Illegittime le ordinanze che dispongono la “chiusura” delle scuole se non c’è prova correlazione tra contagi e scuola

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Non solo le ordinanze regionali ma anche quelle comunali stanno determinando contenziosi in materia di sospensione dell’attività didattica per coronavirus. Questo è il caso che ora si commenta, del TAR della Calabria Pubblicato il 18/01/2021 N. 00100/2021

Il fatto

Con ordinanza contingibile e urgente dell’8 dicembre 2020, n. 988, il Sindaco del Comune di Rende ha disposto “la sospensione, in via cautelativa, delle attività didattiche in presenza, per tutte le Scuole dell’Infanzia, Scuole Primarie e Scuole Secondarie di promo grado, afferenti i tre Istituti Comprensivi rendesi, da giorno 9 dicembre fino al 22 dicembre 2020 compreso”. Veniva il tutto impugnato dai ricorrenti chiedendo l’annullamento degli atti ivi considerati.

I limiti del potere del Sindaco in materia di ordinanze per la sospensione dell’attività didattica

“Si richiamano, in questa sede,” osservano i giudici, ” i contenuti delle sentenze del 18 dicembre 2020, nn. 2075 e 2077, nelle parti in cui:

c) delinea i limiti dell’intervento dell’ordinanza contingibile ed urgente da parte del Sindaco nell’adozione di misure di contenimento del virus Covid 19 alla luce delle dettagliate previsioni statali con riferimento, nella specie, del servizio di istruzione che demandano l’eventuale la sospensione dei servizi educativi per l’infanzia di cui all’articolo 2 del d.lgs. 13 aprile 2017, n. 65, e delle attività didattiche delle scuole di ogni ordine e grado allo strumento attuativo del d.P.C.M.;

d) chiarisce che, alla luce del quadro nazionale, il potere di ordinanza del Sindaco straordinaria ed urgente emessa ai sensi dell’art. 32, comma 3, l. 23 dicembre 1978, n. 833, e dell’art. 50 d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, è quindi limitato ai casi in cui sia necessaria una risposta urgente a specifiche situazioni che interessino il territorio comunale, situazioni che per l’evolversi dell’epidemia non siano state già apprezzate ed amministrate dall’Autorità governativa ed, eventualmente, dalle singole Regioni;

e) precisa che ove sussistano, per eccezionalità ed imprevedibilità delle situazioni, i presupposti per l’esercizio di tale potere, esso soggiaccia altresì al limite “formale” della sussistenza della motivazione e dell’adeguata istruttoria nonché al limite sostanziale del rispetto di rigorose garanzie sostanziali costituite dai principi generali dell’ordinamento.

Vanno richiamate, quanto all’ultimo profilo, anche le indicazioni da ultimo fornite, sia pure in sede cautelare monocratica, dal Consiglio di Stato (Cons. Stato, Sez. II, decr. 12 gennaio 2021, nn. 17 e 18), il quale ha ritenuto f) che le misure di mitigazione del rischio più restrittive di quelle nazionali, “tenuto conto della rilevanza del diritto alla istruzione e del contesto di socialità specialmente per gli alunni più giovani, avrebbe dovuto essere motivata con dati scientifici evidenzianti il collegamento tra focolai attivi sul territorio e impatto dell’attività scolastica in presenza”; g) che non sia giustificata “una chiusura generalizzata senza alcuna, ove esistente, indicazione di zone interessate da incremento di contagi”.

Serve prova tra correlazione contagi e scuola per autorizzare la chiusura delle scuole

Rilevano i giudici che “l’istruttoria procedimentale svolta non ha fornito elementi tali da porre in rilievo l’eccezionalità della situazione epidemiologia del Comune di Rende e delle scuole allocate sul territorio comunale.(…) In sostanza, gli elementi a disposizione del Comune, valutati nel loro insieme, non appaiono idonei da soli a far ritenere che gli istituti scolastici presenti nel territorio comunale costituiscano volàno di diffusione epidemica al punto di giustificare il ricorso alla radicale misura adottata dell’azzeramento di tutte le attività didattiche in presenza, in deroga alla puntuale e completa disciplina dettata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri e dagli altri atti e provvedimenti assunti a livello di governo nazionale(…)per tali ragioni, il ricorso deve essere accolto, con annullamento del provvedimento impugnato”.

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