Docente con laurea, 24 CFU e tre anni di servizio non svolti nella statale non può accedere a concorso straordinario. Sentenza

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Il TAR per il Lazio (Sezione III Bis), con la pronuncia n. 14196 del 31 dicembre 2020 ha respinto il ricorso di una docente che pretendeva di essere ammessa a partecipare al concorso straordinario nonostante la mancanza delle 3 annualità di servizio: per il collegio tale previsione normativa non incide sul diritto alla libertà di insegnamento né preclude ai docenti di partecipare al concorso ordinario, ma si colloca nell’insieme delle disposizioni dirette a superare il precariato storico.

La “pretesa” equiparazione tra abilitazione, anzianità di servizio e possesso di 24 CFU

Una docente si è rivolta al Tar Lazio per chiedere l’annullamento del d.m. n. 510 del 2020 relativo alla “Procedura straordinaria, per titoli ed esami, per l’immissione in ruolo del personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado su posto comune e sostegno”, nella parte in cui richiede, al fine della partecipazione alla procedura, il requisito di 3 anni di servizio anche non consecutivi, di cui almeno uno dei tre per il posto per cui si intende partecipare. La stessa ha rappresentato di essere laureata e di avere 24 CFU in settori formativi psico-antropo-pedagogici e nelle metodologie didattiche. La stessa difesa ha sostenuto che vi sarebbe una equiparazione normativa tra abilitazione, anzianità di servizio di tre anni e possesso di 24 CFU.

Il requisito è “legale”

Il Tar, nel respingere il ricorso, ha rammentato che il D.M. n. 510/2020 all’art. 2 (requisiti di ammissione) prevede l’esclusione dalla partecipazione alla procedura per l’immissione in ruolo dei docenti che non abbiano maturato presso scuole secondarie statali le 3 annualità di esperienza richieste dal medesimo D.M. La ricorrente è quindi priva del titolo richiesto ai fini della partecipazione al concorso o, comunque, dei requisiti necessari per partecipare allo stesso, posto che i requisiti di partecipazione (elencati alle varie lettere dell’art. 2) devono essere posseduti congiuntamente. La previsione normativa richiede lo svolgimento di 3 annualità, nel corso degli ultimi 12 anni, presso istituzioni scolastiche statali, con effetto preclusivo alla presentazione della domanda per coloro che non siano in possesso del descritto requisito. Il collegio evidenzia che il requisito in questione è previsto dalla legge, con la conseguenza che l’Amministrazione non ha alcun potere discrezionale sulla scelta delle categorie ammesse al concorso straordinario essendo la scelta già stata compiuta a monte da parte del legislatore. Il Tar evidenzia quindi il diritto della ricorrente di partecipare alle procedure ordinarie: la previsione posta sotto la lente non incide sul diritto alla libertà di insegnamento né preclude ai docenti di partecipare al concorso ordinario, ma si colloca nell’insieme delle disposizioni dirette a superare il precariato storico.

L’esperienza professionale

Per il conseguimento del requisito dell’esperienza professionale la legge fa riferimento all’anno accademico 2019/2020, come termine finale, e al 2008/2009, come termine iniziale. Secondo il collegio ciò non è irragionevole se si considera che i soggetti che raggiungono le tre annualità di servizio prescritte unicamente in virtù del servizio svolto nell’a.s. 2019/2020 possono partecipare con riserva alla procedura straordinaria che verrà sciolta negativamente solo qualora il servizio relativo all’a.s. 2019/2020 non soddisfi le condizioni di validità entro il 30 giugno 2020. Anche il termine iniziale di decorrenza deve ritenersi non irragionevole né arbitrario se si considera che l’esperienza professionale acquisita, per mantenere attualità, non può essere troppo lontana nel tempo.

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