L’infortunio sul lavoro, cosa fare: in allegato modulistica per la denuncia e relazione docente

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L’infortunio sul lavoro è l’oggetto dell’assicurazione obbligatoria Inail e rappresenta l’evento al cui verificarsi scatta automaticamente la tutela assicurativa in base al principio dell’automaticità delle prestazioni sancito dall’art. 67 del t.u. 1124/65.

Ai sensi dell’art. 2 del t.u. 1124/65, l’assicurazione comprende tutti i casi di infortunio avvenuti per:

  • Causa violenta
  • In occasione di lavoro
  • Da cui sia derivata una lesione che abbia determinato:
  1. La morte
  2. Un’inabilità permanente al lavoro, assoluta o parziale
  3. un’inabilità temporanea assoluta che comporti l’astensione dal lavoro per più di tre giorni.

La causa violenta
La causa violenta è esterna alla persona del lavoratore (quindi legata all’ambiente di lavoro) e:

  • Agisce rapidamente a danno del lavoratore provocandogli la lesione
  • Agisce in modo efficiente (cioè idoneo) a provocare la lesione riscontrata

L’occasione di lavoro
Un infortunio può dirsi avvenuto in occasione di lavoro quando è stato il lavoro a Determinare il rischio di cui l’infortunio è conseguenza. Il lavoratore è quindi tutelato:

  • Sia quando si espone ai rischi propri della sua attività lavorativa
  • Sia quando, per ragioni comunque riconducibili al proprio lavoro, si espone a rischi generici non direttamente connessi alle sue mansioni.

La lesione
Si tratta di ogni alterazione fisica o psichica dell’organismo del lavoratore suscettibile di valutazione medico-legale dalla quale derivi:

  • Un’inabilità temporanea assoluta che comporti un’assenza dal lavoro superiore a tre giorni
  • Un’inabilità permanente assoluta o parziale
  • La morte
  • L’infortunio in itinere (art.12 d.lgs 38/2000).

La Direzione territoriale di Venezia terraferma dell’Inail nel “Vademecum” pregevole sull’infortunio a scuola scrive “dal 2000 è tutelato anche l’infortunio avvenuto, in orari compatibili con l’inizio e la fine dell’orario di lavoro, durante il normale percorso di andata e ritorno dal domicilio del lavoratore al luogo di lavoro e viceversa dal luogo di lavoro a quello in cui viene consumato il pasto e viceversa.
L’evento è tutelato anche se è avvenuto utilizzando un mezzo di trasporto privato.

L’infortunio in itinere nella scuola
Possono rientrare nell’assicurazione Inail gli infortuni in itinere occorsi:

  • Al personale non docente (i dipendenti “amministrativi” della scuola)
  • Agli insegnanti, se considerati soggetti assicurati.

Le prestazioni Inail: caratteristiche
Quali sono e prestazioni Inail e quale caratteristiche hanno? Lo chiarisce, ancora una volta, nel suo Vademecum, la Direzione territoriale Venezia terraferma nel suo vademecum “L’Inail e la scuola.
I criteri che regolano l’erogazione delle prestazioni Inail sono i seguenti:

  • Automaticità delle prestazioni anche in caso di mancato pagamento del premio da parte del datore di lavoro
  • Irrinunciabilità, incedibilità, impignorabilità, insequestrabilità del credito (tranne che per le spese giudiziarie inerente la il procedimento). Le prestazioni non competono in caso di simulazione di infortunio o di doloso aggravamento delle conseguenze.

La denuncia di infortunio nella scuola
Devono essere denunciati all’Inail tutti gli infortuni compresi quelli in itinere occorsi al personale non docente alle dirette dipendenze dell’istituto scolastico in quanto si tratta

  • Di lavoratori tutelati ai sensi dell’art. 4 t.u. 1124/65
  • Di lavoratori normalmente adibiti ad attività tutelate ai sensi dell’art. 1 t.u. 1224/65.

Devono essere denunciati all’Inail gli infortuni occorsi al personale docente solamente se l’insegnante infortunato è tutelato ai sensi degli artt. 1 e 4 t.u. 1124/65 (cioè se utilizza abitualmente macchine elettriche o se è abitualmente addetto ad esercitazioni tecnico pratiche, di laboratorio, ecc.). Ad ogni buon conto, alla ricezione della denuncia di infortunio occorso ad insegnante, l’Inail provvederà all’invio di apposito ‘questionario scuola’ per la verifica dei requisiti di tutela, al quale l’istituto scolastico dovrà rispondere tempestivamente
Se l’insegnate è tutelato per le attività abitualmente svolte, allora è tutelato anche nei confronti dell’infortunio in itinere denunciato all’Inail. In questo caso, oltre al questionario scuola, l’Inail invierà un questionario itinere sia all’infortunato che all’istituto scolastico.

Gli alunni
Devono essere denunciati all’Inail gli infortuni occorsi agli alunni solamente se questi svolgono le attività previste dal punto 28 dell’art. 1 t.u. 1124/65 (cioè se l’infortunio è avvenuto nel corso di esercitazioni pratiche, di educazione motoria o durante attività a queste assimilate).
Non devono mai essere denunciati gli incidenti occorsi durante la normale attività didattica o ricreativa (es. La caduta accidentale in aula o durante l’intervallo) perché imputabili ad attività non previste dall’art. 1 del t.u. 1124/65.
Per le stesse ragioni, non devono mai essere denunciati gli infortuni in itinere occorsi agli alunni.

Esempi di esclusione dalla tutela per gli studenti:

  • Infortunio in itinere (tragitto casa/scuola e scuola/casa)
  • Infortunio avvenuto durante la ricreazione
  • Infortunio avvenuto cadendo dalle scale
  • Infortunio avvenuto in aula durante le lezioni teoriche
  • Infortunio avvenuto all’ingresso o all’uscita del plesso scolastico
    • Infortunio avvenuto in gita scolastica, settimana bianca, durante visite culturali che non costituiscano prolungamento di un’esercitazione pratica.

La settimana bianca degli studenti non è prolungamento dell’ora di scienze motorie e resta esclusa dalla tutela.

La denuncia di infortunio
Gli obblighi del lavoratore e del datore di lavoro al verificarsi di un infortunio sono:

  • Il lavoratore deve dare subito notizia al proprio datore di lavoro di qualsiasi incidente, anche lieve, occorsogli: se non lo fa, perde il diritto all’indennizzo per i giorni antecedenti (art. 52 t.u. 1124/65).
  • Il datore di lavoro deve denunciare all’Inail tutti gli infortuni con prognosi superiore ai tre giorni, entro due giorni dalla data di ricevimento del certificato medico, indipendentemente da ogni sua valutazione (art. 53 t.u. 1124/65), pena una sanzione pecuniaria da un minimo di € 1.290,00 fino a un massimo di € 7.745,00 (l. 298/2006, finanziaria 2007) applicabile anche alle pubbliche amministrazioni, quindi pure alle scuole. Nel computo dei due giorni/48 ore non si contano le domeniche.

Le modalità operative
Queste le modalità operative:

  • La denuncia deve essere presentata entro 48 ore dalla ricezione del certificato medico solamente se la prognosi contenuta supera il terzo giorno successivo all’infortunio
  • Se la prognosi contenuta nel certificato medico non supera il terzo giorno successivo all’infortunio non deve essere presentata la denuncia all’Inail perché la prognosi non supera il periodo minimo indennizzabile (c.d. franchigia)
  • Qualora l’infortunio abbia causato la morte o vi sia pericolo di morte, la denuncia dovrà essere effettuata con telegramma entro 24 ore ate dall’istituto
  • La violazione degli obblighi da parte del datore di lavoro comporta l’applicazione di una sanzione amministrativa, come già accennato, sulla cui archiviazione l’Inail non esercita alcuna discrezionalità, in quanto tale potere sanzionatorio compete all’ispettorato nazionale del lavoro (INL), mentre l’Inail si limita soltanto ad azionare il relativo procedimento.

La modalità di presentazione
Le più recenti disposizioni in materia di comunicazioni fra utenti e pubblica amministrazione (D.Lgs 82/2005; d.l. 82/2005–art. 38, comma 5 convertito con L. 122/2010 e dpcm 22 luglio 2011) prevedono l’obbligatorietà delle comunicazioni telematiche dirette alla pubblica amministrazione.
Pertanto, la presentazione telematica della denuncia di infortunio è diventata obbligatoria, a partire dal mese di luglio 2013. La Direzione territoriale Venezia terraferma chiarisce molto bene come deve avvenire la comunicazione di infortunio e quali sono gli obblighi del datore di lavoro.
In caso di prognosi in franchigia, dal 12 ottobre 2017, tutti i datori di lavoro hanno l’obbligo di inviare la comunicazione telematica di infortunio a fini statistici e informativi entro 48 ore dalla ricezione del certificato medico per gli infortuni sul lavoro che comportino un’assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell’evento (circ. 42/2017).

Comunicazione e denuncia sono la stessa cosa?
La comunicazione e la denuncia di infortunio sono due atti ben distinti: l’una non sostituisce l’altra. In caso di prolungamento della prognosi originariamente in franchigia, la comunicazione va convertita in denuncia di infortunio.

La denuncia di infortunio telematica tramite il sistema informativo dell’istruzione
Il SIDI (sistema informativo dell’istruzione) è un’area riservata in cui sono disponibili le applicazioni (e relative comunicazioni) per le segreterie scolastiche e gli uffici dell’amministrazione centrale e periferica che hanno il compito di acquisire, verificare e gestire i dati che il sistema informativo raccoglie ed elabora a seguito di specifico protocollo d’intesa sottoscritto con Inail, a partire dal 02/10/2013 sono disponibili le nuove funzioni sidi per l’invio con modalità “on line”, delle denunce di infortunio ai fini assicurativi (nota iur prot. N. 2373 del 2/10/2013).

La piattaforma SIDI
La piattaforma SIDI è gestita dal MIUR e consente in cooperazione applicativa con Inail l’invio delle denunce telematiche di infortunio. Pertanto, l’eventuale malfunzionamento della piattaforma non va comunicato alla sede Inail territorialmente competente per l’infortunio che si intende denunciare, ma ai propri referenti istituzionali.

La comunicazione di infortunio telematica tramite il sistema informativo dell’istruzione
Con nota 20 novembre 2017, prot. N. 2736 il MIUR ha comunicato che accedendo all’area SIDI “gestione denunce di infortunio Inail” è possibile selezionare la tipologia di adempimento: comunicazione di infortunio/denuncia di infortunio. Selezionando comunicazione di infortunio, si può dunque procedere con l’inserimento di una nuova comunicazione scegliendo la gestione “conto stato” oppure “ordinaria”, a seconda della tipologia di lavoratore. Terminata la compilazione di tutte le sezioni è possibile procedere all’invio in cooperazione applicativa della comunicazione di infortunio.

La denuncia/comunicazione di infortunio telematica: momentanea indisponibilità del SIDI
Nel caso i cui non sia possibile inoltrare la denuncia/comunicazione di infortunio on line, il datore di lavoro è comunque tenuto all’invio della denuncia all’Inail entro 48 ore dalla ricezione del 1° certificato. In tali circostanze la denuncia può essere inviata via PEC alla sede Inail competente, tassitivamente insieme alla stampa dell’errore restituito dal portale SIDI, ostativo dell’inoltro telematico della denuncia di infortunio. L’invio a mezzo PEC è ammesso nei soli casi di indisponibilità temporanea dei sistemi informatici. Tale circostanza, tuttavia, deve essere dimostrata. Diversamente, l’istituto non può accogliere la denuncia inviata via pec
La denuncia inviata via PEC deve essere redatta esclusivamente su mod. 4 –bis r.a. (completabile anche online all’indirizzo https://www.inail.it/cs/internet/docs/ucm_089654_2443090595795.pdf?section=servizi-per-te ) scaricabile dal sito www.Inail.it e deve essere datata, timbrata e firmata dal dirigente scolastico, ovvero firmata digitalmente. Le stampe dei campi compilati sul sidi non sono equipollenti al mod. 4-bis r.a.

Il sito www.Inail.it
Nel sito internet dell’Inail è presente una banca dati relativa alle dimensioni del fenomeno infortunistico (relativa anche alla gestione per conto dello stato ed agli infortuni degli alunni delle scuole pubbliche), sono disponibili approfondimenti degli argomenti fin qui trattati e si possono reperire gli aggiornamenti relativi:

  • Agli obblighi di legge
  • All’impianto sanzionatorio
  • A tutte le prestazioni erogate da Inail.

ALLEGATO B – relazione infortunio

ALLEGATO A – mod_4_bis_9_2018_reader

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