Coronavirus, pagamento supplenti mantenuti in servizio anche dopo rientro titolare a marzo 2020 durante lockdown. Nota Ministero

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Emergenza Coronavirus, proroga contratti ai docenti con contratto di supplenza temporanea anche in caso di rientro del titolare. A prevederla è stato il DL Cura Italia del 17 marzo 2020. Ma la vicenda è stata molto complicata. 

Con la nota prot. n. 656 del 12/01/2021 il Ministero fornisce le indicazioni conclusive sui pagamenti spettanti ai supplenti eventualmente mantenuti in servizio anche in caso di rientro in servizio del titolare, dal momento che era stata attivata la didattica a distanza.

NOTA

La nota precisa

” A seguito di parere reso dalla Ragioneria Generale dello Stato circa il trattamento economico dei docenti incaricati in caso di rientro del titolare, in attuazione all’art. 121 del D.L. 18 marzo 2020 n. 18 convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020 n. 27, il pagamento delle supplenze in emergenza sanitaria da Covid-19 è stato bloccato in quanto dalla suddetta norma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Infatti si rileva che in caso di rientro del titolare, tali contratti andrebbero a formalizzare dei nuovi incarichi, e non delle supplenze ordinarie, per i quali tuttavia non è stato comunicato un preciso stanziamento di risorse.

Al riguardo, inoltre, si rimanda a quanto precisato nelle note Ministeriali nn. 392/2020, 8615/2020 e 10133/2020, che condizionava la possibilità di prorogare contratti di supplenza breve e saltuaria, in caso di rientro del titolare, alla preventiva e precisa comunicazione del competente ufficio del Ministero riguardante le risorse messe a disposizione per tale finalità.”

Pertanto

“Si invitano pertanto le Istituzioni Scolastiche che hanno conferito i suddetti incarichi, in assenza di apposite risorse finanziarie comunicate dallo scrivente ufficio, ad attenersi a quanto segue:

  1. provvedere al pagamento dei docenti interessati mediante proprie risorse finanziarie di bilancio, senza vincolo di destinazione, al fine di evitare ulteriori oneri di interessi e spese legali derivanti da contenziosi instaurati dal personale interessato, a cui non è stato riconosciuto il compenso per le prestazioni rese;
  2. procedere all’annullamento di quanto caricato su SIDI, mediante l’inserimento e la trasmissione del prospetto A-1.”

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