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730/2021: dall’asilo all’università, quali spese di istruzione dei figli si possono scaricare sul reddito

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Le spese di istruzione sono tra gli oneri detraibili che danno diritto al 19% di credito di imposta. L’elenco, i limiti e le modalità per portare in detrazione queste spese nel 730/2021.

Avere figli che vanno a scuola o che frequentano le Università è un costo per milioni di famiglie. Le spese scolastiche o universitarie possono però essere detratte dal reddito. Molte spese di istruzione infatti sono detraibili dall’Irpef.

Per il 730/2021 si possono detrarre le spese sostenute nel corso del 2020 che è l’anno di imposta e l’anno relativo ai redditi da dichiarare nella campagna 730 che sta per partire. Ma quali sono le spese che possono essere detratte dall’Irpef? Vediamo di approfondire questo argomento che in materia di oneri detraibili è una delle voci che statisticamente sono più presenti nelle dichiarazioni dei redditi dei contribuenti italiani.

Cosa si può “scaricare” dal reddito?

Quando si parla di spese di istruzione e detrazioni fiscali l’elenco è piuttosto lungo. Nell’elenco delle spese di istruzione detraibili ci sono  le tasse di iscrizione, le rette per la frequenza, le spese sostenute per la mensa scolastica, le spese relative per i viaggi di istruzione, alcune spese per il trasporto degli studenti, e perfino la rata di affitto per gli studenti fuori sede.

Materiale di consumo come quello di cancelleria e libri scolastici da comperare però non possono essere scaricati.

Per le spese di istruzione che una famiglia sostiene per i piccoli, cioè per i figli che frequentano le scuole dell’infanzia, quelle del primo ciclo di istruzione e della scuola secondaria di secondo grado possono essere detratte dal reddito per un importo annuo non superiore a 800 euro per ciascun figlio alunno o figlio studente. La detrazione è pari al 19% della spesa sostenuta nel corso del 2020. Naturalmente per poter detrarre tali spese occorre che i figli siano fiscalmente a carico di chi sfrutta il benefit fiscale.

Non possono essere indicate le spese di istruzione che pur se effettivamente sostenute nel 2020, sono state già rimborsate al contribuente, magari da parte del datore di lavoro (è il caso di rimborsi sostitutivi di indennizzi di premio e così via).

Nello specifico le spese che possono essere detratte fino ad 800 euro per ciascun figlio, come riportate nelle istruzioni del 730 che l’Agenzia delle Entrate ha già reso pubbliche insieme al modello di dichiarazione sono:

  • Spese per la mensa scolastica e per i servizi scolastici integrativi quali l’assistenza al pasto e il pre e post scuola;
  • Spese per le gite scolastiche, per i viaggi di istruzione  e per l’eventuale assicurazione della scuola;
  • Spese per le tasse di iscrizione o di frequenza;
  • Spese per il servizio di trasporto scolastico (Scuolabus);
  • Spese per i corsi di ampliamento dell’offerta scolastica o formativa come corsi di lingua, corsi di informatica o corsi di teatro;

Spese di istruzione sostenute per la frequenza di corsi di istruzione universitaria anche di specializzazione, tenuti presso università, istituti pubblici, istituti privati, istituti italiani o istituti stranieri.

Spese di istruzione detraibili, alcuni chiarimenti

Le spese universitarie possono riguardare anche quelle dei fuori corso. Inoltre va sottolineato che per le università non statali, la spesa massima scaricabile dal reddito non può superare quella che si sarebbe dovuta sostenere in un Ateneo statale, seguendo le soglie che ogni anno il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (MIUR) stabilisce mediante decreto.

Per l’asilo nido, a prescindere che il figlio sia iscritto ad un asilo pubblico o ad uno privato, possono essere portate in detrazione le rette mensili per la frequenza fino alla soglia massima di 632 euro annui per ciascun figlio.

Per gli studenti universitari iscritti a un corso di laurea di una  Università situata in un Comune diverso da quello di residenza, c’è la possibilità di godere della detrazione per canoni di locazione derivanti da contratti stipulati o rinnovati in base alla legge n° 431 del 9 dicembre 1998, quella che disciplina le locazioni di immobili ad uso abitativo.

Nella tipologia di spesa detraibile rientra anche quella sostenuta per alloggi assoggettati ai cosiddetti contratti di ospitalità oppure quei contratti di assegnazione di alloggi per gli studenti sottoscritti con Enti per il diritto allo studio, Atenei, Enti No-Profit, Cooperative e collegi universitari.

La condizione da rispettare è che la sede universitaria dello studente deve essere distante minimo 100 Km dalla sede di residenza dello stesso. In linea generale la Provincia del luogo dove è situata l’Università deve essere differente da quella di residenza.

Possibile scaricare le spese per l’alloggio anche se lo studente frequenta corsi universitari all’estero, in un Paese membro dell’Unione europea o in uno degli Stati aderenti all’Accordo sullo spazio economico europeo con i quali sia possibile lo scambio di informazioni.

Per qualsiasi tipologia di spesa per studenti fuori sede la soglia massima da scaricare non può essere superiore a 2.633 euro.

Tutte le spese elencate in questo articolo possono essere detratte dal reddito a condizione che la spesa sia stata sostenuta con versamento bancario, postale o mediante altri sistemi di pagamento tracciabili.

Il contribuente ha l’onere di dimostrare l’effettivo utilizzo del mezzo di pagamento tracciabile. Questo onere di adempie mediante prova cartacea del pagamento e quindi con la ricevuta della transazione con carta o bancomat, con l’estratto conto, con la copia del bollettino postale o del MAV e con la ricevuta dei pagamenti con PagoPA. Possibile anche l’annotazione in fattura o nella ricevuta fiscale rilasciata dal soggetto che ha erogato il servizio o venduto l’oggetto.

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