Covid-19, TAR: “chiusura” scuole Regione Puglia legittima

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Arriva il decreto del TAR del Lazio del 12 gennaio 2021 n 4, con il quale si respinge la misura cautelare richiesta dai ricorrenti contro la Regione Puglia che aveva disposto la didattica integrata per tutte le scuole di ogni ordine e grado sul territorio regionale, ad eccezione dei servizi per l’infanzia.

Legittima la didattica a distanza per gli adolescenti di età superiore ai 14 anni

Il TAR afferma che “il riconoscimento di tale opzione sia sufficiente a garantire per i minori di 14 anni la didattica in presenza alle famiglie che lo richiedano per i propri figli, mentre per gli adolescenti di età superiore ai 14 anni la didattica a distanza e quella integrata parrebbero, prima facie, più agevolmente praticabili, data la maggiore dimestichezza di quegli adolescenti con i mezzi telematici e la migliore organizzazione delle scuole superiori nel somministrare lezioni on line (o, quantomeno, si può ritenere che i ricorrenti non abbiano fornito adeguata prova di uno scenario fattuale diverso e più allarmante del servizio scolastico)”:

Legittime le misure derogatorie e più restrittive adottate dalla Regione

Rilevano sempre i giudici che “ad ogni buon conto, l’art. 1, comma 16, del D.L. n. 33/2020 consente alle Regioni di introdurre misure derogatorie più restrittive rispetto a quelle disposte dal Governo nazionale, essendo, peraltro, l’impugnata Ordinanza regionale intervenuta a valle del D.P.C.M. 3.12.2020, dell’Ordinanza del Ministro della salute datata 24.12.2020 e del D.L. 5.1.2021-OMISSIS- (di guisa che essa non può ritenersi decaduta per il sopravvenire dei provvedimenti statali, ex art. 3, comma 1, D.L.-OMISSIS-9/2020) inoltre, la vigente normativa consente una certa flessibilità, in quanto il citato D.L.-OMISSIS-/2021, all’art. 4, primo comma, prevede che “le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado adottano forme flessibili nell’organizzazione dell’attività didattica” e che “Nelle regioni in cui si applicano le misure di cui all’articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 dicembre 2020, nonché su tutto il territorio nazionale nei giorni 7, 8 e 9 gennaio 2021, l’attività didattica delle istituzioni scolastiche di cui al presente comma si svolge a distanza per il 100 per cento della popolazione studentesca delle istituzioni scolastiche di cui al presente comma”. Il ricorso, come si legge negli atti, comunque è stato rinviato nel merito ad altra data.

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