Mobilità 2021/22: più possibilità per passaggi di cattedra e di ruolo: ecco perché. Aliquote posti liberi per i trasferimenti

WhatsApp
Telegram

Il CCNI sulla mobilità, predisposto per l’anno scolastico 2019/20, avendo validità triennale, sarà valido anche per il prossimo anno scolastico 2021/22.

Come esplicitato, infatti, nell’art.1 del contratto, si sottolinea la sua validità per gli anni scolastici 2019/20 – 2020/21 – 2021/22.

Il prossimo anno sarà, quindi, l’ultimo anno del triennio di validità del CCNI e per il successivo si dovrà attivare una nuova contrattazione per predisporre un nuovo contratto sulla mobilità.

Regole valide per tutti i movimenti

Il CCNI regola tutte le tipologie di movimento che possono essere richieste dai docenti.

Gli insegnanti in possesso dei requisiti necessari possono presentare contemporaneamente più domande di mobilità.

I movimenti richiedibili possono essere di tipo territoriale o professionale come di seguito indicato

Mobilità territoriale

Rientrano nella mobilità territoriale tutti i trasferimenti sia nella provincia di titolarità (trasferimento provinciale), che in altra provincia (trasferimento interprovinciale).

Con il trasferimento il docente chiede di acquisire la titolarità in un’altra scuola per la stessa classe di concorso e per lo stesso grado di istruzione

Mobilità professionale

Rientrano nella mobilità professionale i passaggi di cattedra e i passaggi di ruolo sia nella provincia di titolarità che in altra provincia.

Con il passaggio di cattedra il docente chiede una classe di concorso diversa da quella di titolarità nello stesso grado di istruzione

Con il passaggio di ruolo si chiede un grado di istruzione diverso da quello di titolarità

Ordine dei movimenti

Le operazioni di mobilità territoriale e professionale, come prevede l’art.6 comma 2 del CCNI, si collocano in tre distinte fasi:

I fase: trasferimenti all’interno del comune

II fase: trasferimenti tra comuni della stessa provincia

III fase: mobilità territoriale interprovinciale e mobilità professionale

Per il docente che presenta contemporaneamente più domande di mobilità, la mobilità professionale prevale su quella territoriale nei soli passaggi di ruolo, mentre nei passaggi di cattedra si segue l’ordine di

priorità indicato dal docente.

Nel caso di presentazione di domande di trasferimento, di passaggio di cattedra e di passaggio di ruolo, il conseguimento del passaggio di ruolo rende inefficace la domanda di trasferimento o di passaggio di cattedra o il trasferimento o passaggio di cattedra eventualmente già disposti.

In caso di richiesta contestuale di trasferimento e passaggio di cattedra il docente deve precisare a quale dei due movimenti intende dare la preferenza; in caso di assenza di tale indicazione prevale il passaggio di cattedra. In caso di più passaggi di cattedra si segue l’ordine di priorità indicato dal docente, nel rispetto dell’ordine della graduatoria e delle precedenze.

Per la domanda di mobilità territoriale e di mobilità professionale devono essere utilizzati moduli distinti per ogni tipologia di movimento richiesto . Per ogni domanda potranno essere espresse fino a quindici preferenze indicando le scuole con preferenza analitica, oppure i comuni o distretti con preferenza sintetica sia per la mobilità provinciale che per quella interprovinciale; in questo ultimo caso è possibile esprimere anche codici sintetici di una o più province.

Sedi disponibili per i movimenti

Le disponibilità per le operazioni di mobilità territoriale a domanda e d’ufficio e per quelle di mobilità professionale, come stabilisce l’art.8 del CCNI, sono determinate, dalle effettive vacanze risultanti all’inizio dell’anno scolastico per il quale si effettuano i movimenti, determinatesi a seguito di variazioni di stato giuridico del personale (es. dimissioni, collocamento a riposo, decadenza, etc.) e sui posti vacanti e disponibili dell’organico dell’autonomia comunicati a cura dell’ufficio territorialmente competente al sistema informativo nei termini che vengono fissati dalle apposite disposizioni ministeriali.

Sono, inoltre, disponibili per le operazioni di mobilità:

a) le cattedre ed i posti, istituiti ex novo per l’organico dell’autonomia di ciascun anno scolastico e sprovvisti di personale titolare

b) le cattedre ed i posti già vacanti all’inizio dell’anno scolastico o che si dovessero rendere vacanti a qualsiasi altro titolo, la cui vacanza venga comunicata al sistema informativo entro i termini previsti per la comunicazione dei dati al sistema medesimo

c) le cattedre ed i posti non assegnati in via definitiva al personale con contratto a tempo indeterminato.

Sono altresì disponibili le cattedre ed i posti che si rendono vacanti per effetto dei movimenti in uscita, fatta salva la sistemazione del soprannumerario della provincia.

Non sono, invece, considerati disponibili le cattedre ed i posti la cui vacanza non sia stata trasmessa al sistema informativo entro il termine fissato dalle apposite disposizioni ministeriali

Aliquote previste per la mobilità

I trasferimenti provinciali rappresentano i primi movimenti ad essere disposti, con priorità per quelli all’interno del comune di titolarità (I Fase) e di seguito quelli in comuni diversi nella provincia di titolarità (II Fase).

La mobilità territoriale provinciale (I e II Fase) viene disposta sul 100% delle disponibilità.

I posti residui, rimasti cioè vacanti dopo i trasferimenti provinciali, vengono ripartiti nel seguente modo:

– 50% alle immissioni in ruolo

– 50% ai movimenti della III Fase, cioè ai trasferimenti interprovinciali e alla mobilità professionale (passaggi di cattedra e passaggi di ruolo si provinciali ch interprovinciali)

All’interno del 50% da destinare ai movimenti della III Fase, per ogni anno scolastico del triennio di validità del CCNI, viene specificata la precisa percentuale da destinare ai trasferimenti interprovinciali e alla mobilità professionale.

Quanto indicato nell’art.8 comma 6 evidenzia la volontà ministeriale di equilibrare nel corso del triennio le aliquote destinate alle diverse tipologie di movimento.

Se nel 2019/20 la percentuale maggiore è stata destinata ai trasferimenti interprovinciali (40%), questa aliquota è diminuita per il corrente anno scolastico (30%) e diminuirà ancora per il prossimo anno scolastico 2021/22, raggiungendo una percentuale equivalente a quella da destinare alla mobilità professionale (25%).

Nello specifico queste le aliquote previste nel triennio:

– a.s. 2019/20 il 40% delle disponibilità è destinato alla mobilità territoriale interprovinciale e il 10% alla mobilità professionale

– a.s. 2020/21 il 30% delle disponibilità è destinato alla mobilità territoriale interprovinciale e il 20% alla mobilità professionale

– a.s. 2021/22 il 25% delle disponibilità è destinato alla mobilità territoriale interprovinciale e il 25% alla mobilità professionale

Al fin della ripartizione dei posti vacanti disponibili rimasti tali dopo i trasferimenti provinciali, l’eventuale posto dispari viene assegnato ad anni alterni a favore delle assunzioni in ruolo oppure alle operazioni di mobilità. Nel 2019/20 è stato assegnato per le operazioni di mobilità, come indicato nell’art.5 comma 1, “[…] Per l’a.s. 2019/20 il posto dispari o unico è destinato alla mobilità professionale e territoriale […]”

Calcolo contingenti per 2021/22

Il calcolo dei posti disponibili per i movimenti della III Fase, distinguendo i trasferimenti interprovinciali e la mobilità professionale, viene fatto secondo la tabella allegata al contratto nell’art.8, con il chiarimento che per l’anno scolastico 2021/22 il posto dispari è destinato alla mobilità.

Si riporta di seguito la tabella dove si evidenzia quanto segue:

– con un residuo di 1 posto, questo è destinato alla mobilità della III Fase e precisamente ai trasferimenti interprovinciali

– con un residuo di 2 posti, 1 posto è destinato alle immissioni in ruolo e 1 posto alla mobilità della III Fase, sempre ai trasferimenti interprovinciali

– per avere la disponibilità di almeno 1 posto per la mobilità professionale è necessario, quindi, che dopo i trasferimenti provinciali rimangano vacanti almeno 3 posti, dei quali 1 è destinato alle immissioni in ruolo e 2 alla mobilità della III Fase, precisamente 1 posto per i trasferimenti interprovinciali e 1 posto per la mobilità professionale

Ulteriori chiarimenti

Riteniamo importante sottolineare quanto prevede il contratto nel caso di disponibilità di posti dovuta ai movimenti in uscita e al loro possibile utilizzo.

Come chiarisce l’art.8 comma 9, i posti e le cattedre che si dovessero rendere disponibili per effetto dei trasferimenti interprovinciali e dei passaggi di cattedra in uscita e dei passaggi di ruolo vanno ad incrementare le disponibilità per la mobilità in ingresso nel limite delle percentuali stabilite per ogni tipologia di movimento. Nel caso in cui terminate le operazioni di mobilità territoriale interprovinciale l’aliquota dei posti destinati non venga esaurita i posti residui sono destinati alla mobilità professionale, fatta salva la salvaguardia del personale in esubero sulla provincia.

Qualora all’esito delle operazioni relative alla mobilità professionale, nei limiti del contingente residuino ulteriori posti disponibili, gli stessi verranno destinati a mobilità territoriale interprovinciale, fermo restando il rispetto del contingente destinato alla mobilità territoriale e professionale.

Solo nel caso di classi di concorso risultanti in esubero nazionale, il contratto prevede, per l’anno scolastico di riferimento (2019/20, 2020/21 oppure 2021/22), finché permane la suddetta situazione di esubero, la non ripartizione tra mobilità territoriale interprovinciale e mobilità professionale, dei posti rimasti disponibili dopo i trasferimenti provinciali.

Il comma 10 del succitato art.8 prevede, infatti, che in presenza di esubero azionale, il 100% dei posti rimasti disponibili al termine dei trasferimenti provinciali, è destinato esclusivamente alla mobilità territoriale interprovinciale e non potranno essere disposti passaggi di cattedra e passaggi di ruolo fino all’assorbimento totale dell’esubero nazionale

WhatsApp
Telegram

Abilitazione all’insegnamento 30 CFU. Corsi Abilitanti online attivi! Università Dante Alighieri