Legge di Bilancio: 25.000 assunzioni in più ma tra gli obiettivi futuri la riduzione del numero docenti di sostegno

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La legge di bilancio 2021, tra le disposizioni in materia di personale scolastico, pone l’accento sul problema annoso dell’eccessivo numero dei docenti di sostegno. Al 2019 risultano esserci in Italia un totale di 245.723 alunni con disabilità, per 165.970 posti di sostegno. L’obiettivo è la riduzione di quest’ultimi. Cambiano i parametri che caratterizzano l’entità della disabilità.

Nuove assunzioni in ruolo – Sostegno

  • 5.000 posti sostegno a decorrere dall’anno 2021/2022
  • 11.000 dall’anno 2022/2023
  • 9.000 dall’anno 2023/2024

Totale: 25.000 posti aggiuntivi in organico di diritto per le assunzioni su sostegno.

Stipendio annuo lordo docente di sostegno secondo grado

Lo stipendio annuo di un docente di sostegno nella scuola secondaria di secondo grado è pari a 36,154 euro, al lordo – quindi comprensivo – degli oneri riflessi, inclusa la retribuzione professionale docenti – retribuzione professionale docente RPD, la tredicesima mensilità, l’IVC, l’elemento perequativo e l’IRAP.

Carta elettronica del docente – 500 euro – confermata anche nei prossimi anni

Previsti i fondi per l’utilizzo della carta elettronica del docente, 500 euro, negli anni a seguire fino al 2023. La norma riguarda i nuovi posti per gli insegnanti di sostegno, 25.000 unità, come detto sopra. Verosimilmente tutto il personale docente di ruolo ne potrà usufruire.

Posti di sostegno e alunni H – I numeri a livello nazionale

Negli ultimi anni si è verificato un accrescimento di più di 52.000 alunni con disabilità che ha comportato, necessariamente, un altrettanto significativo incremento dei posti di insegnamento sul sostegno:

  • Alunni H: 268.847
  • Posti sostegno: 152.521

Tali dati si riferiscono all’anno scolastico 2020/21

Superare l’automatismo nell’assegnazione delle ore di sostegno

Legge 104 – Discrimine clinico – Articolo 3

  • Per gli alunni certificati con disabilità grave, ai sensi dell’art. 3 comma 3, si tende al riconoscimento massimo delle ore di sostegno settimanali – 18, 22, 25 secondo il grado di scuola -, dando luogo ad un rapporto docente/alunno di 1:1
  • Per gli alunni certificati con disabilità lieve, ai sensi dell’art. 3 comma 1, si tende al riconoscimento di una quota intermedia di ore settimanali di sostegno dando luogo ad un rapporto docente/alunno di 1:2

Chi attiva la richiesta delle ore di sostegno

La quantificazione delle ore dipende dal rapporto che intercorre tra le certificazioni cliniche dell’alunno e le progettazioni individualizzate predisposte dalle scuole. Il dirigente scolastico, in sede di riunione del Gruppo di lavoro operativo per l’inclusione, sulla base delle richieste delle famiglie e dei docenti, attiva la richiesta di ore di sostegno.

Assegnazione delle ore di sostegno in base a diversi indicatori – Superare la mera suddivisione in comma 3 e comma 1 della Legge 104

Il Decreto interministeriale MI – MEF previsto dall’articolo 7, comma 2 ter del DLgs 66/2017, introduce un dispositivo di razionalizzazione finalizzato alla più precisa definizione del monte ore di sostegno da assegnare all’alunno con disabilità, al fine del superamento dell’automatismo finora in essere secondo cui, a fronte di una disabilità grave, è richiesto il massimo delle risorse disponibili in termini di ore di sostegno e, conseguentemente, di personale specializzato.

Il citato Decreto Interministeriale, infatti, introduce una modalità innovativa di individuazione del fabbisogno che parte dalla entità delle difficoltà nello svolgimento delle attività, comprese in ciascun dominio (apprendimento, autonomia, comunicazione) e dimensione (relazionale, socializzazione, comunicazione, interazione, orientamento, autonomie) tenendo conto dei fattori ambientali implicati nel contesto di apprendimento.

Tale entità è identificabile nei seguenti indicatori:

  • Assente: 0 ore di sostegno
  • Lieve: 0-4 ore
  • Media: 5-9
  • Elevata: 10-14
  • Molto elevata: 15-18

Sulla base del livello dell’entità di difficoltà associato alla dimensione, il GLHO (presieduto dal Dirigente scolastico) propone l’attribuzione di ore di sostegno all’alunno interno di un range predefinito, appena descritto.

Perchè questo cambiamento di parametri. – L’esempio di un alunno non vedente

Per calibrare con maggiore precisione e attinenza le risorse ai fini dell’attribuzione delle ore di insegnamento specializzato. Ad oggi, un alunno  non vedente, ha una percentuale di invalidità del 100% e ne deriva, quasi automaticamente, la richiesta del massimo delle ore di sostegno, pur a fronte di capacità intellettive elevate.

Sulla base dell’innovazione introdotta l’alunno in questione potrà vedersi assegnate un maggior numero di ore di assistenza alla comunicazione ma un minor numero di ore di sostegno, in quanto le capacità cognitive sono comunque nella norma o superiori.

L’obiettivo finale sarà quello di ridurre nel tempo il numero dei docenti di sostegno

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