Personale ATA: ferie, festività e lavoro agile durante vacanze di Natale

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Durante la sospensione delle attività didattiche per le vacanze natalizie, a differenza del personale docente che non è obbligato ad una presenza a scuola ovviamente nel caso in cui non sia stata programmata nessuna attività, il personale ATA deve rimanere comunque in servizio previa richiesta e successiva autorizzazione delle ferie da parte del DS.

Le ferie, come stabilisce l’art. 13 del CCNL/2007, costituiscono un diritto irrinunciabile e devono essere fruite durante l’anno scolastico, compatibilmente con le esigenze di servizio e tenuto conto delle richieste di ogni singolo dipendente.

Devono essere richieste al Dirigente Scolastico, secondo le modalità e i termini stabiliti dalla contrattazione d’istituto.

Periodo maturato ogni anno scolastico (dal 1° Settembre al 30 Agosto):

  • Personale con un’anzianità di servizio inferiore ai tre anni: 30 giorni lavorativi;
  • Dopo i tre anni di servizio, comunque prestati: 32 giorni lavorativi;
  • Il periodo di ferie maturato è in proporzione dei dodicesimi di servizio prestato, le frazioni superiori ai 15 giorni sono considerate come mese intero;

Importante ricordare che le assenze per malattia non riducono il periodo di ferie.

È possibile fruire almeno 15 giorni consecutivi nel periodo tra il 1° Luglio e il 31 Agosto. La rimanente durata può essere fruita nel corso dell’anno scolastico, compatibilmente con le esigenze di servizio.

Le ferie non godute per malattia, esigenze di servizio o motivi personali possono essere fruite entro il mese di aprile dell’A.S. successivo.

Interruzione delle ferie per motivi di servizio:

Le ferie possono essere interrotte per esigenze di servizio. ATTENZIONE in questo caso il dipendente ha diritto:

  • al rimborso delle spese documentate per il rientro in sede e per il ritorno al luogo di svolgimento delle ferie;
  • all’indennità di missione per la durata dei due viaggi;
  • al rimborso delle spese sostenute per il periodo di ferie non godute.

Interruzione delle ferie per motivi di salute:

La malattia o il ricovero in ospedale per una durata superiore ai 3 giorni, interrompe il periodo di ferie. Ovviamente bisogna dare comunicazione tempestiva alla segreteria scolastica.

Personale Part-time:

Le tipologie del part-time possono essere:

  1. Orizzontale: prevede la riduzione delle ore di servizio giornaliere, senza diminuire i giorni di servizio settimanali;
  2. Verticale: riduzione di un certo numero di giorni, proporzionato alle giornate annuali lavorative.

Nel caso di part-time orizzontale: non è previsto la riduzione del periodo di ferie.

Mentre nel secondo caso: la riduzione delle ferie tiene conto dei giorni non-lavorati.

Festività Soppresse:

Nell’arco dell’anno scolastico le festività soppresse (art. 14 CCNL/2007) in tutto sono quattro. Se ne maturano una ogni tre mesi di servizio.

ATTENZIONE non sono cumulabili ne possono essere monetizzate, quindi bisogna fruirle esclusivamente durante l’anno scolastico in corso.

Permessi Brevi:

I permessi brevi che si richiedono per motivi personali non possono superare la durata delle 36 ore durante l’anno scolastico.

Come prevede l’art. 16 del CCNL/2007 si applicano in base alle esigenze di servizio e la durata non può superare la metà dell’orario giornaliero individuale.

Il dipendente deve recuperare le ore di permesso entro i due mesi lavorativi dalla data di fruizione.

Ferie del Personale a Tempo Determinato:

L’art. 19 del CCNL/2007 prevede che sono proporzionali alla durata del servizio prestato. L’utilizzo delle ferie nei periodi di sospensione delle lezioni nel corso dell’anno scolastico non è obbligatorio.

Si applicano le disposizioni previste per il personale a tempo indeterminato salvo alcune precisazioni, qualora la durata del rapporto di lavoro a tempo determinato sia tale da non consentire la fruizione delle ferie maturate, le stesse saranno liquidate al termine dell’anno scolastico e comunque dell’ultimo contratto stipulato nel corso dell’anno.

La monetizzazione delle ferie non godute:

L’art. 5, comma 8, del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla Legge 7 agosto 2012, n. 135, cd. “Spending Review”, prevede che “Le ferie, i riposi ed i permessi spettanti al personale, anche di qualifica dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche […] sono obbligatoriamente fruiti secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi. La presente disposizione si applica anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro per mobilità, dimissioni, risoluzione, pensionamento e raggiungimento del limite di età. Eventuali disposizioni normative e contrattuali più favorevoli cessano di avere applicazione a decorrere dall’entrata in vigore del presente decreto. La violazione della presente disposizione, oltre a comportare il recupero delle somme indebitamente erogate, è fonte di responsabilità disciplinare ed amministrativa per il dirigente responsabile”.

Successivamente è intervenuta sulla materia la Legge di Stabilità per il 2013 ove, all’art. 1 comma 54, dispone che: “Il personale docente di tutti i gradi di istruzione fruisce delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali, ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative. Durante la rimanente parte dell’anno la fruizione delle ferie è consentita per un periodo non superiore a sei giornate lavorative subordinatamente alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale senza che vengano a determinarsi oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.”

In particolare la Legge di Stabilità 2013, ai commi 55 e 56, modifica parzialmente quanto disposto dal sopracitato art.5 c. 8 della Legge 315/2012 Spending Review in riferimento alla monetizzazione delle ferie non godute.

Comma 55. All’articolo 5, comma 8, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il presente comma non si applica al personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario supplente breve e saltuario o docente con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie».

Il comma 55 disattiva, di fatto, il divieto di monetizzazione delle ferie altrimenti previsto dalla Legge 7 agosto 2012 n. 135, limitando però tale monetizzazione a circostanze ben definite fra le quali rientrano i casi riconducibili alle situazioni in cui la durata del rapporto sia così ridotta da non consentire di fruire di nessuno dei giorni citati al comma 54 dell’art. 1.

Ne consegue che successivamente all’entrata in vigore del comma 55 in questione, e quindi a decorrere dal 1° gennaio 2013, è consentita la monetizzazione delle ferie in favore del personale scolastico a tempo determinato nella misura data dai giorni di ferie spettanti, detratti quelli di sospensione delle lezioni compresi nel periodo contrattuale.

Inoltre, in base a quanto concordemente stabilito tra MEF e MIUR, si rimarca che il comma 55 fa riferimento ai “giorni […] in cui è consentito al personale […] fruire delle ferie e non a quelli in cui dette ferie siano effettivamente fruite. A nulla rileva dunque, ai fini della monetizzazione, se il dipendente abbia o meno richiesto le ferie, bensì si dovrà tenere unicamente conto della mera astratta facoltà di fruirle come illustrato sopra, fermo restando l’obbligo di fruire le ferie nella misura in cui il dipendente ne ha diritto”.

Pertanto, la monetizzazione delle ferie dal 1° gennaio 2013 è consentita dalla legislazione vigente come di seguito esposto:

Personale ATA non supplente breve e saltuario: Le ferie non sono monetizzabili salvi i casi di cui alla nota DFP n° 32937/2012;

Personale ATA supplente breve e saltuario: Le ferie sono monetizzabili qualora la fruizione sia incompatibile con la durata del rapporto di lavoro.

Lavoro agile ATA sino al 31 gennaio

Sino al perdurare dello stato di emergenza epidemiologica da Covid-19, ovvero sino al 31 gennaio 2021, ha accesso allo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità agile il personale ATA a tempo determinato e indeterminato:

  • in quarantena fiduciaria o isolamento fiduciario, se non in malattia;
  • genitori il cui figlio convivente minore di anni sedici è stato sottoposto a quarantena o isolamento obbligatorio, preventivo o fiduciario o al quale è stata sospesa la didattica in presenza;
  • in possesso di certificazione attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita (lavoratori fragili), nonché i lavoratori in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 104/1992;
  • con figli disabili che necessitino di un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale, ai sensi dell’articolo 39 del decreto-legge18/2020;
  • dichiarati in condizioni di fragilità dal medico competente, secondo le modalità e le indicazioni previste dalla Nota 11 settembre 2020, n. 1585;
  • conviventi di persone immunodepresse.

Per chi non può svolgere attività da remoto – pensiamo in particolare alla situazione dei collaboratori scolastici –  il dirigente scolastico ed il Dsga, favoriranno, su richiesta del dipendente, la massima flessibilità organizzativa consentendo di far ricorso a fruizione di ferie pregresse, ferie dell’anno scolastico, recupero ore, orario plurisettimanale, permessi.

Tutte le attività che si possono svolgere in modalità a distanza saranno favorite. Il dirigente scolastico organizza il lavoro su base giornaliera, settimanale e plurisettimanale.

Il Dirigente Scolastico determina le quote di personale necessarie ad assicurare l’apertura dei locali scolastici, la pulizia e igienizzazione locali, assistenza alunni con disabilità, funzionamento laboratori, presenza alunni convittori, aziende agrarie, ecc, seguendo i criteri di competenza in ordine alle attività, viciniorietà di domicilio, lavoratori su cui non grava la cura dei figli, utilizzo di mezzi pubblici per recarsi al lavoro, rotazione.

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