Consiglio di Stato: la bocciatura è nulla se la scuola non ha attivato adeguato percorsi di recupero

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Il Consiglio di Stato (Sentenza n. 638 del 20 gennaio 2021) ha accolto l’appello formulato dai genitori di un alunno che non era stato ammesso alla terza media, evidenziando che l’istituto scolastico, nonostante avesse accertato una carenza nell’acquisizione dei livelli di apprendimento, dello studente, non aveva attivato adeguati percorsi di recupero.

La vicenda

I genitori di uno studente frequentante la classe II di una Secondaria di I Grado hanno impugnato il provvedimento, assunto con delibera del Consiglio di Classe, resa in sede di scrutinio finale, attraverso cui l’Istituto scolastico non aveva ammesso il minore alla classe successiva, sostenendo che anche in presenza di gravi carenze in una o più discipline l’alunno avrebbe dovuto essere ammesso alla classe successiva. In primo grado il Tar rigettava il ricorso. I genitori adiscono il Consiglio di stato che, al contrario del Tar, condivide le doglianze, rilevando l’attivazione, a cura dell’Istituto scolastico, di percorsi di recupero in favore degli alunni, ma non specificatamente idonei a superare le difficoltà incontrate dal ragazzo.

La regola dell’ “ammissione”

La legge impone che l’ammissione degli studenti della secondaria di I grado alla classe successiva o all’esame conclusivo del I ciclo costituisce la regola generale, derogabile soltanto ove risultino condotte rilevanti sul piano disciplinare (ai sensi dell’art. 4, c. 6, DPR n. 249/1998, n. 249), ovvero si riscontri una parziale o mancata acquisizione da parte dell’alunno dei livelli di apprendimento in una o più discipline. In tale ultima ipotesi, affinché il consiglio di classe, nell’esercizio della propria discrezionalità tecnica, possa legittimamente rifiutare l’ammissione dell’alunno alla classe successiva, occorre una decisione espressa corredata da “adeguata motivazione”, dovendo indicarsi le ragioni per le quali nel caso concreto, avuto riguardo alla posizione del singolo studente, non possa operare la regola generale, di prosecuzione del percorso di studi con l’ammissione alla classe successiva o all’esame conclusivo. Assume rilevanza la norma che impone all’istituto scolastico, nell’ambito della propria autonomia organizzativa e didattica, di attivare specifiche strategie per il miglioramento dei livelli di apprendimento, una volta rilevate, all’esito delle valutazioni periodiche o finali degli alunni, carenze nell’acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline.

L’attivazione dei corsi di recupero intermedi

Il Consiglio di Stato (Sez. VI, 26 giugno 2020, n. 4107) aveva già precisato che la legge fa riferimento non soltanto alle valutazioni periodiche in corso di anno scolastico, ma anche alle valutazioni finali, “cioè a quelle al termine del secondo quadrimestre”: il che evidenzia la necessità che l’istituto scolastico attivi i percorsi di recupero, una volta accertata una carenza nell’acquisizione dei livelli di apprendimento riferita al singolo studente, non soltanto nel corso dell’anno scolastico, all’esito della valutazione periodica negativa riportata dall’alunno, ma anche successivamente, tenendo conto della “valutazione finale” negativa all’uopo espressa.

La possibilità di recuperare le carenze

La valutazione finale, anche se negativa, in quanto tesa ad evidenziare eventuali carenze nell’acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline da parte dell’alunno, non giustifica, di per sé, la mancata ammissione alla classe successiva, imponendo, in ogni caso, di verificare se le carenze rilevate al termine dell’anno scolastico possano, comunque, essere recuperate dall’alunno successivamente, mediante strategie di intervento all’uopo da attivare. Soltanto qualora tale verifica si concluda negativamente, allora, potrà disporsi la non ammissione dello studente alla classe successiva.

La motivazione della non ammissione alla classe successiva

Occorre che dia conto:

  • delle specifiche strategie per il miglioramento dei livelli di apprendimento attivate dall’istituto scolastico una volta rilevate, in corso d’anno, le carenze dell’alunno nell’acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline;
  • dell’esito negativo del percorso di recupero organizzato tempestivamente dall’istituto scolastico, specificatamente rivolto al superamento delle carenze rilevate e, dunque, al miglioramento dei livelli di apprendimento;
  • dell’impossibilità di recuperare le carenze rilevate mediante strategie di intervento organizzabili dall’istituto procedente anche successivamente alla valutazione negativa all’uopo espressa.

La mancata attivazione di corsi adeguati al recupero delle lacune manifestate dal ragazzo

Nella specie, l’Istituto scolastico non aveva organizzato adeguati percorsi di recupero specificatamente volti a consentire al ragazzo di migliorare i propri livelli di apprendimento e, inoltre, non aveva congruamente motivato le ragioni per le quali l’alunno non potesse recuperare le carenze rilevate mediante strategie di intervento programmabili successivamente, anche durante la frequentazione della classe successiva.

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