Nuovo DPCM, spostamenti tra regioni consentiti solo per motivi di necessità o rientro alla propria abitazione o residenza
L’ultimo Dpcm anti-Covid conferma fino al 15 febbraio 2021 lo stop agli spostamenti tra regioni ad “eccezione di quelli motivati da comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute, nonché dal rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione”.
Così la circolare del Viminale nella quale non si fa riferimento alle ‘seconde case’. Nel decreto precedente, quello contenente le misure per Natale e valido fino al 15 gennaio era esplicitato il divieto di spostamento verso le seconde case.
Nuovo DPCM: Lombardia, Sicilia e Bolzano in zona rossa. Nove regioni passano in arancione. ORDINANZE
ZONA ROSSA
Lombardia, Alto Adige, Sicilia
ZONA ARANCIONE
Abruzzo, Calabria, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Marche, Piemonte, Puglia, Umbria, Val d’Aosta, Veneto
ZONA GIALLA
Basilicata, Campania, Molise, Trentino, Sardegna, Toscana, Molise.
Confermato in tutta Italia il divieto di spostarsi tra le regioni fino al 15 febbraio. Fino al 5 marzo sarà invece ancora valida la regola che consente una sola volta al giorno ad un massimo di due persone (oltre ai minori di 14 anni conviventi) di andare a trovare parenti o amici nella regione, se questa è in zona gialla, o nel comune se è in zona arancione o rossa.
Nuovo DPCM, zona rossa, arancione e gialla: ecco quando serve l’autocertificazione. Il modulo [PDF]
Riapertura scuole zona arancione, cosa prevede il Nuovo Dpcm
Cosa accade per la scuola
- Le scuole secondarie di secondo grado adottano forme flessibili nell’organizzazione didattica in modo che, a decorrere dal 18 gennaio 2021, almeno al 50% e fino ad un massimo del 75% della popolazione studentesca sia garantita l’attività didattica in presenza, fatte salve le diverse disposizioni individuate da singole Regioni. La rimanente parte dell’attività si svolgerà a distanza. Resta garantita la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario l’uso di laboratori o per garantire l’effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità o con bisogni educativi speciali.
- Nei servizi educativi per l’infanzia, nelle scuole dell’infanzia e nel primo ciclo di istruzione (scuole primarie e secondarie di I grado) la didattica continua a svolgersi integralmente in presenza. È obbligatorio l’uso di dispositivi di protezione delle vie respiratorie, fatta eccezione per i bambini di età inferiore ai 6 anni e per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l’uso della mascherina.
- È possibile lo svolgimento in presenza delle prove concorsuali selettive, con un numero di candidati non superiore a 30 per ciascuna sessione o sede di prova. Saranno quindi ricalendarizzate le prove del concorso straordinario per la secondaria di I e II grado interrotte a novembre e si darà avvio gradualmente allo svolgimento delle prove delle altre procedure concorsuali.
- Restano sospesi i viaggi d’istruzione, le iniziative di scambio o gemellaggio, le visite guidate e le uscite didattiche, fatte salve le attività inerenti i percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento (PCTO).
- Le riunioni degli organi collegiali potranno svolgersi a distanza.
Nelle aree caratterizzate da uno scenario di “massima gravità e da un livello di rischio alto”, cosiddette zone rosse, restano in presenza i servizi educativi per l’infanzia, la scuola dell’infanzia, la primaria e il primo anno della scuola secondaria di primo grado.
Le attività didattiche in tutti gli altri casi si svolgeranno esclusivamente con modalità a distanza. Resta comunque salva la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario l’uso di laboratori o per garantire l’effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e in generale con bisogni educativi speciali.