Bocciare alunni con disabilità al 5° anno della secondaria II grado: unica soluzione al loro processo di crescita?

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Il processo di integrazione scolastica sembra avere una fine al termine del ciclo scolastico, infatti risulta sempre più difficile per i ragazzi e ragazze con disabilità trovare una collocazione nel contesto lavorativo, e il passaggio dalla scuola alla vita adulta con ruolo sociale si trasforma in un miraggio. I genitori si sentono sempre più soli e impotenti dinanzi alle difficoltà che si presentano ai loro figli che sembrano essere nuovamente emarginati dinanzi al “nulla” che si presenta ai loro occhi.

La Legge 68/1999 “Norme per il diritto al lavoro dei disabili” il cui fine è di promuovere l’inserimento e l’integrazione lavorativa delle persone disabili nel mondo del lavoro attraverso servizi di sostegno e di collocamento mirato, rimane in alcuni casi inapplicata, dal momento che sono pochi i percorsi di formazione e orientamento organizzati per l’inserimento dei giovani e che soprattutto prendano in considerazione i loro bisogni, abilità, competenze e attitudini. La stessa scuola dovrebbe creare dei presupposti per far sì che ogni studente possa essere accompagnato nel suo percorso di inclusione socio-lavorativo.

In un simile scenario è plausibile l’ansia che pervade alcuni genitori, molti dei quali, quando i loro figli, giungono al 5° anno della scuola secondaria di secondo grado, preoccupati del loro futuro, chiedono al Consiglio di classe di bocciarli.

Reiscrizione alla medesima classe degli alunni con disabilità

Lo scorso 8 giugno 2020, il Ministero dell’Istruzione ha emanato la nota Alunni con disabilità – Reiscrizione alla medesima classe, nella quale si stabiliva che “limitatamente all’anno scolastico 2019/2020, per sopravvenute condizioni correlate alla situazione epidemiologica da COVID19, i dirigenti scolastici, sulla base di specifiche e motivate richieste da parte delle famiglie degli alunni con disabilità, sentiti i consigli di classe e acquisito il parere del Gruppo di lavoro operativo per l’inclusione a livello di istituzione scolastica, valutano l’opportunità di consentire la reiscrizione dell’alunno al medesimo anno di corso frequentato nell’anno scolastico 2019/2020 ai sensi dell’articolo 14, comma 1, lettera c), della legge 5 febbraio 1992, n. 104, limitatamente ai casi in cui sia stato accertato e verbalizzato il mancato conseguimento degli obiettivi didattici e inclusivi per l’autonomia, stabiliti nel piano educativo individualizzato”.

Tale disposizione, però non riguardava gli alunni con disabilità delle classi terminali della secondaria di primo e secondo grado, in quanto pur garantendo l’ammissione a tutti, coloro che avessero sostenuto l’esame, avrebbero potuto non superare la prova e in questo caso, ripetere la classe terminale.

È possibile bocciare un’alunna /alunno con disabilità?

L’art. 14 della legge 104/92 fa riferimento alle modalità di attuazione dell’integrazione e oltre a consentire il completamento della scuola dell’obbligo sino al compimento del diciottesimo anno di età, al comma 1 lettera c) recita quanto segue:

“nell’interesse dell’alunno, con deliberazione del collegio dei docenti, sentiti gli specialisti di cui all’articolo 4, secondo comma, lettera l), del decreto del presidente della repubblica 31 maggio 1974, n. 416, su proposta del consiglio di classe o di interclasse, può essere consentita una terza ripetenza in singole classi”.

Quindi all’alunno con disabilità è consentito ripetere per tre volte, la stessa classe, fino al raggiungimento del 18° anno di età.

Tale norma è ancora in vigore nella scuola secondaria di primo grado ma aveva un suo fine quando non si poteva andare alle scuole superiori senza diploma di licenza media. È stata l’O.M. n° 90/01 a mettere fine a questa disposizione in quanto l’art 11 comma 12 in riferimento alle prove degli esami di licenza media stabilisce che:
“Tali prove devono essere idonee a valutare l’allievo in rapporto alle sue potenzialità e ai livelli di apprendimento iniziale. Ove si accerti il mancato raggiungimento degli obiettivi del PEI, il Consiglio di classe può decidere che l’alunno ripeta la classe o che sia comunque ammesso agli esami di licenza, al solo fine del rilascio di un attestato di credito formativo. Tale attestato è titolo per l’iscrizione e la frequenza delle classi successive, ai soli fini del riconoscimento di crediti formativi da valere anche per percorsi integrati e che consente per tali alunni l’iscrizione alle scuole superiori col semplice attestato certificante i crediti formativi maturati”.

Per gli alunni con disabilità di scuola secondaria di secondo grado, la ripetenza è consentita, anche se ha più senso per coloro che seguono la programmazione normale o un PEI semplificato, in quanto per un alunno con PEI differenziato, la ripetenza appare superflua dal momento che non deve raggiungere gli obiettivi prefissati dai programmi ministeriali ma quelli specifici fissati per il suo percorso.

Ciò viene confermato anche dalla disposizione presente negli art. 11 e art. 20 del D.Lgs. n° 62/17 secondo la quale agli alunni con disabilità ammessi agli esami conclusivi del primo o del secondo ciclo in sede di scrutinio finale, ma che poi non si presentino a sostenerli, la commissione d’esame rilascia ugualmente l’attestato con i crediti formativi maturati, concludendo così il loro percorso scolastico nel primo o nel secondo ciclo.

Se i timori dei genitori che insistono nel voler trattenere i loro figli con disabilità, nella scuola secondaria di secondo grado, possano essere in qualche modo giustificabili, non va trascurato l’impatto che lo studente possa avere in caso di ripetenza, con il nuovo gruppo classe, in quanto avviene anche una stasi in quello che è il suo percorso di crescita.

Sarebbe opportuno che si incrementassero i corsi di formazione al lavoro e orientamento, a favore di giovani studenti disabili al termine della scuola, in modo da evitare che la loro uscita possa trasformarsi in una nuova forma di isolamento.

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