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730/2021 e redditi dei terreni: quali vanno dichiarati, i terreni affittati e il connubio tra Irpef e IMU

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Quali terreni vanno indicati nella dichiarazione dei redditi, quali fanno reddito e quali possono essere esclusi.

Oltre ai redditi da lavoro, una voce molto importante delle dichiarazioni dei redditi è quella relativa ai possedimenti immobiliari dei contribuenti. Parliamo di terreni e fabbricati, terreni agricoli e case, autorimesse e depositi. Anche questi beni immobili sono assoggettati all’imposta sul reddito delle persone fisiche.

La varietà di proprietà immobiliare che un contribuente può detenere nelle varie forme di titolarità di un diritto reale di godimento del bene stesso, necessita di un approfondimento. Infatti statisticamente la maggior parte delle dichiarazioni dei redditi “sbagliate” riguarda proprio questa tipologia di proprietà.

Quali terreni e quali fabbricati fanno reddito, oppure quali immobili vanno inseriti nelle dichiarazioni dei redditi sono le domande più frequenti che i contribuenti si fanno in sede di presentazione della dichiarazione dei redditi.

Un terreno agricolo affittato, ceduto, oppure su cui si effettua l’attività naturale, cioè quella agricola, sono casi tipici di situazioni da approfondire quando si va ad effettuare una dichiarazione dei redditi.

Terreni agricoli e 730

“Il reddito dei terreni si distingue in reddito dominicale e reddito agrario. Al proprietario del terreno o al titolare di altro diritto reale spetta sia il reddito dominicale sia il reddito agrario, nel caso in cui lo stesso svolga direttamente l’attività agricola. Se l’attività agricola è esercitata da un’altra persona, il reddito dominicale spetta, comunque, al proprietario, mentre il reddito agrario spetta a chi svolge l’attività agricola”, questo è ciò che si legge a chiare lettere nelle istruzione al 730 che le Entrate hanno pubblicato insieme al modello utilizzabile quest’anno.

Reddito dominicale e reddito agrario vanno riportati nel 730 sempre nei casi in cui il terreno in questione è situato nel territorio italiano ed è registrato in catasto con tanto di attribuzione delle due diverse rendite. Solo nel caso di diritto reale appannaggio del titolare della sola “nuda proprietà” il terreno non va dichiarato.

Inoltre non si dichiarano i terreni ceduti in affitto ma per usi differenti da quelli agricoli, poiché i redditi prodotti per questa tipologia di cessione, costituiscono nel 730 i redditi diversi e non producono redditi dominicali o agrari.

Se il terreno è assoggettato ad IMU, questa sostituisce l’Irpef seguendo il principio del divieto di “doppia imposizione” (a meno che non siano affittati, nel cui caso si paga sia l’Irpef che l’IMU), ma solo per ilo reddito dominicale, perché quello agrario continua ad essere assoggettato ad Irpef.

Il collegamento tra Irpef e IMU è molto importante dal momento che in Italia molti terreni sono esenti da IMU e quindi vanno a finire nel reddito imponibile ai fini Irpef. Parliamo di terreni siti in montagne o appartenenti a comunità montate. In questo caso si tratta di terreni esenti da IMU ma su cui grava l’Irpef in ogni caso.

L’elenco dei Comuni italiani considerati esenti ai fini IMU per quanto riguarda i terreni agricoli è presente nella circolare n° 9 del 14 giugno 1993, emanata dal Ministero dell’Economia e delle Finanze.

Va ricordato che risultano esenti da IMU anche i terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali .

Esenti anche i terreni agricoli ubicati nei Comuni delle isole minori e quelli a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile.

Terreni agricoli e calcolo dell’Irpef dovuta e delle addizionali

Sui terreni gravano sia l’Irpef che le addizionali regionali e comunali dell’Imposta sul reddito delle persone fisiche. Il reddito dominicale ed agrario si ricava dalle visure catastali dei terreni stessi.

Ciò che emerge dalle visure, cioè reddito dominicale  e reddito agrario vanno rivalutati in misura pari all’80% il primo e al 70% il secondo. Oltre alla rivalutazione prima citata, occorre rivalutarli ulteriormente del 30% a meno che non siano terreni posseduti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nel fondo di previdenza agricola obbligatorio.

Tra l’altro, per questa tipologia di contribuenti (IAP), per il quadriennio 2017-2020 e quindi anche per l’anno di imposta del 730/2021, reddito agrario e reddito dominicale non concorrono alla formazione della base imponibile dell’Irpef.

I redditi dominicali e agrari sono quelli risultanti dalle visure catastali a condizione che la destinazione del terreno sia la medesima riportata sugli atti catastali.

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