Se l’INAIL riconosce infortunio sul lavoro per COVID a scuola, va riconosciuta indennità rischio biologico per i lavoratori

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L’INAIL tramite i propri uffici ritiene come sussistente il diritto dei lavoratori ad aver riconosciuto l’infortunio sul lavoro in occasione di lavoro od in itinere nei casi di contagio per coronavirus. Ci si domanda perché al personale scolastico non viene invece riconosciuta l’indennità di rischio biologico, questione trattata diverse volte su OS.

La nota dell’INAIL del Veneto, prot. n. 393 del 15/01/2021

“In riscontro a quanto richiesto da Codesta Direzione con nota del 18 gennaio 2021, si rappresenta quanto segue. L’art. 42, comma 2, del Decreto legge n. 18 del 17 marzo 2020 (cd. Cura Italia) convertito in Legge n. 27 del 24 aprile 2020 ha riconosciuto, nei casi accertati di infezione da coronavirus in occasione di lavoro, la tutela prevista dalla legge in caso di infortunio. Le circolari INAIL n. 13 del 03 aprile 2020 e n. 22 del 20 maggio 2020 hanno chiarito che, per tutti i soggetti assicurati all’INAIL di cui agli artt. 1 e 4 DPR 1124/1965, una volta acquisita la certificazione medica idonea ad attestare l’avvenuto contagio, l’origine professionale del contagio, se non è nota o non è provata, può fondarsi su presunzioni semplici, così come avviene per la generalità delle malattie infettive e parassitare. In linea con quanto stabilito dall’art 53 del DPR cit., il datore di lavoro in presenza di un certificato medico che attesta l’avvenuto contagio in azienda, con conseguente periodo di astensione assoluta dal lavoro, ha l’obbligo di denunciare all’Istituto l’infortunio da Covid-19 del proprio dipendente. Si è preso atto che, la situazione emergenziale in atto e le difficoltà di inquadramento della fattispecie, condizionano l’attività del medico che non sempre redige il certificato su modulistica INAIL. Anche in questi casi, il datore di lavoro, sulla base del certificato attestante l’astensione dal lavoro conseguente al contagio da coronavirus pur se redatto su modulistica INPS o su altro tipo di modulistica, deve denunciare l’infortunio all’INAIL sempreché sussistano elementi che consentano di far ricondurre l’infezione all’attività lavorativa”.

Spetta all’INAIL la valutazione della sussistenza dell’infortunio

“Compete poi all’INAIL la valutazione definitiva dell’occasione di lavoro del contagio. Per questo motivo nella denuncia d’infortunio il datore di lavoro dovrà riportare nel modo più dettagliato le cause e circostanze dell’evento così da consentire all’INAIL di valutare se il lavoratore sia rimasto effettivamente esposto a contagio nello svolgimento delle attività lavorativa. Si ribadisce che l’origine professionale del contagio, se non è nota o non è provata, si fonderà su presunzioni semplici e comunque sull’accertamento rigoroso dei fatti e sulla verifica di indizi gravi, precisi e concordanti. Dunque, qualsiasi documentazione medica, compresa quella rilasciata ai fini della malattia comune INPS, può essere ritenuta utile ai fini certificativi di infortunio sul lavoro. Tale certificazione, unitamente agli elementi che potranno essere forniti dal lavoratore e prodotti dal datore di lavoro in sede di invio della denuncia d’infortunio, nonché agli ulteriori elementi che l’INAIL riterrà di acquisire d’ufficio, sarà oggetto di valutazione ai fini della tutela assicurativa”.

La procedura consigliata

“Per rendere più agevole l’istruttoria delle denunce d’infortunio trasmesse all’Inail, sarà utile che il datore di lavoro alleghi, tramite i consueti canali telematici, l’esito del tampone attestante la positività al coronavirus. Nella denuncia, sarà anche utile specificare la data esatta di abbandono del lavoro e il periodo di assenza causata dal contagio. Si ricorda, infine, che le prestazioni INAIL possono essere riconosciute, in caso di accertata positività, anche per il periodo di quarantena o di permanenza domiciliare fiduciaria dell’infortunato, con la conseguente astensione dal lavoro. La tutela INAIL decorre dal primo giorno di astensione dal lavoro, attestato da certificazione medica per avvenuto contagio o dal giorno coincidente con l’inizio della quarantena (il contagio può essere accertato anche successivamente all’inizio di tale misura precauzionale obbligatoria)”.

L’INAIL del FVG conferma la nota del Veneto

Con suo provvedimento anche l’INAIL del FVG conferma la nota del Veneto riconoscendo che sono da ammettersi quindi a regime di tutela gli eventi infortunistici da Covid-19 in cui sia stata accertata la correlazione con il lavoro. Afferma l’Inail che tale nesso per alcune categorie di lavoratori si basa sulla presunzione di esposizione professionale, motivata ovviamente dalla rischiosità specifica della lavorazione.

Sono tutelati anche i casi di infezione avvenuti in itinere?

Sì, risponde così l’INAIL nelle sue FAQ , affermando che l’infezione da Covid-19 tutelabile può essere derivata anche da infortunio in itinere. Posto che in quest’ultima fattispecie non sono catalogati soltanto gli accidenti da circolazione stradale, ma tutti quelli occorsi al lavoratore assicurato durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di abitazione a quello di lavoro, anche gli eventi di contagio da nuovo coronavirus accaduti durante tale percorso sono configurabili come infortunio in itinere. Per tale evento l’accertamento medico-legale si avvarrà di altri elementi di asseverazione, in aggiunta a tutti quelli già richiamati in precedenza, come per esempio dell’esame della tipologia di mezzo utilizzato, del percorso e della frequenza degli spostamenti.

Va riconosciuto il rischio biologico al personale scolastico con indennità economica ad hoc

I principali riferimenti legislativi vigenti in tema di prevenzione e protezione del rischio biologico nei luoghi di lavoro sono normati dal D. Lgvo 81/2008. L’Articolo 267 definisce cosa si intenda per agente biologico, microrganismo,e coltura cellulare ed è l’articolo 268 quello più interessante che è dedicato alla classificazione degli agenti biologici. Nella scuola, luogo a rischio, e non meno rischioso di altri luoghi di lavoro, visto il fatto che l’INAIL riconosce l’esistenza dell’infortunio sul lavoro non ci sono ragioni che non possano determinare l’indennità di rischio biologico per il personale scolastico che in presenza svolge ed ha svolto la propria attività. Il bonus dei 100 euro di marzo che in molti casi è consistito in una manciata di euro ha voluto premiare chi ha lavorato in presenza nel periodo che si considerava più critico, ma questo 2021 come i dati hanno evidenziato c’è stato un boom di casi e non si possono non riconoscere siffatte indennità al personale scolastico. Solo ragioni ideologiche possono frenare un riconoscimento del genere, le risorse si possono trovare, come sono state trovate per le sedie con le ruote, che in alcuni casi son finite negli scantinati, e costate milioni di euro, non si vede perché non ci possano essere risorse per il personale scolastico che in presenza ha affrontato e continua ad affrontare il rischio di biologico dovuto al COVID 19.

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