Infortunio studente su sci durante gita scolastica, docente assolto per “cattivo tempo”. Sentenza

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Con Sentenza n. 2/2021 la Sezione giurisdizionale per il Trentino-Alto Adige assolve un docente dal danno erariale in relazione ad un infortunio accorso ad un proprio studente. Si esprimono dei ragionamenti interessanti che è bene evidenziare .

Il fatto

La fattispecie di responsabilità sottoposta al giudizio della Corte attiene ad un’ipotesi di danno indiretto derivato alla Provincia Autonoma di Bolzano da esborsi risarcitori e per spese legali sostenute in seguito alla soccombenza in procedimenti giudiziari relativi ai danni subiti da un alunno rimasto vittima di un incidente sciistico verificatosi durante una gita scolastica. Secondo la prospettazione attorea, il danno che l’amministrazione ha dovuto risarcire, sopportandone il relativo onere, deve essere addebitato – nella misura del 50% in ragione dell’apporto causale di altri soggetti non citati in giudizio – all’insegnante convenuto il quale, venendo meno ai suoi obblighi di servizio, non avrebbe esercitato la dovuta vigilanza.

L’accusa mossa al docente

In particolare, quello che viene rimproverato al docente “nella sua qualità di preposto (come deciso dal consiglio di classe) alla sorveglianza e accompagnamento del gruppo sciatori nella giornata del tragico incidente” è di aver “posto in essere un comportamento gravemente colposo, caratterizzato da una incommensurabile superficialità e negligenza nella sorveglianza e accompagnamento degli alunni minorenni, avendo omesso di presentarsi all’appuntamento in cui avrebbe dovuto prenderli in carico per futili motivi imputabili a sua gravissima negligenza organizzativa (per aver omesso di verificare e adattare tempestivamente gli attacchi degli sci prestatigli dal fratello rispetto alla gita da tempo programmata) e avendo così sostanzialmente lasciato i minori a sé stessi (ferma la corresponsabilità in ragione di metà del dirigente scolastico deceduto per le improvvide decisioni assunte come sopra), per di più in un contesto meteo caratterizzato da nuvolosità e nebbia, dunque manifestamente avverso e pericoloso in quanto limitativo, se non preclusivo, della visibilità sulle piste, con il susseguente ben prevedibile e notorio elevato rischio di incidenti, aggravato nei riguardi di minori dal lasciarli sciare in quelle condizioni avverse senza accompagnamento e sorveglianza di adulti, rischio di cui l’incidente occorso alla povera vittima rappresenta la concretizzazione”.

Sul nesso di causalità

Affermano i giudici che secondo il Giudice penale, l’accertamento del rapporto di causalità omissiva deve superare il vaglio del giudizio “controfattuale”, che ipotizza, in luogo dell’omissione, il comportamento alternativo dovuto, al fine di verificare se la condotta doverosa – nel caso di specie il presentarsi puntualmente all’incontro con gli allievi – avrebbe evitato il danno patito dall’alunno infortunato.

Se la scuola si assuma il rischio di sfidare condizioni avverse il docente non è responsabile del danno erariale

“Invero, non avendo il “preso in carico”, assumendone la custodia, i suoi studenti (nei confronti dei quali non poteva quindi esercitare alcuna vigilanza, tant’è che li ha incontrati solo dopo che l’incidente era già avvenuto), non solo non risulta dimostrato l’“elevato grado di credibilità razionale o probabilità logica” che la condotta alternativa a quella contestata avrebbe evitato il danno, ma neppure il criterio di collegamento eziologico del “più probabile che non” appare soddisfatto, in quanto nel momento in cui il dirigente scolastico e i colleghi del docente hanno preso la decisione non solo di effettuare l’escursione invernale e di non disdire la gita scolastica per il cattivo tempo, ma anche di non aspettare l’arrivo dell’insegnate ritardatario, si è dato luogo ad una serie causale completamente autonoma, del tutto avulsa dalla condotta negligente contestata al convenuto. In conclusione, alla luce delle considerazioni sopra svolte ritiene il Collegio che la domanda della Procura regionale non possa trovare accoglimento e che il convenuto debba essere dichiarato esente da responsabilità amministrativa e mandato assolto da ogni addebito per carenza del nesso causale”.

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