Dispersione: controllo frequenza scolastica e segnalazione alunni inadempienti: scarica circolare, linee guida e scheda segnalazione

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In ossequio alla normativa vigente e in continuità con gli interventi che molte scuole pongono in tema di prevenzione e recupero della dispersione scolastica, è necessario ribadire precise indicazioni in merito alle procedure da adottare sull’intero territorio di competenza, al fine di porre in essere efficaci azioni di contrasto all’evasione dell’obbligo scolastico e al disagio giovanile, nonché contribuire ad individuare moduli standardizzati idonei ad assicurare una più efficace comunicazione tra i soggetti a vario titolo coinvolti.

Linee Guida per la prevenzione e contrasto alla violenza giovanile

Tali indicazioni sono state raccolte, in molte regioni in apposite “Linee Guida”, una tra queste quella dell’USR Campania che ha predisposto eccellenti “Linee Guida per la prevenzione e contrasto alla violenza giovanile” redatte da un gruppo di lavoro nell’ambito di una più ampia riflessione condotta dal “Tavolo interistituzionale per la prevenzione ed il contrasto alla violenza giovanile ed alle baby gang” istituito presso la Prefettura di Napoli. Il citato Tavolo interistituzionale – proprio a seguito dei numerosi fatti di cronaca che hanno visto in più circostanze alunni in età scolare coinvolti in episodi di allarmante ed inquietante violenza — è nato per perseguire il concreto obiettivo di affrontare con interventi razionali, proporzionati e integrati, in un’ ottica di breve medio e lungo periodo, il complesso fenomeno delle baby gang, al fine soprattutto di individuare con congruo anticipo ed affrontare con le opportune strategie i prodromici e latenti fattori di rischio sociale, ambientale e culturale.

Segnalare tempestivamente i casi di minori a rischio violenza e/o elusione dell’obbligo scolastico

Emerge, comunque, sempre e ovunque, da nord a sud, dalle comunità montane alle isole, il prioritario intento di rafforzare le azioni sinergiche già in atto tra i diversi attori del territorio, a partire da un più efficace raccordo tra scuola, enti locali e servizi sociali, forze dell’ordine e magistratura minorile al fine di segnalare tempestivamente i casi di minori a rischio violenza e/o elusione dell’obbligo scolastico.

La normativa

Giova, tuttavia, richiamare preliminarmente gli articoli 113 e 114 del Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297 “Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione scolastica”, nonché la normativa penale in materia di inosservanza dell’obbligo scolastico secondo il più recente orientamento della Corte di Cassazione:

  • il D.Lgs. 297/94 disciplina gli interventi che l’autorità scolastica ed il sindaco pongono in essere prima di provvedere alla presentazione della formale denuncia all’Autorità Giudiziaria;
  • l’art. 731 cod. pen. punisce chiunque, rivestito di autorità o incaricato della vigilanza sopra un minore, omette, senza giustificato motivo, di impartirgli l’istruzione elementare.

Il D.Lgs. n. 212/2010 abrogando l’art. 8 della L. 31 dicembre 1962, ha fatto venire meno la previsione che consentiva di estendere l’ambito applicativo del reato previsto dall’art. 731 cod. pen. anche alla violazione dell’obbligo scolastico della scuola media inferiore (cfr. Cassazione, Sentenza 4520/2017). Attualmente, quindi, pur rimanendo obbligatoria l’istruzione per dieci anni così come previsto dall’art. 1, comma 622, della legge n. 296 del 27 dicembre 2006, è sanzionata penalmente solo l’inosservanza dell’obbligo per la scuola primaria.

Segnalare precocemente alunni/e a “rischio disagio”

Fatte tali premesse, preme soffermarsi sulle procedure “a breve termine che i dirigenti scolastici dovrebbero adottare per segnalare precocemente alunni/e a “rischio disagio” suggerite dall’USR della regione Campania che potrebbero diventare format per tutto il territorio nazionale.

Individuazione degli inadempienti – gestione delle assenze e registrazione di segnali deboli:

  1. Il dirigente scolastico opera un puntuale controllo sulla frequenza scolastica sin dall’inizio dell’anno scolastico. Individua tempestivamente come inadempienti le studentesse e gli studenti che per un massimo di cinque giorni consecutivi si siano assentati senza giustificazione valida o che abbiano cumulato dieci giorni di assenze saltuarie ingiustificate dall’inizio dell’anno scolastico, fermo restando quanto richiamato al successivo punto 3 del successivo paragrafo “Indicazioni operative” (presenza di “segnali predittivi”).
  2. Verificata la natura delle assenze e/o la contemporanea presenza di altri segnali deboli, il dirigente scolastico mette in atto — laddove possibile – ogni strategia pedagogico-educativa per il recupero e segnala, senza indugio, la studentessa/lo studente inadempiente all’ente locale.
  3. Trascorsi trenta giorni dalla segnalazione all’ente locale, nel caso in cui l’assenza ingiustificata permanga, il dirigente scolastico avrà cura di segnalare la studentessa/lo studente alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni anche in assenza di riscontri dal servizio sociale, fornendo tutte le informazioni circa le problematiche emerse e gli eventuali interventi già messi in campo.
  4. Resta ferma, comunque, la possibilità di trasmettere in qualunque momento segnalazione alla Procura presso il Tribunale per i minorenni per situazioni che appaiano di particolare gravità.

Indicazioni operative

Su quali indicazioni operative far leva:

  1. La prima verifica circa la natura delle assenze compete agli insegnanti di classe che sono tenuti ad accertare che le stesse siano dovute esclusivamente a causa di forza maggiore.
  2. Al tempo stesso, sarebbe il caso di osservare e rilevare i segnali deboli predittivi di fattori di disagio con conseguente rischio di evasione dell’obbligo. Si potrebbe predisporre una scheda ad uso esclusivamente interno all’istituzione scolastica, redatta da uno o più docenti della classe, in base alle modalità organizzative stabilite dal dirigente scolastico, nel rispetto delle competenze degli organi collegiali.
  3. I segnali predittivi possono rappresentare un importante allarme, in quanto configurano un fenomeno assai complesso e, pertanto, riconducibile ad una varietà di aspetti che caratterizzano la multifattorialità del rischio; è indispensabile, quindi, operare al fine di assicurare una tempestiva registrazione da parte dei docenti della classe e sottoporli all’attenzione del dirigente scolastico. Questi – nell’ambito della propria autonomia gestionale deve predisporre le azioni più opportune e, laddove necessario, procedere – in deroga ai limiti di assenze sopra indicati (5 gg. di assenze consecutive senza giustificazione/ 10 gg. di assenze saltuarie non consecutive senza giustificazione) — alla segnalazione dell’alunno inadempiente all’ente locale competente e per conoscenza al tribunale per i minorenni.
  4. La segnalazione di inadempienza deve essere inviata all’Ufficio Territorialmente competente per la valutazione della dispersione scolastica o ai servizi sociali competenti, in modo da dare origine, quanto prima, all’ammonizione. Le segnalazioni precoci e, comunque, nei primi mesi dell’anno scolastico, consentono di poter intervenire in tempo utile per il reinserimento ed il recupero dell’alunno.
  5. La segnalazione mette in moto una successiva fase della procedura che è di competenza esclusiva dell’ente locale; tuttavia, sarebbe opportuno che una prima restituzione al dirigente scolastico da parte dei servizi sociali territoriali avvenisse in un tempo congruo, che può essere quantificato in trenta giorni. Tale restituzione potrebbe riguardare un primo inquadramento della situazione familiare e una valutazione/progettazione degli interventi da porre in essere ovvero degli eventuali interventi già effettuati o in corso di realizzazione. Le fasi successive della procedura sono di competenza dell’ente locale.
  6. Qualora trascorsi trenta giorni dalla segnalazione al Comune, l’alunno non riprenda la frequenza ovvero continui ingiustificatamente a frequentare in modo discontinuo, dovrà procedersi a segnalarlo alla Procura presso il Tribunale per i minorenni anche se non siano ancora pervenuti riscontri dell’intervento dei servizi sociali.
  7. L’intera procedura prevede, altresì, un accompagnamento tale che all’individuazione dei minori a rischio disagio, conseguente alla fase di prima osservazione, segue l’instaurarsi di un naturale dialogo costante tra scuola, famiglia e servizio sociale che, attraverso incontri dedicati, prendono in carico i singoli casi e li accompagnano durante l’intero percorso di reinserimento scolastico.
  8. Resta ferma, come già indicato, la possibilità di trasmettere in qualunque momento segnalazione alla Procura presso il Tribunale per i minorenni per situazioni che appaiano di particolare gravità.

L’obbligo di denunciare dei genitori alla Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario

In ossequio alla normativa vigente, è in capo all’ente competente l’obbligo di denunciare alla Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario i genitori degli alunni inadempienti della scuola primaria, così come stabilito dall’art. 731 cod. penale.

I momenti di criticità della carriera scolastica

In conclusione, preme segnalare che un’evidente criticità nel percorso scolastico dello studente è rappresentato da due momenti di transizione cruciali: il passaggio dalla scuola primaria alla scuola secondaria di I grado e quello dal primo al secondo ciclo di istruzione.

Nel primo caso, la nascita degli istituti compresivi ha sicuramente attenuato il rischio di dispersione scolastica tra scuola primaria e secondaria di I grado.

Resta, invece, altissimo – soprattutto in alcune aree territoriali – il rischio di dispersione scolastica nel secondo caso, cioè al termine del percorso di studi della scuola secondaria di I grado.

Accordo e un dialogo costante tra le istituzioni scolastiche e gli enti locali competenti

In questa fase – particolarmente delicata e molto spesso difficilmente governabile indispensabile un raccordo e un dialogo costante tra le istituzioni scolastiche e gli enti locali competenti, al fine di avviare e/o rafforzare le già esistenti pratiche di orientamento, nell’ottica costruttiva della continuità verticale del curricolo scolastico, per evitare che alunni che non abbiano ancora adempiuto l’obbligo scolastico possano abbandonare la scuola ed ogni altra agenzia educativa del territorio, contribuendo ad alimentare quel fenomeno dilagante della microcriminalità.

Rafforzare il principio di una partecipazione condivisa da parte dell’intera comunità educante

In conclusione, va sottolineato che la procedura sopra indicata, proprio perché pienamente condivisa da tutti gli attori coinvolti, non intende promuovere alcun atteggiamento repressivo, bensì rafforzare il principio di una partecipazione condivisa da parte dell’intera comunità educante, con il sostegno ed il supporto in primis degli enti locali e della magistratura minorile. Per questo motivo, i dirigenti scolastici sono invitati ad un’attenta analisi della procedura, e ad una aperta e serena condivisione della stessa di tutti gli attori territorialmente competenti.

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