Violare la monetizzazione delle ferie espone a danno erariale

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Con la sentenza 167 del 2020 la Corte dei Conti sezione terza centrale d’Appello affronta un caso complesso dove venivano contestate diverse questioni con esisti diversificati ora a favore della ricorrente ora a favore dell’amministrazione. Nel provvedimento che qui si commenta interessa focalizzarsi sul rischio in cui si incorre nella violazione della monetizzazione delle ferie e dall’altro sul diritto al pagamento delle attività aggiuntive svolte dal dipendente pubblico.

La violazione della monetizzazione delle ferie espone a danno erariale
Il Collegio giudicante per le ragioni che seguono, ritiene meritevole di accoglimento il motivo di appello della Procura regionale con il quale si censura la gravata decisione laddove il giudice di primo grado ha ritenuto di escludere, in relazione alla monetizzazione delle ferie della DSGA ,“ nel concreto la ricorrenza della colpa grave essendo stato il mandato di pagamento adottato pochi giorni dopo l’entrata in vigore del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, che ha vietato tale liquidazione”. Osservano i giudici che “ è gravemente colpevole la condotta della predetta DGSA per avere accettato il rischio di diventare “ artefice” di un esborso di dubbia legittimità da parte dell’amministrazione di appartenenza, senza preoccuparsi di esserne anche la beneficiaria; è gravemente colpevole la condotta del Dirigente scolastico per non avere assunto alcuna ulteriore iniziativa (ad esempio sotto forma di richiesta di chiarimenti) ed avere sottovalutato la situazione di evidente conflitto di interesse in cui versava prima di disporre il pagamento del mandato a favore della predetta DGSA”.

Ai fini della configurabilità del danno erariale deve sussistere colpa grave
Orbene, rilevano i giudici, “ ai fini della configurabilità della responsabilità erariale il giudizio sulla sussistenza della colpa grave coinvolge la necessaria valutazione in concreto del divario esistente tra la condotta esigibile e quella effettivamente tenuta dai soggetti ritenuti responsabili del nocumento patrimoniale contestato. In altri termini, non è sufficiente a integrarla la semplice “violazione della legge o di regole di buona amministrazione ma è necessario che questa violazione sia connotata da inescusabile negligenza o dalla previsione dell’evento dannoso” (Sez. 3^ giur. centrale di appello, sent. n. 75 del 12/02/2010; idem, sent. n. 424 del 9/10/ 2006). Aggiungasi, inoltre, che il livello minimo d’inosservanza dei doveri di comportamento richiesto dalla natura delle mansioni esercitate, al quale si attiene la generalità dei soggetti che le svolgono, è da valutare anche in relazione alla situazione dell’ufficio. Ferma restando la necessità dell’antigiuridicità della condotta posta in essere dall’agente sottoposto ad azione di responsabilità, per l’imputazione del fatto antigiuridico delineato, occorre puntuale prova della sussistenza dell’elemento soggettivo del dolo o della colpa grave”.

Sono legittime le retribuzioni aggiuntive al personale scolastico
“Posto che il principio di omnicomprensività della retribuzione del dipendente pubblico non impedisce la retribuzione aggiuntiva di ogni ulteriore incarico svolto al di fuori dell’orario di lavoro e per specifici progetti, con riferimento al caso di specie il Collegio dei Revisori, anche negli anni di cui agli addebiti, non aveva mai eccepito irregolarità, carenze o profili di illegittimità nella contabilità dell’Istituto. Dalla lettura degli atti di giudizio emerge, tra l’altro, che in alcune relazioni i revisori dei conti avevano addirittura espresso apprezzamento per la gestione, attesa la plurima articolazione dell’Istituto, il quale oltre ad avere diversi indirizzi si era distinto in numerosi progetti, laboratori, corsi di formazioni ed attività anche pomeridiane e serali. Alla luce di quanto sopra, il Collegio ritiene non aderenti al caso di specie le affermazioni contenute in sentenza ed alle quali il giudice di primo grado ha ancorato la gravità della condotta dell’appellante” .

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