Docente part time e secondo lavoro: compatibilità con attività commerciali imprenditoriali con scopo di lucro

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Esiste incompatibilità tra esercizio pubblico impiego e attività commerciali imprenditoriali con scopo di lucro? Parere USR Marche in risposta a specifico quesito da parte di una scuola. Riproponiamo anche tutta la normativa a disposizione per dirimere la questione “secondo lavoro” per gli insegnanti.

Il parere reso dall’USR Marche riporta che, stante il disposto dell’art. 1, commi 56 e ss, della legge n. 662/1996, richiamato anche dall’art. 53, comma 1, del d. lgs. n. 165/2001, l’esercizio dell’attività di docente in regime di part-time non appare incompatibile con la partecipazione ad una s.n.c.

Il suddetto art. 1, comma 56 della legge n. 662/1996 recita infatti: “56. Le disposizioni di cui all’articolo 58, comma 1, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, nonche’ le disposizioni di legge e di regolamento che vietano l’iscrizione in albi professionali non si applicano ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni con rapporto di lavoro a tempo parziale, con prestazione lavorativa non superiore al 50 per cento di quella a tempo pieno”.

La norma ivi richiamata, ovvero l’art. 58, comma 1 del d. lgs. n. 29 del 1993 – poi abrogato dal d. lgs. n. 165/2001 – , stabiliva a sua volta: “1. Resta ferma per tutti i dipendenti pubblici la disciplina delle incompatibilita’ dettata dagli articoli 60 e seguenti del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, nonche’, per i rapporti di lavoro a tempo parziale, dall’articolo 6, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 marzo 1989, n. 117. Restano ferme altresi’ le disposizioni di cui agli articoli da 89 a 93 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, agli articoli da 68 a 70 della legge 11 luglio 1980, n. 312, e successive modificazioni, all’articolo 9, commi 1 e 2, della legge 23 dicembre 1992, n. 498, all’articolo 4, comma 7, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, ed all’articolo 1, comma 9, del decreto-legge 30 dicembre 1992, n. 510”.

L’art. 60 D.P.R. n. 3 del 1957, a sua volta richiamato dalla norma di cui sopra, stabilisce al riguardo che: “L’impiegato non puo’ esercitare il commercio, l’industria, ne’ alcuna professione o assumere impieghi alle dipendenze di privati o accettare cariche in societa’ costituite a fine di lucro, tranne che si tratti di cariche in societa’ o enti per le quali la nomina e’ riservata allo Sta-
to e sia all’uopo intervenuta l’autorizzazione del ministro competente”.

In virtù del combinato disposto delle norme poc’anzi richiamate, l’esercizio dell’attività di docente in regime di part-time da parte di soggetto partecipante ad una s.n.c appare dunque lecito.

La normativa utile sul “secondo lavoro” per docenti e personale ATA

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