Supplenti “Covid”, Anief: nel cedolino manca il salario accessorio (retribuzione professionale docenti – RPD, compenso individuale accessorio – CIA)

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Comunicato Anief – Anief avvia ricorsi gratuiti al Giudice del lavoro per recuperare il 10% dello stipendio mensile come da giurisprudenza della Cassazione. Pronte anche le diffide e i decreti ingiuntivi per ottenere la retribuzione bloccata.

L’aumento mensile illegittimamente non corrisposto dall’amministrazione come a tutti i supplenti brevi per un’anzianità di servizio (0-14) corrisponde per il personale docente a 175,50 euro, per un collaboratore scolastico a 66.90 euro, per un Ata a 64,50 euro, quasi uno stipendio in più a fine anno. Per adesioni vai al seguente link.

Continua l’odissea dei cosiddetti “supplenti Covid”, personale docente e collaboratori scolastici Ata, chiamati in servizio per l’emergenza sanitaria che non solo ancora stanno attendendo la corresponsione dello stipendio, ma sono anche discriminati rispetto al personale precario annuale o di ruolo perché il loro contratto, essendo stipulato fino al termine delle lezioni, quindi in “supplenza breve”, non prevede l’emolumento accessorio denominato CIA (Compenso Individuale Accessorio, per il personale ATA 64,50 Euro al mese, per i collaboratori scolastici 66,90 euro) e RPD (Retribuzione Professionale Docente, per i docenti, appunto, per una cifra che varia dai 174,50 euro mensili, ai 214,80, ai 273,20 euro a seconda dell’anzianità di servizio, 0-14, 15-27, 28-42). Marcello Pacifico (Anief): “La questione è già stata chiarita dalla Suprema Corte di Cassazione ed è palesemente illegittimo non corrispondere ai “supplenti brevi” quanto, invece, riconosciuto al personale di ruolo o con supplenze al 30 giugno o al 31 agosto. Anche il “supplente Covid” deve ricevere RPD o CIA nello stipendio mensile”. Aperte le adesioni al ricorso gratuito patrocinato dai legali Anief e dedicato ai “supplenti Covid”.

La Retribuzione Professionale Docente o il Compenso Individuale Accessorio per il personale ATA, come si legge nelle sentenze già ottenute dagli Avvocati Fabio Ganci, Walter Miceli e Giovanni Rinaldi per il personale con “supplenza breve”, rientra “nelle «condizioni di impiego» che, ai sensi della clausola 4 dell’Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, il datore di lavoro, pubblico o privato, è tenuto ad assicurare agli assunti a tempo determinato i quali «non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive”. L’art. 7, comma 1, del CCNL per il personale del comparto scuola del 15 marzo 2001, che attribuisce la retribuzione professionale docenti a tutto il personale docente ed educativo, dunque, deve essere interpretato “nel senso di ricomprendere nella previsione anche tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico previste dalla l. n. 124 del 1999”. Stesso discorso, ovviamente, vale per il personale che ha stipulato quest’anno un cosiddetto “contratto Covid”, accettando una supplenza fino al termine delle lezioni cui il Ministero continua a negare RPD e CIA.

“I Tribunali del Lavoro di tutta Italia ci stanno dando piena ragione per quanto riguarda il diritto dei ‘supplenti brevi’ a percepire RPD o CIA – spiega Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief – e la Suprema Corte di Cassazione si è già espressa chiaramente sul punto. La norma contrattuale che riconosce RPD e CIA non opera alcuna distinzione in ordine alle diverse tipologie di supplenze e, dunque, anche per il personale assunto per espletare incarichi di durata inferiore a quella annuale, non importa se fino alla fine delle lezioni o per pochi giorni, si pongono le medesime finalità di valorizzazione della funzione e di riconoscimento del ruolo svolto dagli insegnanti e dal personale ATA, in relazione alle quali il trattamento accessorio (RPD o CIA) è stato istituito e deve essere sempre riconosciuto anche per queste “supplenze brevi”. Tra le supplenze brevi e saltuarie, è ovvio, rientrano anche i contratti stipulati sul cosiddetto “organico Covid” e anche per loro la tutela Anief in tribunale otterrà il diritto al riconoscimento di RPD e CIA perché negarlo è illegittimo”. L’ammontare mensile di RPD e CIA, lo ricordiamo, varia da 174,50 Euro a 273,20 Euro per i docenti e da 64,50 a 66,90 Euro per il personale ATA. I ricordi si possono fare anche per ogni anno di servizio in supplenza breve trascorso.

Anief, pertanto, ricorda a tutti i propri iscritti che sono aperte le adesioni gratuite allo specifico ricorso dedicato ai “supplenti Covid” per rivendicare, con un’azione legale mirata, quanto spettante mensilmente per RPD o CIA. Il ricorso è rivolto al personale docente e ATA che ha svolto o sta svolgendo supplenze temporanee come “supplente Covid”. Dopo il 15 gennaio, inoltre, in caso il Ministero e le Ragionerie non concretizzeranno il pagamento degli stipendi arretrati al “personale Covid”, l’Anief procederà con ulteriori azioni legali, anche con decreto ingiuntivi, per ottenere l’immediato pagamento del dovuto. “Non possono sempre essere i precari della scuola a “pagare lo scotto” di ritardi e discriminazioni – conclude il presidente Pacifico – il nostro sindacato non permetterà oltre il perpetrarsi di quello che appare come un vero e proprio abuso nei confronti dei precari che hanno stipulato supplenze covid”.

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