Dirigente chiede a docente consegna registri in mancanza di relazione su colloquio con madre studente. Può farlo con una “lettera”? Sentenza

WhatsApp
Telegram

Sono sempre più diffusi i contenziosi nell’ambito scolastico che hanno per oggetto sanzioni disciplinari. Ciò soprattutto a partire dal 2009, quando con la nota “riforma Brunetta” è stato incrementato il potere sanzionatori della dirigenza scolastica. Molti di questi contenziosi derivano dalla mancata ottemperanza di ordini di servizio come nel caso in commento che interessa per alcuni concetti generali espressi che potranno essere utili .

Il fatto

Una docente proponeva ricorso tramite il proprio difensore impugnando una sanzione disciplinare che veniva inflitta per non aver rispettato l’ordine di servizio impartito dalla dirigenza scolastica. Nel caso trattato dalla Corte d’Appello Roma Sez. lavoro, Sent., 01-04-2020 la questione riguardava il non aver effettuato una relazione sull’andamento dello studente e sul colloquio che la docente aveva avuto con la madre di lui, intimandole di consegnargli sia registro di classe che quello personale.

Le esplicite richieste del dirigente scolastico possono essere disposizioni di servizio da eseguire

Le lettere con il quale il dirigente scolastico definisce delle disposizioni, “anche qualora non si volessero definire in termini di ordini di servizio certamente costituiscono esplicite richieste di adempimento effettuate dal dirigente scolastico nei confronti di un’insegnante gerarchicamente subordinata (ovviamente non sotto il profilo della libertà di insegnamento in alcun modo minata e lesa, ma senz’altro sotto il profilo organizzativo). Del resto, anche questa Corte, come già correttamente rilevato dal giudice di prime cure, non può che richiamare quella giurisprudenza di legittimità secondo cui “anche nel pubblico impiego contrattualizzato deve ritenersi, relativamente alle sanzioni disciplinari conservative (e non per le sole espulsive), che, in tutti i casi nei quali il comportamento sanzionatorio sia immediatamente percepibile dal lavoratore come illecito, perché contrario al cd. minimo etico o a norme di rilevanza penale, non sia necessario provvedere alla affissione del codice disciplinare prevista dall’art. 55 del D.Lgs. n. 150 del 2009, in quanto il dipendente pubblico, come quello del settore privato, ben può rendersi conto, anche al di là di una analitica predeterminazione dei comportamenti vietati e delle relative sanzioni da parte del codice disciplinare, della illiceità della propria condotta”, così Cass. Sentenza n. 21032 del 18/10/2016 e, da ultimo, Cass. Sentenza n. 28741 del 07/11/2019).

La mancata ottemperanza della disposizione del dirigente legittima la sanzione?

“Il non avere dato idoneo riscontro alle reiterate richieste del dirigente dell’Istituto di fornire una relazione scritta in ordine all’andamento didattico disciplinare di un alunno dell’istituto e del colloquio intercorso tra la stessa ricorrente e la madre dell’alunno non può non costituire un evidente inadempimento contrattuale da parte dell’odierna appellante, che ha espressamente disatteso ad un ordine ricevuto dal proprio superiore gerarchico. Da ultimo, va precisato, a fronte della rivendicata assenza di precedenti disciplinari, che la comminata sanzione della censura appare del tutto proporzionata all’illecito commesso. Infatti si condivide appieno quanto già precisato – senza essere oggetto, peraltro, di esplicita censura – sul punto dal giudice di primo grado secondo cui disattendere “un ordine ricevuto dal proprio dirigente, impartito nell’esercizio della propria funzione di dirigente di istituto e dei compiti assegnatigli in tale qualità dall’art. 25 del D.Lgs. n. 165 del 2001 tra cui, in particolare, sono compresi gli interventi necessari per assicurare la “qualità dei processi formativi” e “l’attuazione del diritto all’apprendimento da parte degli alunni” e che costituiva legittimo e doveroso esercizio delle sue prerogative”.

WhatsApp
Telegram

Abilitazione all’insegnamento 30 CFU. Corsi Abilitanti online attivi! Università Dante Alighieri