Docente ha un numero eccessivo di classi e ricorre al Giudice: ha ragione, ecco perché

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L’assegnazione dei docenti alle classi: quali criteri deve seguire il Dirigente Scolastico? Il D.lgs. 297/1994 e il D.lgs.165/2001 dettano i principi a cui deve sottostare ogni provvedimento di assegnazione Dirigenziale.

di Avv. Amedeo Stoppa – Con il presente contributo viene resa nota una interessante pronuncia del Tribunale di Arezzo (Ordinanza del 1° dicembre 2020, N. RG 928/2020) con cui è stato dichiarato nullo il provvedimento di assegnazione del Dirigente scolastico che viola le norme procedimentali in tema di assegnazione di docenti alle classi, non segue i criteri fissati dagli organi collegiali scolastici, ovvero cagioni disparità di trattamento.

La vicenda

Con ricorso ex artt. 669 ter ss e 700 c.p.c. al Tribunale di Arezzo, Sez. Lavoro, la ricorrente lamentava la sua illegittima assegnazione ad un numero eccessivo di classi, rappresentando che il provvedimento impugnato: 1) non era stato preso sulla base di criteri stabiliti dal consiglio d’istituto, 2) difettava delle proposte del collegio dei docenti, 3) non seguiva l’iter legislativo, 4) veniva esternato con forma orale, 5) mancava di motivazione, 6) non valorizzava l’anzianità di servizio della docente, né la sua professionalità.

A supporto delle proprie richieste la docente riportava dunque la seguente normativa.

In primis l’art. 10 co. 4 D.lgs. 297/1994 secondo cui è il Consiglio d’istituto a indicare i criteri generali relativi alla formazione delle classi, all’assegnazione ad esse dei singoli docenti; poi l’art. 7, co. 2, lett. b) D.lgs. 297/1994, ai sensi del quale il Collegio dei docenti formula proposte per la formazione, la composizione delle classi e l’assegnazione ad esse dei docenti; ed inoltre l’art. 25 co. 2 D.lgs.165/2001, il quale prevede che spettano al dirigente i poteri di direzione ma nel rispetto delle competenze degli organi collegiali scolastici.
Quanto invece al diritto vivente, la ricorrente sottolineava altresì che dal suddetto impianto normativo la Giurisprudenza ha da tempo ricavato alcuni principi cardine in materia di assegnazione alle cattedre.

E precisamente che l’assegnazione dei docenti deve avvenire sulla base di criteri generali stabiliti dal consiglio d’istituto e delle susseguenti proposte fatte dal collegio dei docenti in successione temporale e logica; che è inesistente un provvedimento di destinazione non scritto; che il provvedimento necessita adeguata motivazione al fine di rendere edotto il destinatario del provvedimento dell’iter logico – giuridico che ha condotto alla decisione deve ritenersi; e che infine l’esercizio del potere dirigenziale non può trasmodare in arbitrio o gravi condizioni di disparità di trattamento tra il personale allorché determini ciò un apprezzabile sacrificio della sfera soggettiva del dipendente interessato che non trovi corrispondenza nella necessità di assicurare l’efficiente ed efficace azione amministrativa e la valorizzazione delle risorse umane. (ex multis Tribunale di Agrigento n. 2778 del 3.12.2003; Corte App. Torino, sent. n. 221/2018; Tribunale di Reggio Calabria n. 2568 del 12.02.2016; Ordinanza Caut. Tribunale di Teramo n. 386 del 15.01.2019).

La decisione

Ebbene alla luce di tali principi il Tribunale di Arezzo, accogliendo il ricorso della docente, ha dichiarato nullo il provvedimento di assegnazione, affermando che “traslando i sopra esposti princìpi alla fattispecie in esame – si evince che il provvedimento impugnato, di destinazione della XXX a otto classi su due plessi scolastici, appare in aperta difformità dai medesimi, essendo stato emanato senza rispettare le prerogative degli organi collegiali d’Istituto e comunque senza valorizzare in alcun modo la lunga anzianità di servizio della docente, né la professionalità acquisita nella sua pluridecennale esperienza didattica […] la determinazione dirigenziale non può discostarsi dai principi di correttezza, buona fede e non discriminazione, clausole di portata generale che – ben lungi dal risolversi in regole di pura opinione – attraversano trasversalmente l’intero ordinamento e sono pienamente idonee a individuare obblighi ulteriori oltre a quelli sanciti dalla lettera delle singole norme, sotto forma di precetti idonei ad attuarle correttamente”

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