Docente può essere trasferito in un plesso diverso dal dirigente, se c’è incompatibilità ambientale

WhatsApp
Telegram

Con ricorso al giudice del lavoro un docente di scuola elementare di ruolo, contestava il provvedimento con cui il dirigente della Direzione didattica lo aveva spostato dal plesso di in cui era stato assegnato ad altro plesso sostenendo che il trasferimento – motivato da incompatibilità tra maestro e genitori degli alunni – avesse carattere paradisciplinare e fosse stato adottato senza previa contestazione di addebito, con lesione della sua dignità professionale. Chiedeva, pertanto, l’annullamento del provvedimento ed il risarcimento del danno patito.

Costituitosi, il Ministero dell’Istruzione sosteneva che non di un trasferimento si era trattato, ma di una diversa assegnazione nell’ambito dello stesso circolo didattico disposta in base ai poteri propri del dirigente in forza della normativa contrattuale decentrata. Pur trattandosi di una sentenza del 2009 la si ritiene utile per comprendere quale orientamento sussista in detta materia.

Il fatto oggetto del contenzioso

La Corte d’appello di Venezia con sentenza 12.4-11.8.05, rilevava che il docente era andato in pensione e non aveva più interesse all’accertamento della legittimità del provvedimento impugnato, per cui il comportamento del dirigente scolastico doveva essere considerato ai soli fini risarcitoli. Nel merito rilevava che il provvedimento aveva ad oggetto non un trasferimento ma un’assegnazione a mansioni diverse nell’ambito del Circolo didattico cui il docente era assegnato e che tale assegnazione era giustificata dalla situazione di tensione venutasi a creare tra il docente ed i genitori degli alunni nel plesso scolastico di provenienza. Il dirigente scolastico si era pertanto correttamente valso dei poteri discrezionali in materia di organizzazione del servizio riconosciuti dalla contrattazione decentrata di istituto, adottando un provvedimento con cui aveva soddisfatto le esigenze di buon funzionamento del plesso scolastico interessato. Proponeva ricorso per cassazione il docente e la Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., (ud. 12-11-2009) 31-12-2009, n. 28282 lo riteneva non fondato.

Il TU del Pubblico impiego ha delineato un nuovo assetto della dirigenza scolastica

A detto dirigente il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, art. 25 (attuativo della L. 15 marzo 1997, n. 59, art. 21 in tema di realizzazione dell’autonomia scolastica) riserva “autonomi poteri di direzione, di coordinamento e di valorizzazione delle risorse umane” (comma 2), nonchè “l’adozione dei provvedimenti di gestione delle risorse e del personale” (comma 4). Tali norme sono da ricomprendere nel nuovo assetto della dirigenza scolastica che rende operativo il principio di autonomia delle istituzioni scolastiche, individuando un referente tendenzialmente unico per la realizzazione dei fini di gestione di tutte le funzioni amministrative e della flessibilità, diversificazione, efficienza ed efficacia del servizio scolastico (v. Cons. Stato, Sez. 2^, 27.9.00 n. 1021).

Il trasferimento di un docente in un plesso diverso per incompatibilità ambientale può essere legittimo

“Innanzitutto sostiene che il dirigente avrebbe violato l’art. 2103 c.c. in quanto non avrebbe tenuto conto che il circolo didattico non costituisce “unità produttiva”, ai sensi dell’ultimo periodo della norma in questione, e che, quindi, lo spostamento da un plesso all’altro avrebbe potuto avvenire solo “per comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive”. Al riguardo deve rilevarsi che la censura, pur corretta sul piano generale, si rivela inconferente sul piano specifico. Effettivamente il pubblico dipendente ha diritto che il trasferimento, in mancanza di specifiche discipline recate dai contratti collettivi, avvenga con le garanzie previste dall’art. 2103 c.c., comma 1, ultimo periodo, con la conseguenza che il datore di lavoro non può trasferire il dipendente da una unità produttiva ad un’altra se non per comprovale ragioni tecniche, organizzative e produttive (Cass. 19.3.09 n. 6687). Tuttavia, deve rilevarsi che le motivazioni addotte nella specie dal dirigente a giustificazione dello spostamento dell’insegnante sono state considerate dal giudice di merito come attuazione dell’esigenza di tutela del buon funzionamento del plesso scolastico e, in particolare, delle “esigenze organizzative e di servizio” che, in base all’accordo sindacale decentrato del 15.5.01 sui criteri per l’assegnazione del personale ai plessi ed alle attività della direzione didattica, il dirigente deve considerare prima di effettuare qualsiasi altro spostamento di docenti. Nella pratica, dunque, la contestazione si rivolge non contro una presunta violazione di legge, ma contro l’accertamento di merito compiuto dal giudice che, per le ragioni sopra dette, si rivela invece congruamente motivato e, quindi, incensurabile in questa sede”.

Il DS può disporre di potere organizzativi per spostare il personale di plesso

“Gli artt. 468 e 469, che sono ricompresi nel paragrafo dedicato dal D.Lgs. n. 297 alla mobilità di ufficio, regolano il trasferimento cautelare degli insegnanti per incompatibilità ambientale (“Quando ricorrano ragioni di urgenza, il trasferimento d’ufficio per accertata situazione di incompatibilità di permanenza nella scuola o nella sede può essere disposto anche durante l’anno scolastico”, art. 468, comma 1, prima parte) e sono strumento per l’adozione di provvedimenti di carattere eccezionale che prescindono dalla ordinaria gestione funzionale del servizio scolastico. La natura cautelare del procedimento da essi disciplinato (esplicitamente riconosciuta da questa Corte con la sentenza 28.7.03 n. 11589) sancisce, invece, la loro strumentalità all’esercizio dei poteri propri degli organi scolastici, da individuare non solo in quelli amministrativi di carattere gestionale, ma anche di quelli attinenti l’esercizio della funzione disciplinare in senso proprio. Nel caso di specie il dirigente scolastico non ha ritenuto di far ricorso all’adozione di provvedimenti cautelari, atteso che i tempi e le modalità dell’avvicendamento del luogo di insegnamento gli hanno consentito di far ricorso ai poteri organizzativi a lui riconosciuti dall’ordinamento. Il riferimento alla normativa in questione deve essere, pertanto, ritenuto ultroneo, atteso che la fattispecie considerata non rientra nell’ambito del suo campo di azione”.

Spostare un docente di plesso per ragioni di incompatibilità ambientale non lede la libertà d’insegnamento

Il docente in questione muoveva alla sentenza anche una terza censura di carattere essenzialmente motivazionale, sostenendo che il giudice non avrebbe considerato che l’iniziativa del dirigente si sarebbe risolta in una violazione della sua libertà di insegnamento e del suo diritto alla libera manifestazione del pensiero. Per i giudici anche questa censura deve essere rigettata, “sollecitandosi nella pratica alla Corte di legittimità un giudizio di merito circa un implicito contenuto sanzionatorio del provvedimento, mentre invece dalla ricostruzione fattane dal giudice di merito non risulta che il provvedimento contestato avesse l’obiettivo di colpire anche solo indirettamente le prerogative e le garanzie del libero insegnamento proprie dell’attività di docenza nelle scuole pubbliche”.

WhatsApp
Telegram

Abilitazione docenti 60, 30 e 36 CFU. Decreti pubblicati, come si accede? Webinar informativo Eurosofia venerdì 26 aprile