Un dirigente scolastico può anche essere vice sindaco o assessore?

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Con delibera numero 460 del 09 maggio 2018 l’ANAC affronta un caso concernente un’ipotesi di incompatibilità, ai sensi dell’art.12 del d.lgs. n. 39/2013, tra l’incarico di dirigente scolastico e la carica di vice sindaco/assessore di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti.

Fatto

Alcuni consiglieri comunali hanno trasmesso all’Autorità una segnalazione sulla presunta incompatibilità tra l’incarico di dirigente scolastico e la carica di vice sindaco/assessore alle politiche scolastiche e culturali nello stesso comune . A parere dei segnalanti si paleserebbero i profili di incompatibilità di cui all’art 12 del d.lgs. 39/2013, essendo la carica di dirigente scolastico riconducibile alla figura di dirigente di amministrazione pubblica, quindi incompatibile con la carica politica.

L’orientamento sussistente in materia

“Con riferimento alle problematiche sollevate dai segnalanti circa la sussistenza di un’ipotesi di incompatibilità dell’incarico dirigenziale in esame, ai sensi dell’art. 12, co. 3 e 4 lett. b) del d.lgs. n. 39/2013, si evidenzia che l’Autorità si è già pronunciata in merito, di concerto con il MIUR e il Dipartimento della Funzione pubblica con la nota DFP n. 6294 DFP 31/01/2014.
L’orientamento espresso nella nota dal Dipartimento della Funzione pubblica, pienamente condiviso dagli altri partecipanti al tavolo, viene di seguito evidenziato.

Preliminarmente si sottolineava che la peculiarità dei compiti del dirigente scolastico, non comporta l’esercizio in via esclusiva di competenze di amministrazione e gestione nel senso indicato dall’art. 1, comma 2, lett j), ribadendo anche la natura di amministrazioni statali delle istituzioni scolastiche, il cui carattere nazionale non consentirebbe di includere il dirigente scolastico nell’ambito soggettivo di applicazione delle disposizioni in esame.

Veniva, comunque, evidenziato come le previsioni dell’art 25 del d.lgs. n. 165 del 2001 sulla dirigenza scolastica delineino una figura professionale con compiti di amministrazione e gestione non dissimili da quelli dei dirigenti amministrativi, pur differenziandosi da questi sotto l’aspetto del reclutamento tramite concorso ad hoc. Sotto tale profilo si ritenevano inclusi nella definizione di cui all’art. 1, comma 2, lett j) del citato d.lgs. n. 39 del 2013. In merito alla qualificazione delle istituzioni scolastiche, ai fini dell’applicabilità delle disposizioni in materia di incompatibilità di cui ai commi 3 e 4 dell’art. 12 del decreto legislativo n. 39 del 2013, veniva condivisa la lettura secondo cui le scuole statali sono amministrazioni riconducibili all’apparato dello Stato e non possono essere ricondotte al livello territoriale regionale, provinciale o comunale nel senso indicato dalle norme in esame. Tale orientamento trova conforto in precedenti pronunce dell’ANAC, in cui era stato chiarito che l’art. 12 commi 3 e 4 del d.lgs. n.39/2013 non riguarda gli incarichi dirigenziali conferiti nelle amministrazioni statali. Si concludeva, dunque, precisando che, anche se gli incarichi di dirigente scolastico rientrano nella definizione data dall’art. 1, comma 2, lett j) del d.lgs. n.39 del 2013 e, quindi, nell’ambito di applicazione generale del regime delle incompatibilità, ad essi non si applicano i divieti di cui ai citati commi 3 e 4 dell’art. 12, poiché questi si riferiscono esclusivamente agli incarichi dirigenziali svolti presso le amministrazioni regionali e locali e gli enti da esse vigilati”.

Non sussistono condizioni di incompatibilità tra il ruolo di DS e quello di vicesindaco ed assessore

“Alla luce delle considerazioni espresse non sussistono i presupposti per discostarsi dal precedente orientamento adottato sul punto dall’ANAC di concerto con il MIUR e il Dipartimento della funzione pubblica. La fattispecie analizzata, quindi, non determina violazioni dell’art. 12 del d.lgs. n. 39/2013, prevedendosi in tale norma forme di incompatibilità dirigenziale e cariche politiche che riguardino gli stessi ambiti (locali e regionali) e nulla disponendo il legislatore in merito all’ambito nazionale”.

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