedenti cicli di specializzazione:

a. abbiano sospeso il percorso ovvero, pur in posizione utile, non si siano iscritti al percorso;
b. siano risultati vincitori di più procedure e abbiano esercitato le relative opzioni;
c. siano risultati inseriti nelle rispettive graduatorie di merito, ma non in posizione utile.

I docenti summenzionati, che hanno superato il test d’accesso ma non si sono collocati in posizione utile, dunque, non sosterranno  il predetto test e saranno ammessi in soprannumero ai percorsi di specializzazione. Ciò vale per chi si trova adesso in tale situazione, in seguito alla partecipazione a test d’accesso precedenti, e varrà per i prossimi corsi.

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