Il nuovo PEI e la personalizzazione degli apprendimenti per l’alunno con disabilità

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La realizzazione del PEI a livello nazionale, diffuso nei giorni scorsi, da parte del Ministero dell’Istruzione, è il prodotto finale di un iter abbastanza lungo e che ha radici profonde.

Nella parte centrale del Decreto interministeriale n. 182 del 29 dicembre 2020,” Adozione del modello nazionale di piano educativo individualizzato e delle correlate linee guida, nonché modalità di assegnazione delle misure di sostegno agli alunni con disabilità, ai sensi dell’articolo 7, comma 2-ter del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66”, l’amministrazione motiva l’adozione dell’atto e l’attribuzione allo stesso esplicando quanto segue:

“di non accogliere la proposta di modifica [il riferimento è al CSPI, ndr] relativa alla sostituzione, nei testi de qua, dell’espressione “personalizzare” con “individualizzare”, in quanto l’accezione del termine “individualizzazione”, pur collocando la propria radice storica nel contesto normativo delineato dalla legge 104/1992, è stata affiancata e meglio definita dal concetto di “personalizzazione” sin dalla legge 53/2003 e dal DLgs 59/2004, fino a trovare una più compiuta collocazione scientifica nella letteratura pedagogica nazionale e internazionale, oltreché una definizione regolativa all’interno del DM 5669 del 12 luglio 2011, ove è riportata un’analitica distinzione tra “individualizzazione” e “personalizzazione”, di fatto coerenti con la proposta recata dal presente decreto”.

La personalizzazione degli apprendimenti

La legge 517 del 1977 avvia il processo dell’integrazione scolastica, infatti con l’abolizione delle classi differenziate, si diede la possibilità a tutti gli alunni con disabilità, di accedere alle scuole elementari e alle scuole medie inferiori. Il processo di integrazione scolastica continuò con la legge 104 del 1992 denominata “Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate”. Essa ribadisce che “L’esercizio del diritto all’educazione e all’istruzione non può essere impedito da difficoltà di apprendimento né da altre difficoltà derivanti dalle disabilità connesse all’handicap (art.12 comma 4)”.

È con la legge 53/2003 (Delega in materia di norme generali sull’istruzione e di livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e di formazione professionale) che si preannuncia il concetto di personalizzazione degli apprendimenti. Ogni allievo, al di là del suo handicap o disagio, viene considerato nella sua unicità, con le proprie difficoltà, con tempi e capacità di apprendimento diversi. Quindi gli interventi educativi e didattici del sistema dell’istruzione e della formazione non possono essere standardizzati ma calibrati alle difficoltà dell’alunno, il quale ha diritto alla personalizzazione degli apprendimenti.

L’art. 2 comma 1 a riporta quanto segue:
“è promosso l’apprendimento in tutto l’arco della vita e sono assicurate a tutti pari opportunità di raggiungere elevati livelli culturali e di sviluppare le capacità e le competenze, attraverso conoscenze e abilità, generali e specifiche, coerenti con le attitudini e le scelte personali, adeguate all’inserimento nella vita sociale e nel mondo del lavoro, anche con riguardo alle dimensioni locali, nazionale ed europea”.

Si introducono così i Piani di Studio Personalizzati, attraverso i quali le scuole costruiscono i percorsi didattici, adeguandoli all’alunno e personalizzando il suo processo di apprendimento. Ciò non significa insegnamento individualizzato ma pianificazione del percorso didattico che l’alunno dovrà perseguire per il raggiungimento degli obiettivi prefissati.

Didattica individualizzata e didattica personalizzata

La legge 170/ 2010 “ Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico” concretizza i principi di personalizzazione dei percorsi di studio della legge 53/2003, insiste sul principio della singolarità e complessità della persona e per il successo formativo degli alunni DSA ( Disturbi specifici dell’apprendimento) propone interventi didattici individualizzati e personalizzati , non limitando quindi la metodologia didattica al solo uso di strumenti compensativi e misure dispensative.

La conferma di quanto espresso la si legge nell’art. 5 comma 2 a:
“l’uso di una didattica individualizzata e personalizzata, con forme efficaci e flessibili di lavoro scolastico che tengano conto anche di caratteristiche peculiari dei soggetti, quali il bilinguismo, adottando una metodologia e una strategia educativa adeguate”.

Sono “Le Linee guida per il diritto allo studio degli alunni e degli studenti con disturbi specifici di apprendimento, allegate al decreto ministeriale del 12 luglio 2011”, a definire la differenza tra didattica individualizzata e didattica personalizzata, art.3:

“La didattica individualizzata consiste nelle attività di recupero individuale che può svolgere l’alunno per potenziare determinate abilità o per acquisire specifiche competenze, anche nell’ambito delle strategie compensative e del metodo di studio; tali attività individualizzate possono essere realizzate nelle fasi di lavoro individuale in classe o in momenti ad esse dedicati, secondo tutte le forme di flessibilità del lavoro scolastico consentite dalla normativa vigente”.

“La didattica personalizzata, invece, anche sulla base di quanto indicato nella Legge 53/2003 e nel Decreto legislativo 59/2004, calibra l’offerta didattica, e le modalità relazionali, sulla specificità ed unicità a livello personale dei bisogni educativi che caratterizzano gli alunni della classe, considerando le differenze individuali soprattutto sotto il profilo qualitativo; si può favorire, così, l’accrescimento dei punti di forza di ciascun alunno, lo sviluppo consapevole delle sue ‘preferenze’ e del suo talento. Nel rispetto degli obiettivi generali e specifici di apprendimento, la didattica personalizzata si sostanzia attraverso l’impiego di una varietà di metodologie e strategie didattiche, tali da promuovere le potenzialità e il successo formativo in ogni alunno: l’uso dei mediatori didattici (schemi, mappe concettuali, etc.), l’attenzione agli stili di apprendimento, la calibrazione degli interventi sulla base dei livelli raggiunti, nell’ottica di promuovere un apprendimento significativo.

Il nuovo PEI e la personalizzazione degli apprendimenti

Appare evidente che il Ministero dell’Istruzione con il Decreto interministeriale n. 182 del 29 dicembre 2020” abbia evidenziato come il nuovo PEI debba prendere in considerazione la personalizzazione degli apprendimenti e metta al centro l’alunno con disabilità, e lo fa rendendo parte attiva le famiglie e gli stessi studenti e studentesse (scuola secondaria di secondo grado), indicando strumenti, strategie e modalità per creare ambienti favorevoli al processo di apprendimento.
L’alunno con disabilità verrà osservato prendendo in considerazione sia l’aspetto medico, legato quindi direttamente alla malattia, al trauma, che quello sociale, che nasce appunto dal senso di malessere, che avverte all’interno del suo contesto sociale, che sia la scuola, la famiglia o gli amici.
Infine l’azione formativa personalizzata fornirà all’allievo la possibilità di sviluppare le sue potenzialità e rendere così plausibile il suo successo formativo.

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Modello Pei scuola infanzia 

Modello Pei scuola primaria 

Modello Pei Scuola secondaria I grado 

Modello Pei Scuola secondaria II grado

LINEE GUIDA

sito di riferimento del Ministero

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