Il 7 gennaio ricomincia la scuola. Primo appuntamento per molti docenti gli scrutini, solo online

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Siamo al termine del primo periodo didattico, trimestre o quadrimestre; è tempo di scrutini attestanti la valutazione intermedia dei nostri studenti. Recenti disposizioni normative hanno visto rettificare la percentuale di rientro in classe in data 7 gennaio, per gli alunni delle scuole secondarie di secondo grado, dal 75% al 50. Per quanto riguarda, invece, lo svolgimento degli scrutini, se a distanza o in presenza, ci sono state delle precisazioni o mutamenti? Vediamolo insieme.

Premessa introduttiva sulla Valutazione

Dato che l’argomento è la valutazione intermedia al termine del primo periodo didattico, tracciamo una breve panoramica sul concetto di valutazione, le tipologie di essa, formativa, sommativa, le caratteristiche e funzioni fondamentali.

Valutazione – Definizione

La valutazione è un elemento pedagogico fondamentale delle programmazioni didattiche, senza cui non  si potrebbero seguire i processi dell’alunno rispetto agli obiettivi e ai fini da raggiungere durante la sua permanenza a scuola. Tra questi:

  • acquisizione e trasmissione dei contenuti disciplinari – sapere
  • capacità di trasformare in azione i contenuti acquisiti – saper fare
  • capacità di interagire e tradurre le conoscenze e abilità in comportamenti da adottare nella vita di tutti i giorni – saper essere

“La Valutazione:

  • ha per oggetto il processo formativo e i risultati di apprendimento delle alunne e degli alunni, delle studentesse e degli studenti delle istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione e formazione;
  • ha finalità formativa ed educativa e concorre al miglioramento degli apprendimenti e al successo formativo degli stessi;
  • documenta lo sviluppo dell’identità personale e promuove la autovalutazione di ciascuno in relazione alle acquisizioni di conoscenze, abilità e competenze.”. [Art. 1 del D.Lgs n. 62/2017]

Le caratteristiche imprescindibili che una corretta valutazione deve incarnare

Una corretto e proficuo percorso valutativo deve possedere le seguenti caratteristiche:

  • verificare l’acquisizione degli apprendimenti programmati;
  • adeguare le proposte didattiche e le richieste alle possibilità e ai ritmi di apprendimento individuali e del gruppo classe;
  • predisporre eventuali interventi di recupero o consolidamento, individuali o collettivi;
  • fornire agli alunni indicazioni per orientare l’impegno e sostenere l’apprendimento;
  • promuovere l’autoconsapevolezza e la conoscenza di sé, delle proprie potenzialità e difficoltà;
  • fornire ai docenti elementi di autovalutazione del proprio intervento didattico;
  • comunicare alle famiglie gli esiti formativi scolastici e condividere gli impegni relativi ai processi di maturazione personale.

Le ore impiegate per gli scrutini non rientrano tra le 40

Le attività funzionali all’insegnamento sono definite e regolate dall’art. 29 del CCNL/2007 nei seguenti termini:

“1. L’attività funzionale all’insegnamento è costituita da ogni impegno inerente alla funzione docente previsto dai diversi ordinamenti scolastici. Essa comprende tutte le attività, anche a carattere collegiale, di programmazione, progettazione, ricerca, valutazione, documentazione, aggiornamento e formazione, compresa la preparazione dei lavori degli organi collegiali, la partecipazione alle riunioni e l’attuazione delle delibere adottate dai predetti organi.

Riassumendo

Quante ore sono dedicate alla partecipazione degli organi collegiali?

Le ore complessive da dedicare alle attività di carattere collegiale sono:

  • 40 ore per la partecipazione al collegio docenti e sue articolazioni, ivi compresa l’attività di programmazione e verifica di inizio e fine anno e l’informazione alle famiglie sui risultati degli scrutini trimestrali, quadrimestrali e finali e sull’andamento delle attività educative nelle scuole materne e nelle istituzioni educative;
  • altre 40 ore per la partecipazione ai consigli di classe, di interclasse, di intersezione, esclusi quelli per gli scrutini intermedi e finali.

Si possono fare scrutini in presenza prima del 15 gennaio?

Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, in data 3 dicembre 2020 dispone la seguente direttiva:

Art. 1.
Misure urgenti di contenimento del contagio sull’intero territorio nazionale

Comma 10 lettera s):

“Le riunioni degli organi collegiali delle istituzioni scolastiche ed educative di ogni ordine e grado continuano a essere svolte solo con modalità a distanza”

Le successive disposizioni – nota n. 28290 del Ministero dell’Istruzione e l’Ordinanza del Ministero della Salute del 24-12-2020 – non hanno evidenziato alcuna modifica in merito alle modalità di svolgimento delle riunioni degli organi collegiali, tra le quali gli scrutini intermedi. Per questo motivo continua ad essere valido il medesimo DPCM che all’articolo 14 dispone:

“Le disposizioni del presente decreto si applicano dalla data del 4 dicembre 2020, in sostituzione di quelle del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 novembre 2020, e sono efficaci fino al 15 gennaio 2021”

Quindi, in attesa delle prossime disposizioni legislative, fino a metà gennaio 2021 gli scrutini dovranno realizzarsi in modalità a distanza.

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DPCM 3 dicembre 2020

L’ordinanza in Gazzetta Ufficiale del Ministero della Salute, 24-12-2020

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