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Congedo straordinario per dottorato di ricerca: tutte le info utili. La guida

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L’ufficio scolastico regionale della Sicilia, con la nota n.3567 a firma del direttore generale, Stefano Suraniti, dà indicazioni e chiarimenti per quanto riguarda il congedo straordinario per il dottorato di ricerca.

NOTA 

L’istituto del congedo straordinario per dottorato di ricerca per i dipendenti pubblici è disciplinato dall’art. 2 della Legge n. 476 del 13.8.1984 recante “Norme in materia di borse di studio e dottorato di ricerca nelle Università”, così come modificato ed integrato dall’art. 52, comma 57, della Legge n. 488 del 28.12.2001, dall’art. 19, comma 3, della Legge n. 240 del 30.12.2010 e dall’art. 5, comma 1, lett. b), del D.Lgs. n. 119 del 18.7.2011.

Il citato art. 2 stabilisce che: “il pubblico dipendente ammesso ai corsi di dottorato di ricerca è collocato, a domanda, compatibilmente con le esigenze di servizio dell’Amministrazione, in congedo straordinario per motivi di studio, senza assegni, per il periodo di durata del corso ed usufruisce della borsa di studio ove ricorrano le condizioni richieste”.

Il congedo straordinario, dunque, è concesso per la durata del corso di studi ed è comunque subordinato alla compatibilità con le esigenze dell’Amministrazione: il dipendente è titolare non di un diritto alla concessione dello stesso, ma solo di “una posizione giuridica soggettiva condizionata, la cui realizzazione è subordinata alle esigenze di buon andamento” (cfr. Circolare Dipartimento della Funzione Pubblica n. 12/2011).

La L. n. 448/2001, all’art. 52, comma 57, ha poi integrato la suddetta Legge 476/84, aggiungendo all’art. 2, comma 1, il seguente periodo: “In caso di ammissione a corsi di dottorato di ricerca senza borsa di studio o di rinuncia a questa, l’interessato in aspettativa conserva il trattamento economico, previdenziale e di quiescenza in godimento da parte dell’amministrazione pubblica presso la quale è instaurato il rapporto di lavoro”.

Dottorato di ricerca e permessi per motivi di studio

Alla luce delle modifiche recate dalla Legge 30.12.2010 n. 240 all’art. 2 della Legge n. 476/1984, l’ARAN si è pronunciata sul diritto dei dipendenti pubblici di usufruire dei permessi per motivi di studio anche nel caso di ammissione a corsi per il conseguimento del dottorato di ricerca. Al riguardo, si richiama l’orientamento applicativo RAL 1911 del 9 febbraio 2017 con il quale l’ARAN, tenuto conto dei limiti e divieti introdotti dal Legislatore in materia di riconoscimento del congedo straordinario per dottorato di ricerca come sopra specificati, ritiene che, attualmente, “anche il dipendente pubblico ammesso ai corsi di dottorato di ricerca, in alternativa al congedo straordinario, possa chiedere la fruizione dei permessi per il diritto allo studio, di cui all’art.15 del CCNL del 14.9.2000, ove questi siano effettivamente funzionali al conseguimento del titolo”.

Proroga del congedo oltre la durata effettiva del corso

L’art. 2 della Legge 13 agosto 1984, n. 476 prevede la concessione del congedo straordinario per il periodo di durata del corso, nel cui ambito non può, quindi, prefigurarsi la preparazione e la discussione della tesi: in tal senso ha fornito il proprio parere l’Ufficio legislativo di questo Ministero, appositamente interpellato in merito. Non si ritiene pertanto possibile la concessione di una proroga del congedo straordinario oltre tale limite, anche in considerazione dell’aggravio di spesa che ne deriverebbe, che, peraltro, non troverebbe giustificazione in alcuna disposizione normativa.

Si ritiene, tuttavia, possibile che, come rilevato dallo stesso Ufficio legislativo, il personale interessato possa richiedere, per il tempo necessario alla preparazione della relazione finale, l’aspettativa per motivi di studio di cui al comma 2 dell’art. 18 del CCNL comparto scuola. Anche i Giudici di Legittimità si sono pronunciati sulla richiesta di proroga del congedo straordinario rilevando che: “la L. n. 476 del 1984, articolo 2, come modificato dalla L. n. 448 del 2001, articolo 52, comma 57, in caso di ammissione ai corsi di dottorato di ricerca, riconosce il diritto soggettivo del dipendente pubblico ad essere collocato in aspettativa ed a conservare il trattamento economico previdenziale e di quiescenza in godimento presso l’amministrazione di appartenenza per il solo periodo di durata normale del corso, con esclusione della proroga, anche se autorizzata secondo il regolamento di ateneo” (Corte di Cassazione, Sez. Lavoro, sentenza n. 432 del 10.1.2019).

Congedo straordinario per dottorato di ricerca all’estero

L’art. 453, comma 9, ultimo periodo, del D.Lgs. n. 297/1994, prevede che “al personale assegnatario di borse di studio da parte di Amministrazioni statali, di Enti pubblici, di Stati ed Enti stranieri, di Organismi o Enti internazionali, si applica il disposto di cui all’art.2 della Legge n. 476/84”, ponendo in tal modo sullo stesso piano la disciplina prevista nella materia dalla citata legge sia per le Università italiane sia per quelle straniere. In tali ipotesi, ai fini della concessione del congedo straordinario per il dottorato di ricerca
all’estero, si rende necessaria una valutazione ministeriale ex ante in merito all’equipollenza del titolo estero con il corrispondente titolo conseguibile presso le Università italiane nel rispetto di quanto previsto dall’art. 74 del D.P.R. n. 382/1980 6. Al riguardo si richiama il parere generale n. 105 espresso dal CUN nell’adunanza del 16.9.2004 per il quale, relativamente all’aspettativa per dottorato di ricerca all’estero, “… l’aspettativa può essere accordata in quanto il titolo di studio conseguibile al termine del corso di studi all’estero possa essere riconosciuto come equipollente al dottorato di ricerca, poiché diversamente verrebbero meno e il presupposto della norma e la sua finalità”

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